Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4327 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4327 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME e finalizzata alla rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n.1401/2019 del Tribunale di Varese, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art.590 cod.pen..
La Corte ha esposto che il difensore del ricorrente aveva dedotto che la suddetta sentenza, resa all’esito di processo celebrato in assenza dell’imputato, era divenuta definitiva in data 18/02/2020 e che lo stesso non era stato posto a effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico; rappresentando, in particolare, che i primi atti del processo erano stati notificati presso un indirizzo estero sito in Lugano, alla INDIRIZZO e ritirati da un soggetto terzo e privo di legittimazione a riceverli; mentre gli atti successivi erano stati illegittimamente notificati presso il difensore d’ufficio; che il difensore stesso aveva esposto che il ricorrente aveva appreso dell’esistenza del processo solo in data 11/03/2025, all’atto della notifica dell’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale
sospensione; avendo peraltro avuto compiuto accesso al fascicolo processuale alla sola data del 07/05/2025.
La Corte ha quindi ritenuto l’istanza inammissibile in quanto proposta tardivamente; ha rilevato che il dies a quo per la presentazione dell’istanza doveva ritenersi decorrente dal momento in cui il ricorrente era venuto a conoscenza dell’ordine di esecuzione, con la quale lo stesso era stato posto nella piena cognizione degli estremi del provvedimento che aveva definito il giudizio, della condanna inflitta e dall’autorità che aveva emesso la sentenza; esponendo che ancorare la decorrenza del termine al momento della diversa cognizione della motivazione della sentenza avrebbe significato rimettere l’individuazione del momento di decorrenza medesima alla discrezionalità del condannato; ha quindi ritenuto che, rispetto alla data di notifica dell’ordine di esecuzione (11/03/2025), l’istanza (depositata il 03/07/2025) doveva ritenersi proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art.629 -bis , comma 2, cod.proc.pen..
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Premesso lo svolgimento del procedimento a quo , con il primo motivo di impugnazione ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.a) e c), cod.proc.pen. -la violazione ed errata applicazione della legge penale.
Ha dedotto che il nuovo testo dell’art.629 -bis cod.proc.pen. ancorava la decorrenza per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato, non più alla conoscenza del ‘procedimento’ bensì a quella della ‘sentenza’, richiedendosi comunque il requisito della conoscenza effettiva dell’esisten za e della pendenza del processo conclusosi con sentenza passata in giudicato, da identificare con una consapevolezza reale, concreta ed effettiva; in tal modo contestando il principio espresso dalla sentenza di questa Corte n.14510/2025, citata dalla Corte territoriale.
Con il secondo motivo ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. -la violazione del diritto di difesa sancito dall’art.6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.
Ha dedotto che il procedimento a qu o sarebbe stato celebrato in assenza delle garanzie richiesta dalla normativa convenzionale, in tema di effettività della conoscenza del processo e di validità del contraddittorio.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in punto di diritto.
La Corte territoriale ha rilevato la tardività dell’istanza di rescissione in riferimento al termine previsto dall’art.629 -bis , comma 2, cod.proc.pen., il quale -nel testo vigente ratione temporis (e applicabile in caso di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente al 1° novembre 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell’art.89, comma 1, che fa riferimento all’applicazione delle norme previgenti «comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato») -stabiliva che il termine per la presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato fosse quello d i trenta giorni «dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento».
Mentre, di contro, il nuovo testo dell’art.629 -bis cod.proc.pen., ancora il dies a quo per la presentazione dell’istanza di rescissione alla avvenuta conoscenza della «sentenza».
Ciò posto, in ordine alla lettura delle predette disposizioni e alle problematiche di diritto intertemporale, questa Corte ritiene di dare continuità ai principi espressi da Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, COGNOME NOME, Rv. 287945 -01; dovendosi premettere che risulta circostanza pacifica che, nel caso in esame, a fronte di una notifica dell’ordine di esecuzione avvenuta il 11/03/2025, l’istanza di rescissione sia stata depositata nella Cancelleria della Corte territoriale il 25/06/2025.
