Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41809 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41809 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a NOMEno Comense il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/06/2025 della Corte d’appello di Trieste. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Trieste rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti della sentenza di condanna del Tribunale di Trieste n. 90/17 emessa il 20 gennaio 2017, con la quale la COGNOME era stata condannata alla pena della multa di cinquecento euro per il reato di insolvenza fraudolenta in concorso.
La Corte d’appello riteneva che la conoscenza del processo in capo a NOME COGNOME stata provatapoichØ(a) il decreto di citazione a giudizioera stato notificato presso il domicilio elettoconla procedura della ‘compiuta giacenza’, effettuata previocontrollo della permanenza delnesso tra l’immobile e la ricorrente, (b) la COGNOME aveva trasferito la residenza solo successivamente a tale notifica, ovvero ilil 23 ottobre 2015, (c)la COGNOME aveva nominato un difensore di fiducia che, solo nel dicembre 2015, ovvero dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio aveva rinunciato all’incarico.
2.Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di NOME COGNOME che deduceva che la sua assistita non era stata portata a conoscenza del processo in quanto (a) per stabilire il nesso tra l’abitazione e la persona che vi abita ericeve la notifica con la procedura della ‘compiuta giacenza’ non sarebbe sufficiente la presenza di una cassetta della posta con l’indicazione del nominativo, sicchØ mancherebbe l’accertamento della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell’atto ed il luogo della notifica, (b) non sarebbe stato specificato nell’atto di elezione di domicilio’a chi’ le comunicazioni della variazione del domicilio avrebbero dovuto essere effettuate, (c) nell’esaminare la rinuncia al mandato deldifensore di fiducia non sarebbe stata valorizzata la circostanza che questa rinuncia indicava l’indirizzo della nuova residenza, il che avrebbe potuto indurre l’Autorità giudiziaria a compiere degli accertamenti per verificare quale fosse il nuovodomicilio della COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ilricorso Ł infondato.
1.1. La Corte di appello risulta avere compiuto una analitica e persuasiva valutazione della diligenza utilizzata dalla ricorrente, non essendo concedibile la rescissione del giudicato nel caso in cui la mancata conoscenza del processo dipende da ‘colpa’ dell’imputato.
Non Ł in discussione, infatti, che la rescissione possa essere operativa nel caso in cui la vocatio in iudicium sia avvenuta attraverso notifiche ‘regolari’, ma si ribadisce che per essere concessa deve essere provato che l’imputato destinatario delle notifiche non si sia colpevolmente disinteressato del processo.
In primo luogo la Corte di appello ha correttamente rilevato che il decreto di citazione giudizio veniva personalmente e regolarmente notificato alla ricorrente attraverso la procedura della c.d. ‘compiuta giacenza’. La COGNOME aveva infatti eletto domicilio presso il proprio indirizzo di residenza indirizzo che risultava modificato successivamente alla data della notifica del decreto di citazione a giudizio ovvero solo il 23 ottobre 2025, mentre la notifica del decreto di citazione avveniva il 29 maggio 2025.
Sul tema la Cassazione ha già affermato, con interpretazione che si condivide, che «il perfezionamento della notificazione della citazione a giudizio per “compiuta giacenza” ha per presupposto indefettibile l’accertamento, da parte dell’ufficio notificatore, della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell’atto e il luogo di esecuzione della notificazione; in definitiva, salvo prova contraria che deve investire, tuttavia, l’intima portata fidefaciente dell’attestazione che ne costituisce il presupposto – peraltro neppure allegata dalla ricorrente – il perfezionamento della notificazione per “compiuta giacenza” assume valenza dimostrativa di un oggettivo e tangibile collegamento “abitativo” tra il sito e la persona»(Sez. 5, n. 43694del 1 ottobre 2024, non mass. )
Nel caso in esame l’avviso veniva inserito all’interno della cassetta postale ancora intestata alla COGNOME che, all’epoca della notifica era ancora residente in Cantø in INDIRIZZO, oltre che al difensore di fiducia, che rinunciava all’incarico solamente nel dicembre 2015.
Il Collegio rileva che, pertanto, risulta correttamente verificato il collegamento tra l’abitazione dove si deposita l’avviso e la persona cui lo stesso Ł destinato.
1.2.La Corte rilevava che gli indicatori convergenti emersi dall’analisi degli atti e valorizzati dalla CorteTerritoriale, ovvero (a) la formalizzazione di una dichiarazione di domicilio presso il luogo di residenza che risultava essere ancora attivo al tempo della notificazione, (b) il perfezionamento della notifica con la proceduradella ‘compiuta giacenza’, previa verifica della intestazione della cassetta postale dell’abitazione alla ricorrente COGNOME, (c) l’omessa allegazione all’Autorità procedente del mutamento di domicilio, (d) l’assistenza di un difensore di fiducia, fossero elementiconvergentinell’indicareunivocamente ilcolpevole disinteresse della COGNOME nei confronti dell’incedere dellaprogressione processuale, il che osta all’accoglimento dell’istanza di rescissione del giudicato.
La ricorrente, peraltro, non ha allegato persuasivi elementi idonei aconfermare la asserita mancata conoscenza del processo.
Sul punto il Collegio rileva che Ł inidonea a dimostrare l’incolpevole conoscenza del processo il fatto – allegato nel ricorso – che la rinuncia del difensore di fiducia avvenuta nel dicembre del 2015 venisse comunicata alla ricorrente presso la nuova residenza che, all’epoca, risultava già mutata.
Dalla stessa comunicazione di rinuncia si evince infatti, che il difensore nominato aveva avuto plurime interlocuzioni con la ricorrente sia dopo l’avviso della conclusione delle indagini sia dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio; comunicazioni alle quali non
era tuttavia seguito alcun confronto. L’ incipit della comunicazione di rinuncia dimostrava infatti, in modo chiaro, che le notifiche del decreto di citazione giudizio non solo erano ‘regolari’, ma avevano anche consentito alla ricorrente di avere conoscenza della progressione processuale, come emerge dal richiamo esplicitodel difensore ai contatti avuti con la sua assistita, odierna ricorrente.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME