Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3057 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3057 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FROSINONE il 16/11/1972
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 09/05/2024, ha rigettato l’istanza di rescissione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 24/02/2023, irrevocabile in data 10/06/2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.) chiarendo che tale istanza era da ritenersi infondata in quanto il difensore non aveva diritto alla notifica del verbale di udienza a seguito di rinvio ad udienza fissa quale conseguenza della istanza di rinvio per legittimo impedimento dello stesso, essendo presente al momento della pronuncia della ordinanza, con indicazione della data di rinvio, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, con un unico motivo con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge con riferimento all’art. 420-ter cod. proc. pen. e art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa. Nella prospettazione difensiva anche nel caso di impedimento del difensore devono essere applicate le previsioni di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen., proprio per la presenza del legittimo impedimento, della mancata nomina di un sostituto processuale e della presenza esclusivamente di un difensore prontamente reperibile ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso proposto è manifestamente infondato.
In tal senso, occorre rilevare come sia stata azionata una richiesta non coerente con il tipo di procedimento attivato ai sensi dell’art. 629bis cod. pen. Difatti, la parte ha lamentato la ricorrenza di una nullità endoprocedimentale dalla quale sarebbe derivata una lesione del diritto di difesa e non una incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato.
L’oggetto così specificato, anche sulla base di quanto allegato nell’ambito del motivo di ricorso proposto in questa sede, evidenzia, in considerazione della disciplina in tema di rescissione, l’eccentricità della richiesta e del motivo di ricorso rispetto ai presupposti del rimedio rescissorio.
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In tal senso, si deve ricordare che, seppure in diversa fattispecie, ma con i principi applicabili anche al caso di specie, questa Corte ha chiarito che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato, atteso che trattasi di mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell’accertata violazione dei diritti partecipativi dell’imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state o potessero essere devolute nel giudizio di merito o eventualmente mediante ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, COGNOME, Rv. 284794-01). Nello stesso senso si è chiarito, con argomentazioni che si devono ribadire, che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis, cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla “vocatio in iudicium”, deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez.3, n.29731 del 05/06/2024, Iengo, Rv. 286709-01). In altri termini, la mera lettura dell’art. 629-bis rende evidente come la doglianza dedotta con il ricorso – ossia la mancata comunicazione al difensore del rinvio dell’udienza – fuoriesca dal perimetro entro cui è previsto il rimedio straordinario della rescissione del giudicato.
Si è sul tema, con argomentazioni del tutto condivise dal Collegio, affermato che: “Al proposito, appare utile richiamare le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, le quali, nell’ambito di un’ampia e approfondita riflessione in ordine ai rimedi previsti dall’ordinamento nel caso di nullità assolute relative alla citazione a giudizio dell’imputato, hanno stabilito che lo strumento della rescissione del giudicato – e non quello ex art. 670 cod. proc. pen. – sia “il solo corretto ed adeguato” per dedurre la nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non rilevate nel processo di cognizione, che abbiano pregiudicato l’informazione sull’esistenza del processo e sulla fissazione dell’udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931). In via di estrema sintesi, nel solco
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tracciato dalla sentenza COGNOME (SU, n. 32848 del 17/07/2014, Rv. 259990), le Sezioni Unite hanno ribadito che la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento dì chiusura del sistema, dato che con esso è perseguito l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato. Le Sezioni unite hanno, tra l’altro, evidenziato che “l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere”. Ad avviso delle Sezioni Unite, “un diverso approdo interpretativo che negasse legittimazione ad ottenere di rescindere il giudicato a chi sia stato per errore giudiziale dichiarato assente, nonostante la nullità assoluta ed insanabile della citazione, condurrebbe ad esiti irrazionali, priverebbe di tutela il condannato che abbia subito tra le più gravi forme di violazione del diritto di difesa; ciò in contrasto con gli obiettivi perseguiti con la introduzione dell’istituto di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. e con le modifiche apportate nel tempo al processo penale per adeguarlo ai canoni del giusto processo, come interpretati dalla Corte EDU”. 4. Coerentemente con quest’approdo ermeneutico, si è, in seguito, affermato che è inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso in cui le questioni di nullità relative alla dichiarazione di assenza siano state devolute, esaminate e disattese dal giudice del merito, nonché, in difetto di ricorso per cassazione, sanate dal giudicato (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023 El Hadji, Rv. 284794), proprio perché la rescissione del giudicato rappresenta un mezzo di impugnazione straordinario, finalizzato a travolgere il giudicato a fronte dell’accertata violazione dei diritti partecipativi dell’imputato al giudizio e, pertanto, non esperibile laddove le situazioni addotte a sostegno della mancata conoscenza del processo siano già state devolute nel giudizio di merito. 5. Una
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conclusione del genere vale, a fortiori, nel caso in cui si deduca l’omessa comunicazione alle parti di un provvedimento di differimento dell’udienza, situazione che può integrare una nullità, ma che certamente non rientra tra quelle relative alla vocatio in iudicium delle parti, a cui era ben nota l’esistenza del processo – circostanza nemmeno contestata dal ricorrente., nullità che avrebbe potuto e dovuto essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. 6. Si osserva, infine, che non è pertinente il richiamo, effettuato dai ricorrenti, alla sentenza delle Sezioni Unite Maritan (la n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). È ben vero che, in quella decisione, è stato affermato il principio secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. E tuttavia non si afferma affatto, come pretendono i ricorrenti, che quella nullità possa essere fatta valere con lo strumento della rescissione del giudicato, dovendosi, invece, ribadire che essa va dedotta nel processo di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione” (Sez.3, n.29731 del 05/06/2024, Tengo, Rv. 286709-01).
Nel caso concreto è stato quindi attivato un rimedio rescissorio a fronte di una lamentata nullità da riferire non direttamente al ricorrente (al fine di garantirne conoscenza e partecipazione al giudizio), ma al suo difensore in quanto legittimamente impedito, in relazione ad una mancata notifica del verbale con indicazione della data di rinvio del procedimento a seguito del legittimo impedimento dello stesso, con evidente diversa connotazione della lesione dei diritti di difesa per come allegata (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285031-01; Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, Rv. 284095-01; Sez. 5, n. 30566 del 18/05/2022, COGNOME, Rv. 283428-01). Non ricorrono, dunque, i presupposti legittimanti la rescissione azionata. (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, COGNOME, Rv. 284794-01). Del resto, a conferma di tale conclusione depone anche il fatto che le situazioni attinenti alla validità della dichiarazione di assenza nel processo sono ricondotte alla categoria della nullità, quale sanzione a presidio delle situazioni giuridiche compromesse ed a tutela della loro
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effettività – e tanto si rinviene anche nelle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) prevedendosi che la Corte di appello, laddove rileva che non siano stati attivati i meccanismi ripristinatori nel corso del giudizio di primo grado, «dichiara la nullità della sentenza impugnata». (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, COGNOME, Rv. 284794-01)
Nel caso in esame il pregiudizio lamentato risulta riferibile non al ricorrente, ma bensì al suo difensore ed alla partecipazione da parte dello stesso alla udienza di discussione in appello, senza che tuttavia la relativa questione di nullità risulti in alcun modo devoluta ed azionata secondo i rimedi possibili, non coincidenti con la previsione e i presupposti alla base dell’art. 629-bis cod proc. pen.; né risultano specificamente allegati elementi che rendano palese l’impossibilità per il difensore di accertare altrimenti l’esito del procedimento e la conseguente impossibilità di proporre ricorso per cassazione o chiedere di essere rimesso in termini a tal fine. In altri termini, con il presente ricorso straordinario si propone un’eccezione di nullità; il ricorso oggetto del presente procedimento finisce, quindi, per porsi quale rimedio surrogatorio di un ricorso per cassazione e di una richiesta di rimessione in termini proponibile e non proposta in assenza di allegazioni a sostegno delle ragioni relative alla mancata proposizione e del pregiudizio conseguente.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/12/2024.