Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18954 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18954 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Prato il 09/01/1988;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 03/12/2024;
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visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME il quale ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze di rescissione di giudicato e, in subordine, di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. proposte (in data 24 ottobre 2024) nell’interesse di NOME COGNOME detenuto in espiazione della pena di anni cinque di reclusione inflittagli nell’ambito del procedimento penale n.2178/2018 rgnr Parma, nell’ambito del quale è stato giudicato in assenza e dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 424 e 635 cod. pen., commessi in Parma il 24 aprile 2021.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo pe suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) e b) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 420-bis del codice di rito, 6 CEDU, 24 e 111 Cost. Al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato ad un soggetto non solo non convivente con lui, ma addirittura inesistente come rappresentato con apposita denuncia querela versata in atti; inoltre, si duole che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato a mezzo posta non gli è mai pervenuto.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente anche con riferimento alla valutazione delle prove versate in atti, rispetto alla sua ritenuta colpa per avere rinunciato di presenziare alle udienze dibattimentali, alla intervenuta rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia nel corso della udienza preliminare e la mancanza di prova circa contatti tra l’imputato ed il difensore di ufficio designato. Infine, il ricorrente censura l omessa motivazione in ordine al rigetto della sua richiesta subordinata di rimessione nei termini ai sensi dell’art. 175 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Anzitutto, la richiesta proposta in via subordinata dall’odierno ricorrente è inammissibile poiché le eventuali nullità verificatesi nel giudizio celebrato in assenza dell’imputato (come avvenuto nel caso in esame), possono farsi valere attraverso istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e non già a mezzo di domanda di restituzione nel termine (Sez. U, n.15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931 – 01).
Ciò posto, si osserva che la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti necessari per la rescissione del giudicato.
3.1. Nel ricorso (come nella originaria istanza) si sostiene che il ricorrente giudicato in assenza – avrebbe avuto conoscenza effettiva e legale del procedimento in oggetto soltanto in data 14 ottobre 2024, allorquando gli era stato notificato l’ordine di esecuzione della pena. Inoltre, per tale procedimento, egli era stato sottoposto ad un periodo di custodia cautelare dal 28 ottobre al 16 novembre 2021, aveva nominato un difensore di fiducia, ma non aveva avuto alcuna notizia delle sorti del procedimento medesimo e, in particolare, dell’inizio della sua celebrazione non avendo nemmeno ricevuto alcuna notifica. Il difensore di fiducia, nominato all’atto della notifica dell’ordinanza di custodia cautelare, aveva poi rinunciato espressamente all’incarico e non aveva aggiornato il ricorrente circa l’andamento del processo, mentre il difensore di ufficio (nominato dopo la rinuncia di quello di fiducia) non aveva intrattenuto alcun rapporto con l’imputato. Infine, il condannato sostiene la nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare in quanto notificato – in INDIRIZZO Guastalla – a mano di persona inesistente.
3.2. Risulta opportuno, per un migliore inquadramento dell’oggetto del presente giudizio, prendere le mosse dal principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931: «Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.,
in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato a sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Ferma restando, dunque, l’impossibilità di agire ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. per dedurre eventuali nullità assolute derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, residua la possibilità di far valere, attraverso lo strumento della rescissione del giudicato, l’incolpevole mancata conoscenza del processo che si assuma derivata da quelle nullità.
3.3. Si deve quindi verificare se il giudice dell’esecuzione abbia, con motivazione corretta in diritto e non manifestamente illogica, escluso la dedotta r,l eh. irritualità`inotifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, dalla quale, secondo la tesi difensiva / sarebbe scaturita l’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte del medesimo, legittimante la rescissione del giudicato.
Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, in quanto adeguatamente motivato, resista, per le ragioni che seguono, alle censure mosse dal ricorrente.
4.1. Invero, la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta avanzata dal condannato, desumendo la sua consapevole conoscenza del processo: a) dalla circostanza che fosse assistito da un difensore di fiducia, da cui derivava un onere di diligenza dell’imputato di mantenere i contatti con esso; b) dalla notifica del decreto di fissazione della udienza preliminare a mani della fidanzata del fratello presso l’indirizzo dichiarato dal ricorrente; c) dalla notifica a mani della sorella del decreto che disponeva il giudizio e dalla sua rinuncia – comunicata a mezzo dei Carabinieri di Guastalla – a comparire alla udienza dibattimentale del 26 maggio 2022; c) dalla avvenuta notifica a sue mani degli avvisi di udienza del 7 giugno e 7 luglio 2022; e) dall’invio presso il medesimo indirizzo della raccomandata con la quale il difensore di fiducia aveva rappresentato la propria rinuncia al mandato.
4.2. Con riguardo alla notifica del decreto di fissazione della udienza preliminare si rileva che la denuncia querela proposta dal ricorrente rispetto alla dedotta inesistenza della persona che aveva ricevuto la notifica non fa venire meno, di per sé sola, la fede privilegiata assegnata dalla legge a quanto attestato
dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica. Parimenti corretta è la decisio impugnata nella parte in cui assegna valore sintomatico della effettiva
conoscenza del processo, in capo all’imputato, anche all’assistenza di un difensore di fiducia; al riguardo va ricordato che è lo stesso art. 420-bis, comma 2, cod.
proc. pen., ad annoverare la nomina di un difensore di fiducia tra gli indicatori della conoscenza del processo che autorizzano la celebrazione dello stesso
in absentia.
Non va poi dimenticato che in tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cu
l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la
sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i
contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041
del 20/11/2020, COGNOME COGNOME, Rv. 280305). In ogni caso, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell’assenza di colpa dell’imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione poiché grava sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito (Sez. 4, n. 20655 del 14/3/2012, COGNOME, Rv. 254072).
5. In conclusione il ricorso deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.