Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Besana in Brianza 29/04/1971;
avverso l’ordinanza del 10/03/2025 della Corte d’appello di Firenze; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile le istanze proposte dalla difesa del NOME COGNOME relative (a) alla rescissione della condanna inflitta dal Tribunale di Lucca con sentenza del 6 febbraio 2024, divenuta irrevocabile (b) alla restituzione nel termine per proporre appello nei confronti della medesima sentenza.
La Corte riteneva che entrambe le istanze fossero ‘ tardive ‘ in quanto il COGNOME aveva avuto conoscenza della condanna il 18 settembre 2024, con la notifica dell’ordine di carcerazione, mentre le istanze venivano proposte solo il 29 dicembre 2024.
2.Contro tale provvedimento ricorreva il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 546, comma 2, cod. proc. pen.) la sentenza sarebbe stata sottoscritta da un magistrato che non era Presidente del collegio (ovvero dal giudice NOME COGNOME, invece che dal giudice NOME COGNOME);
2.2.violazione di legge (art. 629bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tardività delle istanze: queste sarebbero state tempestivamente proposte se, come ritenuto dal ricorrente, il termine avesse cominciato a decorrere dalla data di rilascio della copia della sentenza da parte della cancelleria, ovvero dal 29 novembre 2004;
2.3.violazione di legge (art. 420bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che la notificazione del decreto di citazione a giudizio d’appello non sarebbe mai avvenuta e che, quindi, la dichiarazione di assenza sarebbe illegittima;
2.4. violazione di legge (artt. 175, 629bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva che il condannato non avrebbe ricevuto alcuna notizia da parte del difensore d’ufficio circa l’esito del processo che si era concluso con la condanna della quale si invocava la rescissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso propone doglianze non consentite nel giudizio aperto in seguito alle istanze previste dagli artt. 175 e 629bis cod. proc. pen.
Il Collegio riafferma, in via preliminare, che la mancata sottoscrizione della sentenza d’appello da parte del Presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità ‘ relativa ‘ che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della ‘ sentenza-documento ‘ che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, deve essere nuovamente depositata, con l’effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della stessa sentenza (Sez. U, n. 14978 del 20/12/2012, dep. 2013, R.d., Rv. 254671 – 01).
Tale nullità, tuttavia, non può essere dedotta nel giudizio di rescissione, né in quello aperto in seguito alla richiesta di restituzione del termine per impugnare: i rimedi della rescissione del giudicato e della restituzione nel termine per impugnare non consentono, infatti, di proporre questioni non attinenti alla incolpevole mancata conoscenza del processo, che avrebbero dovuto essere proposte nel corso del giudizio con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Si riafferma, cioè, che le nullità che non attengono alla vocatio in iudicium,
ed anche queste qualora le stesse siano state devolute e disattese nel corso del giudizio di merito -, non possono essere proposte con le istanze previste dagli artt. 175 e 629bis cod. proc. pen. che sono rivolte solo a verificare che il procedimento del quale si chiede la riapertura sia stato correttamente celebrato in assenza (Sez. 2, n. 27134 del 18/05/2023, NOME COGNOME, Rv. 284794 – 01).
2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il Collegio riafferma che in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell’art. 629bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione “sentenza” a quella “procedimento” in precedenza utilizzata, disposta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 . E’ pertanto immune da censure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiesta dalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene, comprendente anche la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287945 – 01).
Deve dunque ritenersi che, nel caso in esame, il termine per la presentazione delle istanze sia cominciato a decorrere dal 18 settembre 2024, data della notifica dell’ordine di carcerazione.
Le istanze sono pertanto tardive.
2.3. La rilevata tardività delle istanze osta alla valutazione del terzo e del quarto motivo.
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME