Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43694 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43694 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 18 settembre 2024 il difensore della ricorrente ha inoltrato conclusioni e memoria d replica a quelle del Procuratore Generale, con le quali ha insistito nelle ragi dell’impugnazione, sottolineando che il ricorso ha censurato la decisione della Corte territoria sotto il profilo esclusivo dell’assunta tardività della domanda di rescissione, in linea dispositivo dell’ordinanza.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Trieste, che ne ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di rescissione del giudicato co
riferimento alla sentenza del 3 maggio 2021 del Tribunale di Trieste, divenuta irrevocabile il 2 settembre 2021, che l’ha condannata alle pene di legge per il delitto di cui agli artt. 582cod. pen., commesso il 22 agosto 2019.
La declaratoria d’inammissibilità è stata pronunciata per “tardività della stessa”, presupposto in base al quale l’istante non avrebbe fornito prova appagante del rispetto del termine di trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. Nel corpo della motivazione, tuttavia, la Corte d’appello si è soffermata sull’infondatezza della richiesta anc nel merito, puntualizzando che il decreto di citazione per il giudizio di primo grado è st regolarmente notificato “per compiuta giacenza” al domicilio dichiarato, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., all’atto della redazione a suo carico degli atti di rito, con la nomina difensore di ufficio, nella fase delle indagini preliminari; che, al momento della notific decreto di citazione diretta a giudizio presso tale indirizzo la procedura di sfratto per moro non era ancora stata avviata nei suoi confronti e che, di conseguenza, il mancato ritiro dell raccomandata spedita dalla Procura della Repubblica costituisse condotta quantomeno colpevole ed ingiustificata, con cui l’imputata si è sottratta alla conoscenza del procedimen penale; e ancora, che la mancata comunicazione all’autorità giudiziaria del mutamento del domicilio integrasse ulteriore forma di negligenza, tenuto conto dell’avviso in tal sen formulatole nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio medesimo, non superato dal deposito, da parte della difesa, di documentazione dell’epoca, riguardante l’abuso di sostanze stupefacenti con episodi depressivi.
È stato dedotto un unico, composito motivo di ricorso, che ha denunciato i vizi di cui all’a 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. Da un lato, la sentenza sarebbe stata resa nota alla ricorrente in data 5 ottobre 2023, con la consegna al suo difensore della visura di c all’art. 33 della L. n. 313 del 2002 da parte della cancelleria, il termine previsto a d’inammissibilità sarebbe stato rispettato; dall’altro, affinché il processo possa essere celebr in assenza, l’autorità giudiziaria dovrebbe acquisire la certezza che l’imputato ne sia venuto conoscenza, come desumibile dall’art. 420 quater cod. proc. pen.; non è sufficiente la regolarità formale della notificazione, come si evince dall’interpretazione giurisprudenziale c non attribuisce rilievo alla ritualità delle notifiche presso il difensore d’ufficio in caso di di domicilio presso di lui; sicché non potrebbe essere ritenuta sufficiente una notifica effett con il servizio postale, conclusa con la compiuta giacenza, e la sentenza di condanna dovrebbe per ciò solo reputarsi affetta da nullità per mancato rispetto delle norme processuali relative giudizio in absentia.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato, poiché la ricorrente non ha fornito appagante dimostrazion dell’incolpevole impossibilità di acquisire conoscenza del processo.
Mette conto premettere che il provvedimento impugnato, come già chiarito nell’esposizione “in fatto”, non si è limitato ad affrontare lo specifico profilo della tempestività dell’is rescissione del giudicato, ma ha esteso le proprie argomentazioni alla fondatezza delle sue argomentazioni, a prescindere dal tenore esplicito del dispositivo, riferito esclusivamente al sua tardività, certamente non vincolante; ed invero, gli enunciati dell’ordinanza impugnata manifestano l’intento del giudicante di esaminare e definire nel merito la richiesta rescissione (cfr. per i principi espressi, sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690; sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 267153). Del resto, il ricorso per cassazione, che ne ha colto la ratio decidendi, ha censurato la motivazione dell’ordinanza del giudizio rescindente nel suo contenuto complessivo, anche per le osservazioni declinate sulla sussistenza dei presupposti di accoglibilità del rimedio straordinario d’impugnazione. Diversamente opinando, il collegio dovrebbe pronunciare sentenza di annullamento con rinvio per ragioni che assumerebbero carattere pleonastico e puramente “formale”, essendosi la Corte d’appello già espressa – negandola – sulla meritevolezza della domanda.
