Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Torre Annunziata il 01/08/1978 avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 10/10/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del S:tituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dich arato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 10 ottobre 2024 ha rig2ttato la richiesta formulata da NOME COGNOME di rescissione del giudicato di covianna (in riferimento alla sentenza di quella Corte territoriale emessa il 6 giugno 2)22 e dichiarata irrevocabile il 22 ottobre 2022). La Corte di Firenze ha rilevate che, sebbene effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente difensore dell’imputato, che aveva presentato il gr:r,ame,
e non anche ai nuovi difensori nominati nelle more dal Salvatore (avv. COGNOME e COGNOME), nondimeno risultava che i predetti avevano avuto notizia dal prece dente legale della fissazione dell’udienza di appello, celebrata il 6 giugno 2022, tanto che avevano formulato richiesta di partecipazione orale non intervenendo però alla stessa; ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la resci ;sione della condanna.
Avverso tale ordinanza ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso NOME COGNOME deducendo che l’omessa notifica del decreto di citazior e per il giudizio di appello integra una nullità a carattere assoluto che non pue essere sanata dalla mera conoscenza della data di udienza in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
E’ pacifico che il decreto di citazione per il giudizio di appello non sia stato notificato ai nuovi difensori dell’imputato (che avevano comunicato detta ni)mina prima dell’emissione dell’atto). Al riguardo, si è precisato che l’omesso ,ivviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputatcl o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligati: ria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore 1:1′ e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comnna quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 2(3598 01). Peraltro, si è anche chiarito che, laddove invece il difensore sia presente all’udienza, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale Eli sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. r3199 – 01), nel qual caso essa, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, Clemente, Rv. 269058 – 01).
Nella specie, il giudizio di appello si è instaurato in forma carto a -e e i difensori dell’imputato (che non avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione ma erano stati informati della data dell’udienza di trattazione del gravame) hanno ritualmente richiesto la trattazione orale, non comparendo in udienza. Atteso che nel giudizio cartolare di appello la richiesta di tratta;:k ,ne in presenza determina la trasformazione del rito in partecipato, la nullità derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione ai difensori va in questo caso
qualificata come relativa e, non essendo stata eccepita nell’udienza del giudizio di gravame, risulta sanata.
In ogni caso, rileva il Collegio che nella specie difettano in raiice i presupposti per ricorrere al rimedio della rescissione del giudicato. Irfìtti, incontestato che i difensori dell’imputato erano comunque a conoscen;Pa del giudizio di appello (e anche della data della relativa udienza) e che nel ricorsi: nulla si deduce in ordine alla condizione dell’imputato. Come è noto, presupposto per la rescissione del giudicato è che risulti che l’imputato non abbia avuto conoscenza della pendenza del processo, situazione nella specie non dimostrata. Sotte altro profilo, non rileva l’astratta possibilità di invocare nel caso di specie l’istituti: . della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello, atteso i: he la richiesta rigettata dall’ordinanza impugnata invocava espressamente solo la rescissione del giudicato ed è pacifico che detta richiesta non può i: ssere riqualificata GLYPH di GLYPH ufficio GLYPH come GLYPH incidente GLYPH di GLYPH esecuzione GLYPH per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cool, proc. pen., poiché le due istanze si caratterizzano per diversità di “petitum” (Sez. 1, n. 43426 del 15/04/2015, Larach, Rv. 263794 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrer te al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di tremila euro in favore della cassa delle amri nde.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensori