Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22984 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento di cui in epigrafe la corte di appello di L’Aquila rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, ex art. 629, c.p.p., di rescissione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza emessa in data 29.9.2016, divenuta irrevocabile il 17.1.2017, con cui il tribunale di Roma aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia la suddetta NOME, in relazione al reato ex artt. 624, 625, co. 1, n. 2), c.p., in rubrica ascrittole.
Avverso il provvedimento de quo, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, lamentando violazione di legge processuale e vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale assume la conoscenza del processo in capo alla prevenuta dalla notifica del verbale di sequestro, desumendone l’assenza volontaria al processo.
Con requisitoria scritta del 21.1.2024 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come è noto, ai sensi dell’art. 629 bis, co. 1, c.p., la rescissione del giudicato è ammessa solo nel caso in cui al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza non sia imputabile una colpevole ignoranza del processo.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte già in sede di interpretazione dell’abrogato art. 625 ter, c.p.p., disciplinante la rescissione del giudicato, in cui si faceva del pari espresso riferimento a “una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”, in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625 ter, c.p.p., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica
dell’avviso di udienza (cfr. Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554).
Nella formulazione della nuova disposizione in materia, l’art. 629 bis, co. 1, c.p.p., in particolare sia in quella anteriore alla riforma c.d. Cartabia, sia in quella introdotta nel suddetto testo normativo dall’art. 37, co. 1, d.lgs. 10.10.2022, n. 150, con decorrenza a partire dal 30.12.2022, resta inalterato il riferimento alla condizione, che, ove disattesa, non consente di accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, della incolpevole mancata conoscenza del processo conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Deve, pertanto, trovare applicazione il generale principio, secondo cui non può considerarsi incolpevole la mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, posto in condizione di esserne a conoscenza, se solo si fosse comportato con ordinaria diligenza.
In questo senso si è affermato, ad esempio, che, in tema di rescissione del giudicato – nella disciplina anteriore alla riforma c.d. Cartabia allorché sia stata accertata la notifica all’imputato di atti da cui poteva evincersi la pendenza del processo (nella specie, avviso ex art. 415-bis, c.p.p., e verbale di rinvio dell’udienza dibattimentale), non rileva che lo stesso non ne abbia compreso il contenuto per analfabetismo, non potendo in tal caso ritenersi incolpevole la mancata conoscenza del processo (cfr. Sez. 6, n. 50237 del 12/10/2023, Rv. 285653).
Risulta, COGNOME pertanto, COGNOME diffuso COGNOME nella COGNOME giurisprudenza COGNOME di COGNOME legittimità l’orientamento secondo cui in tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (cfr. Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305).
Orbene nel caso che ci occupa tali principi non possono trovare applicazione, difettando singoli atti della progressione processuale da cui potersi desumere l’avvenuta conoscenza di un procedimento a suo carico da parte della ricorrente (difesa in primo grado da un difensore di ufficio), che, come si evince dagli atti processuali, consultabili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo, non è mai stata arrestata, mentre la notifica del provvedimento di convalida del sequestro dei capi di abbigliamento oggetto della contestata azione predatoria, non è stata effettuata personalmente alla RAGIONE_SOCIALE, ma al difensore di ufficio, anche per conto dell’indagata.
Al riguardo occorre rammentare come anche l’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore di ufficio è condizione sufficiente a garantire l’effettiva conoscenza del processo.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, infatti, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.(Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017,, n. 10: cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420).
E, più recentemente, che il mero provvedimento di sequestro di cui l’imputato abbia avuto conoscenza non può certo essere equiparato a una vocatio in iudicium vale a dire a uno dei modi di esercizio dell’azione penale (cfr., Sez. 3, n. 13549 del 18.1.2023).
Alla luce delle svolte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato, con rinvio alla corte di appello de L’Aquila per il giudizio.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio alla corte di appello de L’Aquila.
Così deciso in Roma il 16.2.2024.