Deve essere poi precisato che, nel caso in scrutinio, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente a decorrere dal 29.12.2022, secondo cui il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis cod. proc. pen e non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Ed invero, in tema di rescissione del giudicato, per l’individuazione della norm applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apporta all’art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento no momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare i diritto di impugnazione straordinaria (sez. 4, n.2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701; sez.5, ord. n. 380 del 15/11/2021, Saban, Rv. 282528; sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv.280891). La ricorrente ha sostenuto di aver preso contezza della sentenza irrevocabile in data 5 ottobre 2023, dunque nella vigenza della norma di ultimo conio, attraverso una verifica amministrativa documentata (e perciò con assolvimento dell’onere di allegazione, sia pure limitatamente all’affermata tempestività della richiesta di rescissione: s
5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252), effettuata dal difensore nella medesima data. E alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia il processo era già stato da te definito con sentenza irrevocabile, con conseguente inapplicabilità della regola transitoria di all’art. 89 comma 1 Decr. Lgs. n. 150 del 2022.
L’art. 420 bis cod. proc. pen. – nel testo vigente al tempo della sentenza del Tribunale Trieste, prima delle modifiche introdotte dall’art. 23 comma 1 lett. c) del Decr. Leg.vo n. 1 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 – riguardante la fase della cognizione del procedimento penale – dopo aver stabilito, al primo comma, che l’imputato espressamente rinunciante ad assistere all’udienza del processo è dichiarato assente – aggiunge, al secondo comma, che “salvo quanto previsto dall’art. 420 ter, il giudice procede altresì in assen dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo”.
L’apparente rigidità del dato normativo di riferimento – che, testualmente, sembra fa propendere per l’attribuzione all’imputato di un rigoroso adempimento probatorio che valga a superare un apparato di presunzioni – è stata significativamente temperata dagli apporti ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, soprattutto nella massima espressione nomofilattica.
La pronuncia delle SS.UU. Innaro del 28/2/19 n. 28912 (RV. 275716) ha circoscritto alla vocatio in iudicium la fase processuale sulla quale focalizzare l’attenzione del giudice per valutare l’effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato e dunque l sussistenza dei presupposti per procedere in sua assenza, a discapito del momento antecedente della mera notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il richiamo delle fonti sovranazionali (es. Corte EDU sent. 18/5/04 Somogyi c. Italia; Cor EDU sent. 10/11/04, Sejdovic c. Italia) ha comunque consentito di concludere che la mancata conoscenza del processo non osti alla sua celebrazione quando l’imputato vi si sia deliberatamente sottratto.
Il successivo intervento delle Sezioni Unite del 28/11/19 n. 23948, P.G. c. NOME, RV 279420-01, nel collocarsi nel medesimo solco interpretativo, ha precisato che la casistica prevista dall’art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen., relativa all’enumerazione del ipotesi che, a determinate condizioni, possono ovviare alla prova della notificazione a mani proprie dell’imputato dell’atto di citazione a giudizio, non ha introdotto “presunzioni” in se stretto, ma l’indicazione di segmenti procedurali suscettibili di far ragionevolmente ritenere l’imputato sia giunto a conoscenza dell’atto da notificare, fermo restando che alcun effett
potrà essere prodotto da una impossibilità di regolare notificazione (come, ad esempio, nell’ipotesi dell’imputato irreperibile). Si è dunque rimarcato come sia possibile procedere al celebrazione del processo anche se l’imputato ignori la vocatio in ius, ma solo nel caso in cui sia raggiunta la prova della sua volontaria sottrazione alla conoscenza del medesimo; e tale prova può derivare da indicatori “positivi” che il giudice di merito acquisisca e valorizzi secon il proprio, prudente apprezzamento, caso per caso, utilizzando gli strumenti a disposizione per tale accertamento.
A titolo esemplificativo, la pronuncia in esame ha indicato, tra gli indici valutabili per ravv prova della “volontaria sottrazione” alla conoscenza del procedimento, anche “la manifesta mancanza di diligenza informativa”, pur non inquadrabile, di per sé sola e in assenza di altri elementi, in una “conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti”.
Alla pronuncia in esame si è conformata la giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente (sez. 3, n.11813 del 24/11/20, COGNOME NOME, Rv. 281483; sez. 6 n. 19420 del 5/4/22, COGNOME, Rv. 283264).
5. Tali principi di diritto, attualmente “positivizzati” dal riferimento testuale dell’art. cod. proc. pen. a che sia fornita dall’interessato la prova della declaratoria di “assenza” mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420 bis, erano già stati ritenuti estensibili riforma Cartabia – all’interpretazione della portata applicativa dell’istituto della “rescissio giudicato”, che costituisce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato da legislatore quale strumento “di chiusura del sistema del giudizio in assenza”, che consente di travolgere il giudicato formatosi all’esito di un processo di cognizione nel quale sia stato viol il diritto di partecipazione dell’imputato (così SS.UU. n. 36848 del 17/7/14, COGNOME).
L’efficacia del mezzo di impugnazione è parimenti subordinata alla verifica dell’impossibilità d collegare la mancata comparizione dell’imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti e, in tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha richiam l’esistenza di un “onere di allegazione”, gravante sul ricorrente, che – se assolto suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale all fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (così SS.UU. n.15498 del 26/11/20, COGNOME, RV 280931-01; Cass. sez.4,23/3/22 n. 13236, COGNOME).
Di rilievo, in proposito è un passaggio motivazionale di Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, cit., secondo cui . Di particolare interesse deve essere poi considerato il passo della sentenza delle Sezioni Unite NOME NOME NOME n.23948 del 28/11/2019, secondo il quale “va considerata la portata, ai fini della conoscenza del processo, della situazione “dell’imputato che nel cor del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia”. La prima osservazione è che si tratta di situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispett modalità con cui sono realizzate. Si fa riferimento ad aspetti quali la efficacia della scelta domicilio “.
5.1. Orbene, il perfezionamento della notificazione della citazione a giudizio per “compiuta giacenza” ha per presupposto indefettibile l’accertamento, da parte dell’ufficio notificato della permanenza di un legame effettivo tra il destinatario dell’atto e il luogo di esecuzi della notificazione; in definitiva, salvo prova contraria che deve investire, tuttavia, l’ portata fidefaciente dell’attestazione che ne costituisce il presupposto – peraltro neppu allegata dalla ricorrente – il perfezionamento della notificazione per “compiuta giacenza assume valenza dimostrativa di un oggettivo e tangibile collegamento “abitativo” tra il sito e persona. E la pregnanza di tale dato “effettuale”, nel caso di specie, non appare indebolit dall’intervenuto promovimento di un atto di citazione per convalida di sfratto menzionato nel ricorso, vuoi perché successivo alla definizione delle formalità di notificazione dell’ processuale per compiuta giacenza, vuoi perché l’esercizio dell’azione civile non confligge semmai, al contrario, ne costituisce elemento di conferma – con la stanzialità abitativa de locatario nell’immobile dal quale il proprietario ne abbia richiesto per via giudiziaria lo sl coattivo.
5.2. Si profila dunque in linea con l’orientamento del massimo consesso nomofilattico, attento a garantire un equo contemperamento tra l’inviolabile diritto dell’imputato ad essere convenientemente avvisato della celebrazione del processo e l’esigenza di non riconoscere dignità processuale alle forme di volontaria elusione della (o di sottrazione alla) “conoscenz del processo – l’indirizzo giurisprudenziale – citato nelle conclusioni del Procuratore Generale condiviso dal collegio – secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, deve escluder l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente rigetto del ricorso di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l’imputato, pur in presenza avvertimenti di rito, abbia, nella fase delle indagini preliminari, dichiarato domicilio pres propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma dell’art. 162, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito della rituale notifica della “voc in iudicium” presso l’originario – ed unico – domicilio indicato, dovendosi ritenere che grav sull’imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, COGNOME, Rv.276972; sez. 2, n. 14375 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281101; v. anche sez. 2, n. 45329 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 264959).
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5.3. Nessuna specifica allegazione, meritevole di vaglio, la ricorrente ha offerto p neutralizzare gli indicatori convergenti, valorizzati dall’ordinanza impugnata, a sostegno de giudizio di negligenza e di trascuratezza formulato nei suoi confronti, rappresentati dall formalizzazione di una dichiarazione di domicilio, nella fase delle indagini preliminari, presso luogo di residenza, dalla non contrastata stabilità di quest’ultima al tempo della notificazion della vocatio in ius, dal perfezionamento della notificazione con il procedimento della “compiuta giacenza” e dalla mancata comunicazione, totalmente ingiustificata, dell’eventuale variazione di domicilio nel caso in cui quest’ultimo fosse già mutato al momento della notificazione della citazione a giudizio, che costituiva onere indiscusso dell’imputata.
La correttezza della decisione della Corte del giudizio rescindente, a riguardo dell’insussistenza delle condizioni richieste ai fini dell’accoglimento della domanda, assorbe ogni altra questione posta con il ricorso, che deve essere in conclusione respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 01/10/2024