Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia avverso l’ordinanza in data 29/11/2023 della Corte di appello di Brescia, emessa in accoglimento dell’istanza proposta da RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Calcinate il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della sosti AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO .
1. La Corte d’appello di Brescia, con l’ordinanza impugnata in questa sede, ha accolto la richiest di rescissione del giudicato formulata in data 24 gennaio 2023 dal condannato NOME COGNOME, che aveva dedotto, oltre alla incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato in sua assenza, la conoscenza effettiva della sentenza n. 3566/2018 -emessa in data 24 settembre 2018 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile I’ll dicembre 2018- solo in data 20 gennaio 202 allorquando aveva preso visione della sentenza documento, mentre il 16 dicembre precedente (notifica provvedimento di cumulo) aveva solo ricevuto notizia della emissione di quell sentenza, senza conoscerne il contenuto. La Corte di merito riteneva, pertanto, tempestiva e fondata l’istanza di rescissione del giudicato intervenuta entro il termine perentorio di 30 gi dalla conoscenza del provvedimento.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo, con unico articolato motivo, la violazione della norm processuale (art. 629 bis comma 2, cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione -per mer apparenza- in riferimento alla individuazione della data di conoscenza effettiva della sentenz divenuta irrevocabile per effetto della mancata impugnazione. Osserva il ricorrente che per conoscenza della sentenza non può che intendersi la cognizione della esistenza del provvedimento (identificato per autorità giudiziaria, numero e data), senza che si renda affat necessaria la disponibilità della sentenza-documento. Tale conoscenza era stata raggiunta (come dimostrato dagli atti diligentemente allegati al ricorso) dal condannato già il 28 aprile 2022 il 16 dicembre 2022; tal ché l’istanza di rescissione del 24 gennaio 2023 doveva certamente ritenersi intempestiva, come peraltro richiesto dal Pubblico ministero di appello, con conclusioni in allora rassegnate.
3. In data 1° luglio 2024, il Procuratore AVV_NOTAIO presso questa Corte concludeva per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero presso la Corte di appello di Brescia, che lamenta violazi della legge penale e mera apparenza della motivazione, che ha stimato tempestiva l’impugnazione straordinaria, è ammissibile e fondato, come da conformi conclusioni scritte del Pubblico ministero, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
1.1. Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti Sez. 5, n. 17171 de 23/01/2024, Rv. 286252; Sez. 4, n. 2589 del 19/10/2023, dep. 2024, Rv. 285701; Sez. 1. n. 28624 del 26/03/2024, n.m., ric. COGNOME; Sez. 2, n. 29702 del 16/9/2020, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 33623 del 10/9/2020, COGNOME, non massimata; Sez. 2 n. 26105 del 16/7/2020, non massimata), sul ricorrente grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione.
2..11 testo dell’art. 629 bis cod. proc. pen., recentemente novellato sul .punto (conoscenza del sentenza e non più del mero procedimento), per effetto dell’art. 37, comma 1, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022, così dispone:
“1. Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628 bis, il condannato o la persona sottoposta a mi di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione dell sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza dell pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emes il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensor munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
omissis.
omissis.”.
Orbene, per “conoscenza della sentenza” non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- non attiene al contenuto motivaziona della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all’esito di processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato. Il dies a quo del termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può individua come documentalmente dimostrato dal P.g. ricorrente, nella data di notificazione dell’ordine d esecuzione (aprile 2022 e, nuovamente, 16 dicembre 2022), con la conseguenza che la richiesta presentata il 24 gennaio 2023, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14 dicembre 2023, dep. 2024, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, COGNOME, Rv. 279994; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765).
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con la conseguente reviviscenza del giudicato, anche agli effetti della esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.