Nella citata pronuncia, la Corte ha quindi rilevato che -anche in relazione al nuovo testo dell’art.629 -bis cod.proc.pen. – ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell’istanza di rescissione, è comunque la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell’interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta (come specificamente riportati nell’ ordine di esecuzione emesso ai sensi dell’art. 656 cod.proc.pen. nei confronti dell’odierno ricorrente), uniche informazioni necessarie non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un definitivo processo a proprio carico ma anche per potere utilmente individuare la Corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell’impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto.
Mentre del tutto ininfluente, ai fini dell’esperimento della procedura di cui all’art. 629bis cod. proc. pen., è, invece, la cognizione sia dell’intero apparato motivazionale della sentenza irrevocabile concernente l’affermazione del giudizio di responsabilità e degli atti processuali su cui esso si fonda, ciò per l’evidente ragione che i presupposti dell’istituto della rescissione del giudicato non attengono al merito del giudizio (diversamente dallo strumento della revisione) ma sono ancorati al solo profilo della mancata conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza di condanna e, dunque, al di là degli specifici accertamenti in esso compiuti, della sua effettiva celebrazione e conseguente definitività.
Evidenziandosi come la modifica normativa che ha sostituto la locuzione “procedimento” con quella di “sentenza” è solo indice del fatto il legislatore ha inteso individuare, in favor rei e con maggiore necessaria certezza, il dies a quo del termine decadenziale di trenta giorni indicandolo nel momento in cui il condannato abbia avuto contezza non già di un atto tale da porlo in qualche modo posto a conoscenza della vicenda penale a suo carico in fase sub iudice , bensì della effettiva esistenza (al di là del suo contenuto valutativo) del provvedimento che ha definitivamente concluso il giudizio.
Del resto, ove si interpretassero le disposizioni di riferimento nei termini indicati dal ricorrente, si finirebbe per affidare all’assoluta discrezionalità del condannato, sulla base della propria personale utilità, o al concreto svolgimento dell’attività difensiva la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, eludendo, in tal modo, la disciplina posta dall’art. 629bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato
Dovendosi incidentalmente evidenziare che resta comunque ferma la possibilità per il condannato che ritenga, per la complessità della vicenda processuale, di non poter esercitare pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria in un termine rivelatosi in concreto insufficiente, di chiedere una restituzione nello stesso, secondo quanto disposto dall’art. 175 cod. proc. pen. (in termini, Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994 -01); a propria volta, la scelta di ancorare la decorrenza del termine alla mera conoscenza del procedimento (o, secondo il nuovo testo, dell’emissione della sentenza) non può ritenersi lesiva dei diritti del condannato, dovendo il medesimo, se agisce per la rescissione del giudicato, soltanto prospettare di non avere avuto, non per sua colpa, conoscenza del procedimento; e questo non significa, in linea di principio, che debba avere conoscenza completa del contenuto degli atti del processo e della sentenza conclusiva (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281925).
Ne consegue che correttamente la Corte territoriale, a fronte di una notifica dell’ordine di esecuzione avvenuta il 07/03/2025, ha ritenuto tardiva l’istanza di rescissione del giudicato presentata il 25/06/2025.
Ma, d’altra parte, deve evidenziarsi che l’istanza risulterebbe comunque intempestiva anche aderendo all’interpretazione operata dalla difesa; in quanto, come dato atto in ricorso, il condannato ha comunque avuto contezza effettiva degli atti processuali c on l’accesso al fascicolo avvenuto il 07/05/2025, con la conseguenza che il termine di proposizione dell’istanza sarebbe da ritenere non rispettato anche in riferimento a tale data, essendo irrilevante -ai fini che qui interessano -il lasso temporale ritenuto necessario ad acquisire la documentazione da allegare all’istanza.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estrinsecamente aspecifico.
Ciò in quanto la violazione delle garanzie procedurali previste dalla normativa convenzionale risulta irrilevante in rapporto alla ratio decidendi posta alla base dell’ordinanza impugnata e facente riferimento al solo profilo processuale dell’intempestività dell’istanza.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME