Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2042 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COMISO il 28/07/1981
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha adito la Corte d’Appello di Catania proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza del Tribunale di Ragusa divenuta irrevocabile il 24 marzo 2024, con la quale era stato condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro mille di multa per i reati di furto in abitazione aggra danneggiamento, illecita detenzione di armi.
A sostegno dell’istanza ha dedotto che, successivamente alla regolare ricezione del decreto di citazione a giudizio, non era stato in grado, a causa di gravi problemi salute che avevano comportato lunghi periodi di degenza in vari ospedali del territorio nonché il riconoscimento della invalidità al 100%, di avere effettiva e coscien consapevolezza del processo a suo carico. La Corte territoriale ha respinto la richiesta osservando: 1) che non era dimostrata l’incapacità di intendere e di volere; 2) che l documentazione sanitaria prodotta in giudizio risaliva ad epoca antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado; 3) che l’imputato, dopo aver ricevuto l notifica del decreto che dispone il giudizio, aveva provveduto alla nomina di u difensore, conferendogli procura speciale; 4) che la certificazione medica più recente non proveniva da struttura pubblica, ma da un medico generico.
Ricorre per Cassazione NOME COGNOME Con unico motivo, denuncia vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 629 bis cod. proc. pen. e ai param interposti degli artt. 11 e 117 Cost. e dell’art. 6 Cedu, nonché vizio di motivazio La Corte territoriale aveva totalmente trascurato di considerare come, ai sensi de riferimenti normativi richiamati, la conoscenza del processo debba essere non solo formale, ma effettiva. Sotto tale profilo, i giudici di merito avevano errat considerare, quale elemento decisivo, la mera regolarità della notifica del decreto citazione a giudizio, senza invece valutare tutta la copiosa documentazione medica attestante lo stato di salute ampiamente deficitario del ricorrente, conseguent all’ictus e alla perdita di memoria che gli avevano impedito di partecipare alle udien senza che potesse imputarsi al predetto ricorrente alcuna colposa trascuratezza e negligenza.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
E’ certamente vero che questa Corte di legittimità ha ormai affermato il principio della effettività della conoscenza del processo, onde poter procedere in absentia. In proposito, è stato chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il
fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U – n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931 02). Si è infatti specificato che, al fine di garantire che il processo in assenz sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare se la mancata GLYPH comparizione dell’imputato GLYPH sia riconducibile esclusivamente GLYPH ad una libera rinuncia dell’imputato GLYPH ad esercitare il suo diritto.
4. Tanto premesso, come rilevato dalla Corte territoriale, nel caso di specie consta la ricezione, da parte dell’imputato, della notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio (il COGNOME ha personalmente sottoscritto la relata di notifica 31 maggio 2018) . A ciò ha poi fatto seguito la nomina del difensore di fiducia, con conferimento di procura speciale, sempre sottoscritta dal COGNOME, ai fini della difesa in primo grado e la proposizione di eventuale appello. Inoltre, nessuna documentazione medica prodotta in atti ha attestato che il NOME fosse incapace di intendere e di volere, e quindi non in grado di disporre consapevolmente delle proprie azioni. Da tali dati i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopr enunciati, hanno fatto discendere la prova della effettività della conoscenza del processo: ricevuta la notifica del decreto di citazione a giudizio, di cui il ricorrente h sottoscritto la relata ( attestando dunque, di aver preso visione della data dell’udienza e del contenuto dell’accusa), il predetto ricorrente si è messo in contatto con un avvocato, sottoscrivendo un atto di nomina e conferendo procura speciale anche per la difesa nei successivi gradi di giudizio. Tale dato è certamente idoneo a dimostrare che il COGNOME ha avuto piena ed effettiva contezza della celebrazione di un procedimento penale a suo carico, del quale si è perfettamente reso conto, provvedendo personalmente a nominare un difensore di fiducia.
5. Con le doglianze esposte nei motivi di ricorso, il ricorrente, richiamando il proprio stato di salute, comportante deficit della attenzione e perdita di memoria che non gli avrebbero consentito una cosciente partecipazione alle udienze, mostra di confondere il presupposto legalmente previsto per ottenere la rescissione del giudicato (consapevolezza del processo e dell’accusa a proprio carico) con il diverso profilo della concreta capacità a stare in giudizio. L’impossibilità a partecipare alle udienze per motivi di salute, lungi dal restare priva di tutela, avrebbe potuto integrare una ipotesi di incapacità a stare in giudizio (art. 70 cod. proc. pen.) con conseguente c. nullità del procedimento ai sensi dell’art. 178, lett. c)vpTTa violazione delle disposizioni regolanti l’intervento dell’imputato (Sez. 3 – , n. 23790 del 19/02/2019, Rv. 275976 – 01). Le cause di nullità, come noto, possono però essere fatte valere solo in sede di impugnazione, e non in sede di rescissione del giudicato (ex multis, Sez. 3 – n. 29371 del 05/06/2024, Rv. 286709 – 01).
6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Roma, 14 novembre 2024