Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13962 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso udito il difensore i
Ritenuto in fatto
Ricorre per Cassazione COGNOME Austin avverso il provvedimento della Corte d’appello di Venezia che ha respinto istanza di rescissione di giudicato, avanzata ex articolo 629 bis cod. proc. pen.
Deduce il ricorrente violazione di legge con riferimento alla affermata mancanza dei presupposti per la declaratoria di rescissione di giudicato.
Sostiene che la Corte territoriale non ha considerato che, a prescindere dal fatto che all’imputato è stato notificato a mani proprie il giorno e il luogo dell’udien preliminare, non gli è però stata effettuata corretta comunicazione riguardo ad aspetti fondamentali del processo, quali l’imputazione e il difensore.
Rileva ancora che la Corte di merito non ha considerato le ulteriori irregolarità della sequenza degli atti processuali (omessa notifica di un provvedimento di rinvio fuori udienza)
Evidenzia, come i giudici d’appello, nel considerare che tali irregolarità avrebbero al più potuto costituire doglianze da sollevarsi nella fase della cognizione, trascura il chiaro enunciato dalle Sezioni unite COGNOME.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Nel provvedimento impugnato si dà atto che l’udienza preliminare, come da decreto del Gup, è stata fissata per il 15/12/2016. A tale udienza il processo veniva sospeso ex articolo 420 quater cod.proc.pen. e ripetutamente rinviato.
All’udienza del 24/05/2019 il Gup preso atto della immutata situazione processuale rinviava all’udienza del 02/10/2019 disponendo ulteriori ricerche dell’imputato.
Il 25/7/2019 il COGNOME veniva controllato a Padova da personale della questura. Il giorno 26/07/2019 gli venivano notificati tutti gli atti del proces (richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione di udienza preliminare, verba di udienza preliminare in particolare quello della 24/05/2019 che disponeva previe ricerche dell’imputato il rinvio all’udienza del 02/10/2019). In tale udienz l’imputato veniva dichiarato assente e rinviato a giudizio davanti al collegio del tribunale di Padova per l’udienza del 17/03/2020.
Nel processo in esame l’imputato era difeso d’ufficio dall’AVV_NOTAIO alla quale venivano fatte tutte le notifiche successive all’udienza preliminare
del 02/10/2019. E’ vero che all’imputato in occasione del rintraccio del 26 luglio 2019 gli era stato nominato come difensore d’ufficio l’AVV_NOTAIO.
La fase dibattimentale del processo era caduta nel periodo di emergenza sanitaria con differimento di ufficio e fuori udienza della data fissata per dibattimento. Provvedimento che era stato notificato ai sensi dell’articolo 161 comma 4 al difensore d’ufficio AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Alla prima udienza dibattimentale l’AVV_NOTAIO aveva eccepito l’anomalia. Il tribunale aveva però ritenuto che l’assenza dell’imputato fosse stata correttamente dichiarata perché il COGNOME era venuto a conoscenza (con notifica a mani proprie) di tutti gli atti relativi alla chiamata in giudizio.
Avanti la Corte territoriale la difesa dell’indagato reiterava analoga questione. La Corte d’appello, preso atto della notifica a mani proprie della richiesta di rinvi a giudizio, del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e delle ordinanze di sospensione del processo con fissazione della nuova udienza in epoca successiva a detta notifica, riteneva che il giudice dell’udienza preliminare avesse correttamente proceduto in assenza dell’imputato.
Correttamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto che le eventuali irregolarità successive all’udienza del 02/10/2019 non attengano alla disciplina dettata dagli articoli di 420 bis cod. proc. pen. e seguenti, unica disposizione che, ove violata, dà luogo al rimedio previsto dall’articolo 629 bis cod. proc. pen., ma possano integrare vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato. (Sez. 2, Sentenza n. 27134 del 18/05/2023 Rv. 284794).
Non può che ribadirsi come quello disciplinato dall’art. 629bis c.p.p. sia mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell’accertata violazione dei diritti partecipativi dell’imputato al giudizi pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito. In caso contrario, l’uso del ricorso ex art. 629 bis cod. proc. pen., finirebbe per perdere il connotato della sua necessaria straordinarietà, ridondando in una sorta di ricorso ordinario.
Nel caso di specie con il ricorso straordinario si rinnova un’eccezione di nullità che risulta essere stata disattesa dal giudice della cognizione.
Deve aggiungersi che anche le censure svolte in ricorso vertono pressoché esclusivamente su tale profilo, la cui corretta soluzione, fornita dalla Corte di merito, in nulla appare inficiata dal diverso profilo su cui verte l’insistito richia delle Sezioni unite COGNOME (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020 (Rv. 280931), pronuncia che inerisce agli accertamenti svolti rispetto all’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420- bis c.p.p. e, soprattutto, ad imputato che – diversamente dal caso qui in esame – non aveva mai ricevuto diretta e personale notizia del processo poi celebratosi nella sua assenza.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023