Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10213 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha respinto l’istanza di rescissi del giudicato proposta ex art. 629 bis cod. proc. peli, nell’interesse di COGNOME NOME in rela alla sentenza del Tribunale di Bergamo divenuta irrevocabile 1’8/6/2018 che lo aveva ritenuto colpevole dei reati di cui agli 635 e 582-590 cod. pen..
Il COGNOME aveva prospettato l’incolpevole mancata conoscenza del processo assumendo non
essersi mai instaurato un reale rapporto professionale con il suo difensore.
La Corte di appello, invece, premesso che il ricorrente nel corso delle indagini prelimin aveva sottoscritto in data 15/1/2015 un verbale di identificazione e di elezione di domicilio pr il proprio difensore di ufficio, redatto dalla P.G., ha ritenuto che l’instaurazione di rapporto difensionale tra il ricorrente ed il difensore domiciliatario emergeva anche dal verb di udienza dibattimentale del 27/10/2017, allorché il sostituto del difensore di ufficio del AVV_NOTAIO, dichiarava che quest’ultimo era stato contattato dal difensore della persona offe querelante per trovare un eventuale accordo transattivo, ed aveva chiesto pertanto un rinvi dell’udienza, che era stato disposto a tale scopo dal Tribunale.
Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Brescia l’interessato ha proposto ricor per cassazione, tramite il difensore, formulando un unico motivo di doglianza con il qua ha dedotto la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. e l’illogicità della motivazione, sul rilievo che il COGNOME aveva eletto domicilio presso il difensore nel corso delle in preliminari, contestualmente al verbale di identificazione, ed era stato poi il solo difens ufficio, in proprio e quale domiciliatario del suo assistito, a ricevere la notificazione del delle indagini preliminari e, poi, del decreto di citazione diretta a giudizio per l’udie 27/10/2017, sicché l’effettiva conoscenza dell’instaurazione del processo penale a carico dell’imputato non poteva essere desunta da mere presunzioni, quale quella fondata su quanto riferito all’udienza dibattimentale del 27/10/2010 dal sostituto del difensore di ufficio.
Con requisitoria scritta del 25 settembre 2023 il pubblico ministero, nella persona d AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto nel difetto delle condizioni richieste dal 625 ter cod. proc. pen.
Va premesso che l’ordinanza impugnata non si pone in alcun modo in contrasto con i principi più volte affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, secondo cui un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all’art. 6 della Convenzione europea dei dirit dell’uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, so se l’imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fos informato dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, le sezioni unite hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” contenente l’indicazione dell’accusa formulat nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
Conseguentemente, deve ritenersi ormai acquisito, alla luce dell’intervento chiarificator delle Sezioni Unite, che ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presuppost idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dov il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’ instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da
ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 Sez. U. n. 23984 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420).
Nel procedimento di cui si tratta, però, la Corte di appello, senza discostarsi in alcun m da tali principi ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato valorizzando un quid rispetto alla elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio AVV_NOTAIO, costituito dal dell’udienza dibattimentale del 27/10/2017, allorché il sostituto del difensore di ufficio del aveva chiesto un rinvio dell’udienza, poi accordato, giustificando la richiesta con con intervenuti tra lo stesso difensore ed il legale della persona offesa querelante per trovar eventuale accordo transattivo. Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, la Corte territo ha ritenuto potersi desumere da tale verbale l’effettiva instaurazione del rapporto profession tra il legale domiciliatario e il COGNOME, al quale il primo, evidentemente, intendeva trasmett sollecitazione del difensore della persona offesa, atteso che, altrimenti, non avrebbero av senso le trattative con quest’ultimo, nè può in alcun modo ritenersi significativo che le trat non siano poi andate a buon fine, esito attribuibile alle più diverse ragioni, in alcun esplicitate dal difensore.
In tal modo la Corte territoriale si è adeguata al condivisibile principio di diritto, al intende dare continuità, secondo cui dall’elezione del domicilio effettuata dall’indag anteriormente all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 162 cod. proc. pen. da parte dell’ar della legge 23 giugno 2017, n. 103 – presso il difensore d’ufficio nella fase delle ind preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudi verificare, attraverso ulteriori indici, l’effettiva instaurazione del rapporto profession legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 24/11/2020 Rv. 281483).
Tali ulteriori indici dell’effettiva instaurazione del rapporto professionale tra domiciliatario e l’imputato sono stati non illogicamente riconosciuti dalla Corte di appell dichiarati contatti tra i difensori delle parti private ai fini transattivi, in quanto spiegab con l’esistenza di un sottostante rapporto professionale tra difensore di ufficio ed imputa quale il primo, evidentemente, intendeva trasmettere la sollecitazione del difensore del persona offesa, né, del resto, la difesa del COGNOME ha prospettato dinanzi alla Corte di appel anche soltanto con il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione, un senso diverso da attribuire alla richiesta di r dell’udienza del 27/10/2017, così come mai, nemmeno con il ricorso per cassazione, la difesa ha attribuito ad un’eventuale irrintracciabilità del ricorrente l’esito infruttuoso delle trattat difesa della persona offesa.
Il ricorso, pertanto, proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art. 625 ter cod. pr va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro trem
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
La Presidente
Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore