Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22328 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PORTICI il 22/05/1968
avverso l’ordinanza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
ricorso trattato con rito cartolare
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli – reso all’udienza camerale del 13/01/2025 – con cui è stata rigettata l’istanza di rescissione del giudicato derivante dalla sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 10/01/2018 (confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 04/04/2023, irrev. il 18/01/2024), per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 629 cod. pen. e 7 I. n. 203/91.
Con un unico motivo, la difesa deduce l’inosservanza degli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, in termini di manifesta illogicità e contraddittorietà.
In particolare, si censura la legittimità della dichiarazione di assenza dell’imputato da cui la Corte d’appello aveva fatto discendere la presunzione di conoscenza del processo, adducendosi come dall’esame dell’incarto processuale emergesse l’assoluta inidoneità della notifica del decreto di citazione a giudizio, in quanto l’imputato non era stato reperito all’indirizzo di residenza, dal quale risultava financo “sloggiato”, tanto che ne era stata disposta la sospensione anagrafica.
Inoltre, si sottolinea come anche il difensore di fiducia avesse rinunziato al mandato, come da lettera raccomandata inviata all’imputato, rinuncia di cui non si poteva neppure affermare con certezza che il ricorrente avesse avuto contezza in quanto spedita all’indirizzo oggetto di successiva cancellazione anagrafica.
Non vi era prova, poi, di rapporti tra l’imputato ed il difensore rinunziante. Né confacente poteva ritenersi, ai fini della conoscenza del processo, che la notifica del decreto di citazione dell’appello – proposto dal difensore di ufficio – fosse stata consegnata “a mani della nipote capace e convivente”.
Anche adducendosi la regolarità formale delle notifiche – che la difesa comunque contesta – si era al cospetto di una situazione di fatto inidonea ad asseverare la conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Da qui l’errore in cui era incorsa la Corte di merito che aveva finito per equiparare l’effettiva conoscenza del processo dalle notifiche degli atti processuali comunque svolte nei confronti del ricorrente.
Il P.G., con requisitoria del 18 marzo 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato.
La difesa, infatti, reiterando le censure svolte con la richiesta di rescissione del giudicato, non si confronta con gli elementi di fatto che hanno condotto la Corte di appello ad escludere che l’imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del processo.
La doglianza, difensiva, infatti, è tutta incentrata sul rilievo che dovrebbe attribuirsi alla valenza dell’accertamento anagrafico operato dalla Polizia municipale che ha condotto a ritenere non più valido l’indirizzo di residenza ove sono state effettuate le notifiche delle vocatio in ius relative tanto al giudizio di primo grado che a quello di appello.
In realtà, per come si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato, la Corte di merito ha ritenuto confacente l’indirizzo anagrafico sulla scorta di un complesso di convergenti elementi che danno ragionevolmente conto di come non sia mai venuto meno quel necessario rapporto relazionale tra tale toci e l’imputato, di gurda da potersi sostenere l’inidoneità di tale domicilio ai fini della conoscenza della pendenza del processo a suo carico.
In particolare, anche a voler prescindere dall’esito dei positivi accertamenti svolti dalle cancellerie dei giudici sulla persistenza della residenza dell’imputato presso quel domicilio anagrafico a cui la Corte di appello fa riferimento, rileva decisivamente il dato che la polizia giudiziaria, deputata ad eseguire l’ordine di esecuzione in forza del quale l’imputato sostiene di essere venuto a conoscenza della condanna, indica quel luogo di residenza come attuale e nella disponibilità del ricorrente, tanto che si dà atto che ivi è stato rintracciato e arrestato (v. pag. 2).
La circostanza consente di attribuire allora piena valenza dimostrativa, ai fini qui in discorso, alla notifica che l’imputato ebbe a ricevere in tale indirizzo del decreto di citazione in appello, perfezionatasi a mani “della nipote capace e convivente”, rendendo, quindi, il dato della “convivenza” non affatto una mera ricezione di una dichiarazione resa da un terzo, ma la conferma del dato sostanziale costituito dalla persistenza della relazione di quell’immobile con l’imputato ed il suo nucleo familiare – che si indica composto, anche negli atti di p.g., dalla moglie, due figli e un nipote.
E tanto a prescindere anche dall’ulteriore argomento speso dalla Corte d’appello e valorizzato dal P.G. nella requisitoria, costituito dalla nomina nel corso delle indagini di un difensore di fiducia, a sua volta ulteriormente attestante la conoscenza del procedimento da parte del condannato, con conseguente inescusabilità, anche sotto tale profilo, della sua condotta consistita nel disinteressarsi dei successivi sviluppi della vicenda processuale.
Del resto, basterebbe a precludere l’istanza di rescissione quanto correttamente evidenziato dalla requisitoria in atti, tenuto conto che la nuova
formulazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. richiede anche, ai fini della revoca della sentenza di condanna, che il condannato non abbia potuto proporre
impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, laddove nella fattispecie la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli è stata impugnata innanzi alla
Corte di appello di Napoli.
Alla fattispecie in esame, infatti, si applica la nuova formulazione del citato articolo, introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), secondo
cui la richiesta di rescissione del giudicato può essere richiesta dal condannato
“nei cui confronti si sia proceduto in assenza … qualora provi che si stato dichiarato
assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo
risulti che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza”.
Difatti la conoscenza del processo da parte del condannato è intervenuta solo il 14 maggio 2024, epoca in cui è stato eseguito l’ordine di esecuzione per la
carcerazione e nella quale era vigente la nuova disposizione, e, in tema di rescissione del giudicato, per l’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 629bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 4, n.2580 del 19/10/2023, Dedu, Rv. 285701 – 01; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, COGNOME, Rv. 282528 – 01; Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv.280891 – 01).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 14 maggio 2025.