Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37190 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, ex art. 629-bis cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, della sentenza n. 84/18 emessa dal Giudice di pace di Livorno in data 9 maggio 2023, in quanto tardiva.
Invero, detta Corte ha rilevato che: – è chiaro il disposto dell’art. 629-bis cod. proc. pen., secondo cui il condannato in assenza può ottenere la rescissione del giudicato a condizione che presenti la relativa richiesta nel termine, posto a pena di inammissibilità, di trenta giorni decorrente dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del procedimento, pur in assenza, per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una compiuta conoscenza dei contenuti del provvedimento da rescindere, come, invero, nel caso in cui sia stato notificato un ordine di esecuzione (Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Scimone, Rv. 279994); – nel caso in esame il ricorrente ha omesso di produrre la relata di notifica della cartella esattoriale, atto dal quale sarebbe scaturita la conoscenza del procedimento penale, nonché il contenuto dell’atto notificato, limitandosi a produrre l’estratto del ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; – quand’anche si volesse ritenere attendibile la data di notifica della cartella esattoriale indicata, COGNOME sarebbe venuto per la prima volta a conoscenza del procedimento penale de quo proprio a seguito della notifica di tale atto, che si assume avvenuta in data 17 aprile 2023, mentre l’istanza sarebbe stata inviata a mezzo pec il 24 maggio 2023 e dunque dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 629bis cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
Rileva la difesa che il ricorrente, a seguito di consegna brevi manu di cartella esattoriale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, presso il cui sportello si era recato per altre ragioni in data 17 aprile 2023, veniva a i (‘kAtie 1
dell’Ufficio del Giudice di pace di Livorno, risalendo successivamente al procedimento penale all’origine di detto debito il 3 maggio 2023 tramite un legale, il quale, in pari data, aveva richiesto la copia del fascicolo, che riceveva il 9 maggio 2023, proponendo il 24 maggio successivo istanza di rescissione del giudicato a mezzo pec.
Lamenta la difesa che la Corte di appello, investita della richiesta di rescissione d ha reiteratamente richiesto prova di una notifica mai avvenuta, essendo stata la cartella esattoriale consegnata a mano in data 17 aprile 2024 senza alcuna relata.
Rileva che la conoscenza del procedimento penale avveniva, con la conoscenza del dato minimo del numero di ruolo, il 3 maggio 2023, e non con la consegna della cartella esattoriale attesa la vaghezza che caratterizza tale documento (con generico riferimento al Giudice di pace di Livorno senza l’individuazione di alcun procedimento penale specifico); e che, pertanto, la richiesta di rescissione del giudicato non andava considerata tardiva.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, come correttamente in esso evidenziato, la conoscenza della sentenza che rappresenta, ex art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., il dies a quo di decorrenza del termine di proposizione della richiesta di rescissione del giudicato, non può essere individuata nella notifica di una cartella esattoriale recante il mero riferimento ad un ufficio giudiziario (nel caso specifico quello del Giudice di pace di Livorno).
Si tratta, invero, di circostanza ben diversa dalla notifica dell’ordine di esecuzione, cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte citata dall’ordinanza impugnata (riportata in punto di fatto), come rimarcato nel ricorso, essendo esplicitati in tale atto tutti i riferimenti, dal numero di ruolo ai passaggi operati dalla Procura procedente, necessari a predisporre l’istanza di rescissione.
A fronte, quindi, dell’allegazione da parte del condannato dell’estratto del ruolo dell’RAGIONE_SOCIALE (che, per il principio di autosufficienza, viene, altresì, allegato al ricorso) e della deduzione, da parte dello stesso, della conoscenza della sussistenza della cartella esattoriale nella data di rilascio di detto documento (17 aprile 2023), della successiva
individuazione del procedimento penale nella data sopra indicata e della conseguente proposizione della richiesta di rescissione del giudicato nel termine di trenta giorni da detta individuazione, la Corte territoriale non avrebbe dovuto collegare, erroneamente per quanto si è appena evidenziato, la conoscenza del procedimento penale alla conoscenza della cartella esattoriale. E non avrebbe dovuto limitarsi ad insistere sulla produzione di una notifica pregressa, che il ricorrente assume non essere avvenuta, potendo fare uso, a fronte di detta allegazione, dei propri poteri di acquisizione RAGIONE_SOCIALE informazioni necessarie (ad esempio presso l’RAGIONE_SOCIALE) a verificare gli elementi addotti dal condannato e la loro idoneità a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento.
Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra svolte, alla Corte di appello di Firenze.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2024.