Rescissione del giudicato: l’assenza volontaria esclude l’annullamento
La rescissione del giudicato rappresenta un istituto cruciale nel nostro ordinamento, posto a tutela del diritto di difesa. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una condizione fondamentale: l’incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio fondamentale: chi, pur sapendo di essere sottoposto a un procedimento penale, si disinteressa volontariamente del suo esito, non può successivamente lamentare una violazione dei propri diritti e chiedere l’annullamento della condanna.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in via definitiva al termine di un processo svoltosi in sua assenza. L’uomo ha presentato un’istanza per la rescissione del giudicato, sostenendo di non aver mai avuto effettiva conoscenza del procedimento. A suo dire, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati presso il suo domicilio dichiarato, ma consegnati nelle mani del fratello convivente, persona che egli riteneva non pienamente capace di comprendere e comunicare l’importanza di tali atti. A complicare il quadro, al momento della decisione di primo grado, l’imputato era detenuto per un’altra causa, circostanza di cui, tuttavia, il tribunale procedente non era a conoscenza.
La Corte d’Appello aveva già respinto la richiesta, evidenziando come l’imputato avesse ricevuto personalmente la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Questo atto lo aveva reso pienamente consapevole dell’esistenza di un’indagine a suo carico giunta alla fase finale. Da quel momento, secondo i giudici di merito, gravava su di lui l’onere di informarsi sugli sviluppi successivi e di assicurarsi che il domicilio dichiarato fosse idoneo a garantire la ricezione delle comunicazioni.
La Decisione della Corte e la rescissione del giudicato
La Corte di Cassazione, confermando la decisione precedente, ha dichiarato il ricorso infondato. I giudici hanno sottolineato che il procedimento di notificazione era stato eseguito in modo formalmente corretto. La notifica iniziale, avvenuta a mani proprie, aveva garantito all’imputato la piena conoscenza della pendenza del procedimento. Le notifiche successive, effettuate presso il domicilio da lui stesso dichiarato e ricevute da un familiare qualificatosi come addetto alla casa, sono state ritenute valide.
La Corte ha qualificato il comportamento dell’imputato come una “volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento”. In pratica, una volta informato, egli ha scelto di non attivarsi per seguire l’iter processuale, di non mantenere contatti con il difensore d’ufficio nominatogli e di non accertarsi della piena affidabilità del familiare incaricato di ricevere gli atti. Questa passività consapevole viene interpretata dalla legge non come un’ignoranza incolpevole, ma come una scelta deliberata di restare assente.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della sentenza si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 420-bis del codice di procedura penale e si allinea a importanti precedenti delle Sezioni Unite (sentenze Ismail e Lovric). Il principio cardine è che il processo può svolgersi in assenza dell’imputato quando questi, pur ignorando la specifica data dell’udienza, si è volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento.
La Corte afferma che il requisito della “incolpevole mancata conoscenza” ha lo scopo di impedire all’assente, che si è volontariamente posto in condizione di non ricevere notizie, di accedere a un nuovo giudizio. L’imputato aveva il preciso onere di verificare gli sviluppi del procedimento di cui conosceva l’esistenza. La sua inerzia, unita alla scelta di un domicilio dove le notifiche venivano gestite da terzi in sua “precaria assenza”, è stata considerata una condotta che denota la volontà di non partecipare al processo.
Inoltre, per quanto riguarda lo stato di detenzione, la Corte ha specificato che l’imputato non ha fornito alcuna prova che tale informazione fosse stata comunicata al giudice procedente. Senza una comunicazione ufficiale, il tribunale non poteva essere a conoscenza dell’impedimento e ha legittimamente proseguito il giudizio.
Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito: la conoscenza di un procedimento penale a proprio carico attiva un onere di diligenza per l’imputato. Non è sufficiente rimanere passivi e poi invocare la mancata conoscenza per ottenere la rescissione del giudicato. Il disinteresse, la mancata gestione del proprio domicilio dichiarato e l’assenza di contatti con il proprio difensore sono comportamenti che la giurisprudenza interpreta come una scelta consapevole di estraniarsi dal processo. Di conseguenza, la successiva condanna in assenza viene considerata legittima e non suscettibile di rescissione, poiché la mancata conoscenza non può definirsi “incolpevole”.
È possibile ottenere la rescissione del giudicato se le notifiche sono state ricevute da un familiare convivente?
No, non se l’imputato era a conoscenza dell’esistenza del procedimento e aveva dichiarato quel domicilio come luogo per le notifiche. La Corte ritiene che, una volta ricevuta la notifica di conclusione delle indagini, l’imputato ha l’onere di informarsi sugli sviluppi e di assicurarsi che il domicilio eletto sia idoneo a ricevere le comunicazioni.
Cosa si intende per “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo”?
Si intende un comportamento, anche omissivo, con cui l’imputato, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un procedimento a suo carico, sceglie consapevolmente di non informarsi sul suo andamento, disinteressandosi del suo esito e ponendosi volontariamente in una condizione di ignoranza.
Lo stato di detenzione per un’altra causa impedisce di dichiarare l’assenza dell’imputato?
No, se tale stato non è stato comunicato al giudice del procedimento in corso. La sentenza chiarisce che il Tribunale non aveva ricevuto alcuna comunicazione dello stato detentivo dell’imputato e, pertanto, ha legittimamente proceduto in sua assenza, non essendo a conoscenza dell’impedimento.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30684 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Mola di Bari il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza n. 13 del 22/02/2024 della Corte di Appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale dott.ssa NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bari, con l’ordinanza impugnata -depositata il 27 febbraio 2024, comunicata il successivo 28 febbraio al difensore del ricorrente, che ha tempestivamente proposto impugnazione- ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata nell’interesse del condannato, oggi ricorrente, che aveva dedotto l’incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato libero pede in sua assenza, giacché l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e lo stesso atto di vocatio in iudicium per quella contestazione erano state notificate, presso il domicilio dichiarato, a mani del fratello convivente (qualificatosi addetto alla ricezione), che ad avviso del ricorrente non era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali; le udienze del processo di primo grado si erano poi celebrate in assenza dell’imputato, con l’assistenza di un difensore di ufficio, senza che l’imputato avesse con questi intrattenuto alcuna forma di contatto professionale per l’intera durata del processo. Alla data della decisione, emessa nella perdurante assenza dell’imputato, questi era -peraltro- detenuto, per altra causa, ma il Tribunale, noncurante dell’impedimento, aveva ugualmente definito il processo.
La Corte d’appello ha messo in rilievo che l’imputato, cui era stata notificato a mani proprie l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.), non si è in alcun modo informato delle sorti di quel procedimento, mentre le successive notifiche dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio erano state effettuate presso il germano, qualificatosi, peraltro, anche addetto alla casa. Nessuna comunicazione aveva inoltre ricevuto il Tribunale circa lo stato detentivo (per altra causa) dell’imputato. L’imputato, avuta conoscenza del procedimento, aveva dunque l’onere di verificarne gli sviluppi e, comunque, l’onere di attivarsi per mantenere i contatti con il difensore di ufficio nominato e di verificare che il domicilio dichiarato fosse idoneo alla funzione da lui stesso scelta. Così stando i fatti processuali, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato si fosse volontariamente sottratto al processo, avendo scientemente consentito che gli atti fossero notificati presso il domicilio dichiarato e qui ricevuti, in sua precaria assenza, da persone addette alla casa.
Tanto basta, ad avviso della Corte territoriale, per avere certezza che l’imputato conoscesse del procedimento pendente ed avesse consapevolmente scelto di restare assente, disinteressandosi volontariamente dell’esito dello stesso e, dunque, della decisione divenuta irrevocabile.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo il motivo in appresso sinteticamente indicato, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.:
Inosservanza della legge processuale (art. 420 bis cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione, non potendo ritenersi provata la effettiva conoscenza del processo sulla base della ricezione dell’atto notificato al fratello incapace di comunicare, per deficit mentali; nessun atto dimostra che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del processo attraverso la comunicazione dell’atto di vocatio in iudicium; esclusa era rimasta pure l’ipotesi che nel corso del processo il ricorrente avesse interloquito con il difensore nominato di ufficio;
Il Tribunale avrebbe comunque definito il processo senza avvedersi ex officio che l’imputato, dichiarato improvvidamente assente, era detenuto in carcere per altro titolo, dunque evidentemente impossibilitato a presenziare al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
- La Corte di appello di Bari ha correttamente argomentato la decisione di rigetto valorizzando la correttezza, non solo formale, del procedimento di notificazione dell’atto di chiamata in giudizio dell’imputato, giacché l’informazione è certamente giunta presso il domicilio dichiarato dall’imputato (che conosceva della pendenza del procedimento) e qui ricevuta da soggetto dichiaratosi addetto alla casa, peraltro legato da rapporto di strettissima parentela con l’imputato. Né, per vero, l’imputato ha allegato al ricorso atti dai quali evincere: a) l’assoluto difetto delle capacità comunicative del fratello che ebbe a ricevere le notifiche; b) lo stato detentivo (che peraltro neppure risulta comunicato -o comunque conosciuto- al giudice che, in allora, procedeva) in corso per altra causa al momento della decisione, poi divenuta irrevocabile.
Ed invero, l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi in absentia pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Come affermato da questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità, (Sez. u, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420) si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico delle condotte, e l’art. 420-bis cod. proc. pen. non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare. Successivamente, il medesimo massimo Collegio è tornato sul punto (Sez. u, n. 15498, del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), che richiamando i principi contenuti nella sentenza COGNOME, ha affermato che l’accertata ricorrenza delle situazioni previste dall’art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo.
In sostanza il requisito della “incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo” ha il significato di “precludere all’assente, pur sempre volontario, l’accesso ad un nuovo giudizio, ove questi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare”. Sulla base di tale indirizzo ermeneutico, la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici giunge a conclusioni che solo apparentemente appaiono contrastanti (Sez. 1, n. 27629 del 24/6/2021, Rv. 281637; Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281101; Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280305; Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137; Sez.2 n.4608/2022; Sez.6 n.3930/2022; Sez.6 n.3929/2022; Sez.6 n.3677/2022; Sez.2 n.2875/2022; Sez.3 n.2252/2022; da ultimo Sez. 3, n. 15124/2024, con riferimento alla colpevole inerzia nei contatti con il difensore di fiducia domiciliatario), ma, in realtà, dette più recenti decisioni declinano i medesimi principi ed indicano come sia dirimente per le diverse soluzioni la specificità dei casi concreti affrontati. In altri termini, se il medesimo principio appare declinato in maniera diversa è per la peculiarità delle fattispecie concrete di volta in volta all’esame.
Appare dunque più che adeguatamente argomentata, oltre che conforme al disposto processuale, la decisione della Corte di merito nella parte in cui non ha ravvisato in capo al ricorrente un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. Questi ebbe a ricevere, a mani proprie, la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari e, dunque, aveva precisa contezza della esistenza del procedimento, non nella fase embrionale, ma in quella conclusiva delle indagini preliminari all’atto di esercizio dell’azione penale; mentre le successive notificazioni vennero effettuate, nel domicilio dichiarato, a mani di familiare convivente, qualificatosi addetto alla ricezione. Del pari quanto allo stato detentivo (per altra ragione) dell’imputato giudicato in assenza, neppure allegato (quale situazione di fatto) ai motivi di ricorso; né risulta che della detta condizione detentiva (in diverso procedimento) fu reso edotto il giudice che in allora procedeva nel merito.
Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2024.