Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29371 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu-
ratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Potenza ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME e NOME COGNOME con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro il 10 maggio 2022, irrevocabile il 25 maggio 2022.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo comune del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, con il medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione che denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 179 e ss. cod. proc. pen. e 83 d.l. n. 18 del 2020, e vizio di motivazione.
Rappresenta il difensore che l’udienza dibattimentale del 13 novembre 2019 celebrata avanti il Tribunale di Lagonegro veniva rinviata al 21 aprile 2020 per la citazione dei testi dell’accusa; in tale data, stante la sospensione delle attivit giudiziarie imposte dall’emergenza epidemiologica Covid-19, veniva disposto il rinvio d’ufficio al 18 novembre 2020; qualche giorno prima di tale data, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Lagonegro, veniva nuovamente disposto il rinvio del processo, ma senza indicazione di alcuna data.
Solo nel gennaio 2023, agli imputati veniva notificata la sentenza di condanna, senza che fosse mai stata notificata a loro e ai difensori il decreto di differimento dell’udienza del 18 novembre 2020, ciò che integra la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen., come affermato da SU n. 24630 del 26 marzo 2015. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, ad avviso del difensore la conoscenza dell’esistenza del processo non può superare la nullità derivante dal mancato avviso della data di rinvio dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
Ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., “il condannato (…) con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che abbia avuto conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza”.
Orbene, dalla mera lettura della norma appena richiamata emerge ictu ocull come la doglianza dedotta con il ricorso – ossia la mancata comunicazione alle parti del rinvio d’ufficio dell’udienza del 18 novembre 2020 – fuoriesce dal perimetro entro cui è previsto il rimedio straordinario della rescissione del giudicato.
3. Al proposito, appare utile richiamare le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, le quali, nell’ambito di un’ampia e approfondita riflessione in ordine ai rimedi previsti dall’ordinamento nel caso di nullità assolute relative alla citazione a giudi zio dell’imputato, hanno stabilito che lo strumento della rescissione del giudicato – e non quello ex art. 670 cod. proc. pen. – sia “il solo corretto ed adeguato” per dedurre la nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non rilevate nel processo di cognizione, che abbiano pregiudicato l’informazione sull’esistenza del processo e sulla fissazione dell’udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931).
In via di estrema sintesi, nel solco tracciato dalla sentenza Burba (SU, n. 32848 del 17/07/2014, Rv. 259990), le Sezioni Unite hanno ribadito che la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con esso è perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato.
Le Sezioni unite hanno, tra l’altro, evidenziato che “l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere”.
Ad avviso delle Sezioni Unite , “un diverso approdo interpretativo che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile della citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali, priverebbe di tutela il condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa; ciò in contrasto c gli obiettivi perseguiti con la introduzione dell’istituto di cui all’art. 629-bis
proc. pen. e con le modifiche apportate nel tempo al processo penale per adeguarlo ai canoni del giusto processo, come interpretati dalla Corte EDU”.
Coerentemente con quest’approdo ermeneutico, si è, in seguito, affermato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023 COGNOME Hadji, Rv. 284794), proprio perché la rescissione del giudicato rappresenta un mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell’accertata violazione dei diritti partecipativi dell’imputato al g dizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito.
Una conclusione del genere vale, a fortiori, nel caso in cui si deduca l’omessa comunicazione alle parti di un provvedimento di differimento dell’udienza, situazione che può integrare una nullità, ma che certamente non rientra tra quelle relative alla vocatio in iudicium delle parti, a cui era ben nota l’esistenza del processo – circostanza nemmeno contestata dai ricorrenti, tanto più che la stessa Corte d’appello dà atto dell’avvenuto regolare perfezionamento delle notifiche agli imputati del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 13 novembre 2019 -, nullità che avrebbe potuto e dovuto essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Si osserva, infine, che non è pertinente il richiamo, effettuato dai ricorrenti, alla sentenza delle Sezioni Unite Maritan (la n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). È ben vero che, in quella decisione, è stato affermato il principio secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’uf ficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. E tuttavia non si afferma affatto, come pretendono i ricorrenti, che quella nullità possa essere fatta valere con lo strumento della rescissione del giudicato, dovendosi, invece, ribadire che essa va dedotta nel processo di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 05/06/2024.