Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22262 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22262 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
Tale è il testo della disposizione processuale che trova applicazione nella presente fattispecie. In tema di rescissione del giudicato, infatti, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 629bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701-01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282528-01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891-01).
Orbene, per ‘conoscenza della sentenza’ non può che intendersi conoscenza dei dati identificativi della stessa, non certo conoscenza del contenuto della sentenza documento, giacché la doglianza -da proporre con il rimedio straordinario- non attiene al contenuto motivazionale della stessa, ma alla ignoranza (incolpevole) della emissione di quel titolo, emesso all’esito di un processo celebrato erroneamente in assenza dell’imputato. Il dies a quo del termine di trenta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la presentazione della richiesta, ben può pertanto individuarsi, come ritenuto dalla Corte qui impugnata, nella data di notificazione dell’ordine di esecuzione (6 giugno 2024), con la conseguenza che la richiesta presentata il 29 novembre 2024, è da considerarsi certamente intempestiva (Sez. 2, n. 2608 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, COGNOME, Rv. 279994-01; Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281765-01).
Come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti, Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287645-01; Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 286252-01; Sez. 1, n. 28624 del 26/03/2024, COGNOME, non mass.), sul ricorrente grava un obbligo di diligenza, che si traduce nell’onere di allegare le circostanze di fatto dalle quali trarre il convincimento della conoscenza, in una certa data, del provvedimento irrevocabile del quale è richiesta la rescissione.
Tale prova, nella fattispecie, è del tutto mancata, avendo per converso la Corte impugnata dimostrato che la conoscenza legale del provvedimento impugnato doveva necessariamente datarsi al 6 giugno 2024.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
La pronta soluzione delle questioni proposte e l’applicazione di principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.