Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso il decreto del Presidente Tribunale di sorveglianza di Firenze dl 21/08/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell’art.666, comma 2, cod. proc. pen., le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da NOME COGNOME con riferimento alle condanne inflittegli dal Tribunale di Firenze con sentenza del 13 novembre 2020 e dalla Corte di appello di Firenze con sentenza pronunciata il giorno 8 febbraio 2022, considerato che la pena complessiva da espiare superava il limite di anni quattro di reclusione essendo pari ad anni quattro, mesi sei e giorni diciassette.
Avverso il sopra indicato decreto AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
In particolare il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 656, comma 5, e 666, comma 5, del codice di rito ed osserva che, in realtà, la sentenza della Corte di appello di Firenze dell’8 febbraio 2022 (che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione) non sarebbe irrevocabile in quanto essa era stata oggetto di istanza ex art.629-bis cod. proc. pen. inizialmente respinta dalla medesima Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 giugno 2022 che però è stata oggetto di annullamento, con rinvio per nuovo esame, disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 29 marzo 2023.
Pertanto, secondo NOME COGNOME, non essendo ancora divenuta irrevocabile la sentenza sopra indicata, la pena residua da espiare è inferiore ad anni quattro di reclusione con la conseguente ammissibilità delle domande di misure alternative alla detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Invero, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della Corte di appello di Firenze pronunciata 1’8 febbraio 2022 deve essere considerata, allo stato, ancora irrevocabile atteso che l’istanza di rescissione del giudicato ex art.629-bis cod. pen. non può essere ritenuta accolta a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte che ha unicamente disposto un nuovo esame di detta
istanza e non risulta (non avendo il ricorrente dedotto nulla al riguardo) c citata istanza sia stata accolta in sede di rinvio.
Al riguardo deve, quindi, ritenersi che sino a quando non sarà accolta richiesta ex art.629-bis cod. proc. pen., la sentenza della Corte di appello Firenze pronunciata 1’8 febbraio 2022 deve essere considerata irrevocabile.
Per tale ragione, quindi, la pena residua da espiare allo stato è superior anni quattro con la conseguente inammissibilità delle richieste di affidamento prova e di detenzione domiciliare.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso 1’8 febbraio 2024.