Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME
NOMENOME> nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 09/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2024 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex ar . 629-bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna per diciassette reati ex art. 642 cod. pen., emessa il 6 giugno 2022 dal Tribunale di
Roma, divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2022 per omessa impugnazione da parte del difensore di fiducia.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio motivazionale.
Richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 23948 del 2020 e n. 14573 del 2022, la difesa sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che NOME COGNOME si fosse colpevolmente sottratto alla conoscenza del processo.
Il ricorrente ricevette la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., con consegna alla nonna NOME COGNOME, presso l’abitazione della quale aveva eletto domicilio, ma non quelle della fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che disponeva il giudizio, nel quale erano indicati diciotto capi d’imputazione rispetto ai due del suddetto avviso, senza che in udienza preliminare vi fosse stata una contestazione suppletiva. La circostanza fa ipotizzare che vi sarebbe stato un secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma il relativo fascicolo è risultato non disponibile per le parti e non è stato richiesto dalla Corte d’appello.
La notifica del decreto ex art. 429 cod. proc. pen. fu effettuata il 14 maggio 2020, nel periodo della emergenza pandemica, presso il suddetto domicilio, ma l’unica firma apposta sulla relata è quella dell’ufficiale giudiziario, mancando quella della nonna di COGNOME, diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata con un travisamento dei fatti.
NOME COGNOME, appena apprese dal nipote di tale notificazione, risultante dagli atti dallo stesso richiesti, presentò denuncia contro ignoti disconoscendo la propria firma (anche se in realtà l’unica firma apposta era quella dell’ufficiale giudiziario) e affermando di non avere mai ricevuto la notifica. Il relativo procedimento si è poi concluso con ordinanza di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Napoli, dopo l’opposizione proposta dalla denunciante contro la richiesta di archiviazione.
Il ricorrente, poi, venuto a conoscenza della sentenza di condanna, presentò anche un esposto nei confronti del difensore di fiducia, che non lo aveva mai avvertito della fissazione dell’udienza preliminare e delle udienze dibattimentali, a nessuna delle quali lo stesso difensore presenziò, circostanza in ragione della quale il Tribunale, all’udienza del 20 aprile 2022, dispose accertamenti per verificare se lo stesso fosse ancora iscritto all’RAGIONE_SOCIALE. Avuta risposta positiva, anche nelle successive udienze fu nominato un difensore immediatamente reperibile.
Anche questa circostanza, come la precedente, non è stata correttamente valutata dalla Corte d’appello nell’ordinanza impugnata e, prima ancora, nel giudizio di cognizione, dal Tribunale, che avrebbe dovuto disporre la notifica a mezzo della polizia giudiziaria personalmente all’imputato, considerato anche il suo stato detentivo, reso noto dalla parte civile alla suddetta udienza.
L’imputato, dunque, non scelse volontariamente di sottrarsi alla conoscenza del processo, conclusosi con una sentenza che egli avrebbe certamente impugnato al fine di ottenere il beneficio della sospensione condizionale e verosimilmente lucrare la prescrizione dei reati, risalenti agli anni 2015 e 2016.
In modo contraddittorio la Corte territoriale ha affermato che sarebbe stato onere del ricorrente rivolgersi al proprio difensore di fiducia per avere notizia del procedimento, rigettando così l’istanza, e poi ha trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Roma, ipotizzando il reato di patrocinio infedele commesso dal difensore.
Con requisitoria in data 16 aprile 2024 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre la difesa, con memoria di replica del 6 maggio 2024, si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato per la infondatezza del motivo proposto.
A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6), il processo in absentia ruota, sia nel caso di legittima dichiarazione di assenza dell’imputato ex art. 420-bis cod. proc. pen. sia nel caso della rescissione del giudicato, attorno alla incolpevole mancata conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza del procedimento o del processo.
L’art. 629-bis cod. proc. pen. (che la legge 23 giugno 2017, n. 203 ha introdotto in luogo dell’art. 625-ter cod. proc. pen.), prevedeva, come già la previgente disposizione, quanto ai presupposti per l’accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, «provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo».
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato lo stretto legame esistente tra l’art. 629-bis (all’epoca art. 625-ter) cod. proc. pen. e l’art. 420-bis del codice di rito, osservando come sia necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all’istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula (Sez. U, n. 36848
del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990, in motivazione); detto legame è stato poi recepito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha modificato l’art. 629-bis cod. proc. pen., prevedendo che «il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza».
Nel caso di specie, tuttavia, la norma applicabile è quella prevista prima della richiamata ultima modifica, apportata dal citato decreto legislativo, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, vale a dire molto dopo la pronuncia dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato, emessa all’udienza preliminare del 5 marzo 2020. Quanto al regime transitorio, infatti, dispone l’art. 89, comma 1, del medesimo decreto che «quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato».
Si è efficacemente affermato sul tema che il requisito della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all’assente pur sempre volontario l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. Dunque, l’art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza» (così Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Rannadze, Rv. 280137, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu).
Aderendo a questa ricostruzione, le Sezioni Unite hanno successivamente ribadito che «gli effetti di demolizione del giudicato e di rinnovazione del
processo, propri della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. si prestano perfettamente ad assolvere allo scopo di tutelare il condannato anche nella prospettiva convenzionale, quando la sua assenza sia stata incolpevole», vale a dire quando l’ignoranza della celebrazione del processo non sia «a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (così Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).
Si è poi precisato che «ai fini della colpevole ignoranza della celebrazione del processo non è richiesto che l’imputato si sia volontariamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati; è sufficiente che egli si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, al di là dei motivi di tale comportamento» (così Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Sejdini, Rv. 281851; in precedenza v. Sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281101).
3. Nel caso di specie assume rilievo decisivo la circostanza che il ricorrente, cui fu regolarmente notificato anche l’avviso di conclusione delle indagini preliminare, era assistito da un difensore di fiducia che fu presente all’udienza preliminare e che nulla dedusse in ordine all’assenza di contatti con il proprio assistito, circostanza «dimostrativa dell’effettività del mandato defensionale e del suo espletamento in relazione ad uno snodo processuale decisivo» (così Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 282813, in una fattispecie analoga a quella in esame).
In ogni caso il ricorrente, certamente consapevole della pendenza di un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nominato un difensore di fiducia, non ha allegato di avere provato ad informarsi RAGIONE_SOCIALE sviluppi processuali, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma, che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.
Qualora l’interessato non alleghi situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo, come era suo onere fare (cfr. Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G., Rv. 284460 nonché, da ultimo, fra le pronunce non massimate, Sez. 4, n. 16869 del 08/02/2024, COGNOME; Sez. 1, n. 15900 del 07/02/2024, Diabi; Sez. 6, n. 14038 del 11/01/2024, Idrizi), si è in presenza di un caso di ignoranza della celebrazione del processo imputabile al ricorrente «come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (v. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, cit.).
Proprio alla luce di questo principio, con specifica motivazione sul punto (pag. 7) la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ritenendo correttamente che il disinteresse palesato dal difensore di fiducia nel corso del dibattimento, in ragione del quale ha trasmesso gli atti alla Procura presso il Tribunale di Roma, ipotizzando il reato di patrocinio infedele, non valesse a scriminare la inerte e colpevole condotta dell’imputato, non attivatosi concretamente per venire a conoscere gli sviluppi del processo.
Le deduzioni in senso contrario esposte dal ricorrente già in sede di esposto presentato nei confronti del difensore risultano generiche e non supportate da idonea documentazione; sul punto la valutazione della Corte di appello è incensurabile.
Il tema della dedotta nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio è irrilevante nel momento in cui l’imputato non si è concretamente e autonomamente attivato per essere informato dello sviluppo del procedimento penale (in questo senso, da ultimo, v. Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).
4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/05/2024.