Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41794 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41794 Anno 2025
Presidente: COGNOME Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a (REP. CECA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/06/2024 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
2.1. Osserva la ricorrente che non aveva capito che l’ordine di esecuzione del 18 settembre 2018 riguardasse una sentenza diversa da quella che lei supponeva: aveva riportato due condanne, ma nell’ordine di esecuzione era stata indicata solo quella pronunciata in sua contumacia, mentre per errore incolpevole pensava che si riferisse alla sentenza pronunciata nel procedimento penale a cui aveva partecipato.
In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in “assenza” Ł venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria.
2.2. Ricostruito l’istituto in esame, in termini di mezzo di impugnazione straordinario in quanto “rimedio restitutorio finale”, si chiarisce che la disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che ricondursi al principio di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al cod. civ., che – in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario – impone di fare riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l’attività processuale oggetto di modifica.
2.3. L’orientamento in considerazione individua il momento in cui sorge il diritto del condannato in “assenza” a proporre la richiesta di rescissione.
¨, dunque, quello l’unico riferimento temporale che si può valorizzare per individuare
In effetti, proprio la natura dell’istituto della rescissione Ł apparsa dirimente nella soluzione delle questioni poste dalla successione delle norme processuali in esame.
¨, allora, evidente, sempre per l’orientamento che si condivide, che non si può far riferimento temporale alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza (poi passata in giudicato), giacchØ il procedimento di rescissione non Ł in rapporto solo con quest’ultimo actus e con il tempus del suo perfezionamento, dovendo essere invece valutati in maniera piø ampia la facoltà di impugnazione straordinaria, la sua estensione, modi e i termini per esercitarla. ¨ altresì ritenuto pacifico che la riforma attuata con I. n. 103 del 2017 non abbia inciso (come nel caso deciso da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) sull’ an dell’impugnazione.
¨ dunque apparso evidente, per l’orientamento in esame, che anche le Sezioni Unite “Aiello” abbiano dato espressa rilevanza non solo all’epoca di proposizione del ricorso ma anche alla data di notifica del provvedimento impugnato, ovvero al momento dal quale decorre il termine per l’interessato di proporre l’impugnazione (Sez. 5, n. 380 del 2021, dep.
3.5. Deve infine aggiungersi, in questa sede, che il condiviso percorso argomentativo che muove dalla tutela dell’affidamento, fa altresì da sfondo al recente intervento nomofilattico di Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036, in merito a fattispecie differente dalla presente, in particolare al disposto di cui all’art. 573, comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022.
¨ stato in particolare ricordato che possibili limiti o mitigazioni rispetto a un’assolutizzazione delle regole meramente desumibili dal brocardo tempus regit actum sono stati ricavati dalla Corte costituzionale non solo dal principio di “ragionevolezza” (Corte cost., n. 560 del 2000), ma anche dall’esigenza di tutela dell'”affidamento” che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo. Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, “qualificato dal suo intimo legame con l’effettività del diritto di difesa”, riceve anch’esso il riconoscimento di principio “ragionevolezza” (Corte cost., n. 560 del 2000), ma anche dall’esigenza di tutela dell'”affidamento” che il singolo dovrebbe poter nutrire nella stabilità di un determinato quadro normativo. Affidamento che, almeno quando si trovi, a sua volta, “qualificato dal suo intimo legame con l’effettività del diritto di difesa”, riceve anch’esso il riconoscimento di principio “costituzionalmente protetto” (Corte cost., n. 394 del 2002). “NØ, piø in generale”, proseguono sul punto le Sezioni Unite n. 38481 del 2023, “possono trascurarsi i riferimenti, talora evidenziati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, all'”accessibilità” e alla “prevedibilità” come connotati essenziali del diritto penale, in una prospettiva che guarda non soltanto allo ius scriptum ma al “diritto vivente” espresso dalla giurisprudenza (il riferimento esplicito Ł fatto dalle citate Sezioni Unite a Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia).
Ciò che rileva, ai fini della individuazione del dies a quo per la proposizione dell’istanza di rescissione, Ł infatti la precisa ed effettiva cognizione, da parte dell’interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta (come specificamente riportati nell’ordine di esecuzione di pene detentive emesso ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen. nei confronti dell’odierna ricorrente), uniche informazioni necessarie non solo per comprendere la circostanza relativa alla avvenuta celebrazione di un definitivo processo a suo carico ma anche per potere utilmente individuare la Corte territoriale alla quale rivolgersi per attivare il rimedio dell’impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto.
Nella odierna vicenda la ricorrente ha avuto conoscenza non già di qualche atto tale da porla in qualche modo posto a conoscenza della vicenda penale a suo carico in fase sub iudice , circostanza che sarebbe stata comunque sufficiente ratione temporis , ma proprio della sentenza di cui oggi si duole.
In conclusione, correttamente, dunque, la Corte di appello, nel caso di specie, ha fatto decorrere il termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di esecuzione della pena relativa alla sentenza oggetto dell’istanza di rescissione, ritenuta pertanto tardiva.
P.Q.M.
Così deciso in Roma il 05/11/2025
NOME COGNOME