Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 17/01/1991
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 della Corte di Appello di Perugia letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato avanzata ex art. 629-bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni tre un mese e giorni quindici di reclusione per i reati di cui agli artt.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Perugia, in data 24 febbraio 2016, confermata con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia in data 17 marzo 2017, divenuta irrevocabile il 13 giugno 2018.
Con atto a firma del difensore di fiducia, COGNOME ha proposto ricorso, articolando il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all’art. 629-bis cod.proc.pen.
In particolare, il ricorrente deduce che nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale ha fondato la prova della conoscenza del processo sulla base di elementi di fatto non significativi costituiti dall’arresto in flagranza di reato se ulteriori specificazioni, elemento da cui ha tratto la irrilevanza della dedott ignoranza del processo perché non incolpevole.
Si obietta ex adverso che l’arresto in flagranza di reato non implica affatto esercizio dell’azione penale e neppure la conoscenza della vocatio in iudicium richiesta dalla legge. Altro elemento irrilevante è anche la nomina di un difensore di fiducia non emergendo dagli atti che il Saadaoui fosse stato informato della data in cui è stata fissato l’inizio del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto.
Dall’esame degli atti emerge che nei confronti dell’impul:ato si è proceduto alla convalida dell’arresto in flagranza di reato ed al contestuale giudizio direttissimo, con la conseguente partecipazione dell’imputato alla prima udienza del giudizio.
Più precisamente risulta che, dopo essere stato tratto in arresto in data 29 agosto 2015, l’imputato è stato condotto davanti al Giudice monocratico per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, avendo preso parte all’udienza del 29 agosto 2015 nel corso della quale dopo la convalida e l’applicazione di una misura cautelare non detentiva e conseguente liberazione, il giudizio veniva rinviato per la richiesta di termini a difesa; nella successiva udienza del 24 febbraio 2016 il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha richiesto il giudizio abbreviato.
Pertanto, non trattandosi di procedimento celebrato “in assenza” deve escludersi in radice l’applicazione dell’istituto della rescissione, considerato che l’imputato ha avuto certamente conoscenza del processo, avendo ricevuto personalmente insieme all’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto anche la citazione a giudizio con la descrizione dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium”.
Inoltre, la procura speciale rilasciata al proprio difensore per chiedere il giudizio abbreviato è un ulteriore indice certo della conoscenza del processo, essendo irrilevante che l’imputato non abbia poi preso parte alle successive
udienze, rinunciando volontariamente a comparire, dovendosi considerare presente perché rappresentato dal suo difensore e procuratore speciale.
2. Si deve rammentare che, nel solco tracciato dalle note sentenze delle Sez. U, n. 28912 del 28 febbraio 2019, Innaro, e n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, la conoscenza del processo che si assume rilevante va riferita alla vocatio in judicium e non anche ai soli atti prodromici e deve essere accertata e non basata su semplici presunzioni, quali sono l’elezione di domicilio, la nomina del difensore di fiducia, l’arresto ed il fermo, la sottoposizione ad una misura cautelare, o la notifica personale dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
L’intera disciplina dell’assenza è stata ora rimodulata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 sulla base del criterio dettato dalla legge delega 27-9-2021, n. 134, all’art. 1 co. 7 lett. a), che, in linea con i principi già affermati dalla giurisprude di legittimità, valorizza ai fini della possibilità di procedere senza la presenz dell’imputato l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, con l’esclusione di ogni presunzione al riguardo.
È evidente nel caso in esame che la certa conoscenza del processo discende non già dall’arresto in flagranza di reato ma dalla citazione a giudizio eseguita con con la presentazione all’udienza dell’imputato arrestato per il giudizio direttissimo, svoltosi contestualmente all’udienza di convalida dell’arresto.
La sequenza temporale regolata dall’art.558, comma 6, cod. proc. pen., si snoda, infatti, dopo la convalida dell’arresto, con la celebrazione immediata del giudizio direttissimo, talché se l’imputato contro cui si procede a piede libero decide di non presenziare alle successive udienze, senza addurre legittimo impedimento, lo stesso deve essere considerato presente.
In tal senso, l’art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs 150/2022 – che ricalca quanto già previsto dall’art. 420-bis, comma 3 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della riforma – stabilisce che è considerato presente l’imputato che dopo aver partecipato alla prima udienza non compaia alle successive udienze.
Si è, poi, anche espressamente stabilito con la medesima d isposizione che “E’ altresì considerato presente l’imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale”.
Trattasi di una disposizione che ratifica quell’orientamento interpretativo secondo cui nei giudizi speciali introdotti da una richiesta avanzata personalmente dall’imputato o per procura speciale non può essere messa in dubbio la conoscibilità del processo da parte dell’imputato in quanto « l’imputato non
comparso resta rappresentato da un difensore investito dei poteri conferitigli da procura speciale, necessaria per accedere al rito alternativo. Per tale ragione il difensore è certamente in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per potere contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione» (vedi, Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, Sinito, Rv. 277470; Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, COGNOME, Rv.273485; Sez. 2, n. 57918 del 25/09/2018, A., Rv. 27447301).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2023
Il Cons . liere estensore
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