Rescissione del giudicato: la conoscenza del processo esclude il rimedio
La rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis del codice di procedura penale, rappresenta un istituto di fondamentale importanza a tutela del diritto di difesa. Permette di ‘riaprire’ un processo concluso con una sentenza di condanna irrevocabile, qualora l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito i confini rigorosi di questo rimedio, chiarendo che non può essere invocato quando l’imputato, pur in presenza di presunte irregolarità di notifica, abbia avuto contezza del processo in corso.
Il caso: notifica a un presunto convivente e la mail dell’avvocato
Un uomo, condannato in via definitiva dal Tribunale, presentava istanza per la rescissione del giudicato. A sostegno della sua richiesta, sosteneva di non aver mai avuto conoscenza del processo a suo carico. In particolare, lamentava un vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio, consegnato a una persona che si era qualificata come sua convivente. L’imputato, per smentire tale circostanza, produceva un certificato di stato di famiglia da cui non risultava la presenza di altri componenti nel suo nucleo familiare.
La Corte d’Appello rigettava l’istanza. A questo punto, l’imputato ricorreva in Cassazione, ribadendo le medesime argomentazioni. La difesa si concentrava sulla presunta nullità della notifica, ritenendola la causa della mancata conoscenza del processo. Tuttavia, emergeva un dettaglio cruciale: nel corso del procedimento, il difensore di fiducia dell’imputato aveva rinunciato al mandato e lo aveva informato della situazione con una mail, a cui l’imputato aveva persino risposto. Questo fatto ha cambiato radicalmente la prospettiva della vicenda.
La decisione della Cassazione sulla rescissione del giudicato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici d’appello. La motivazione si articola su due punti principali, entrambi fondamentali per comprendere l’applicazione dell’istituto della rescissione del giudicato.
Notificazione e prova della convivenza
In primo luogo, la Corte ha smontato l’argomento relativo al vizio di notifica. Ha chiarito che, ai fini della rescissione, non rileva la mera nullità di un atto, ma la concreta e incolpevole mancata conoscenza del processo. Inoltre, la dichiarazione resa al messo notificatore da chi riceve l’atto, qualificandosi come convivente, prevale sulle risultanze anagrafiche. La convivenza, infatti, può essere un rapporto di fatto, e spetta all’imputato fornire una prova rigorosa della sua inesistenza, prova che un semplice certificato di stato di famiglia non è in grado di fornire.
La conoscenza effettiva del processo come elemento dirimente
Il punto decisivo, tuttavia, è un altro. La Cassazione ha evidenziato come l’imputato avesse ricevuto una mail dal suo precedente difensore che lo informava esplicitamente del processo. Avendo risposto a tale mail, era impossibile sostenere che non ne fosse a conoscenza. Questa consapevolezza, acquisita prima che la sentenza diventasse definitiva, avrebbe dovuto spingerlo ad attivare i rimedi previsti all’interno del processo stesso (cosiddetti rimedi endo-processuali), come ad esempio le facoltà previste dall’art. 420-bis c.p.p., e non attendere la conclusione del giudizio per poi invocarne la rescissione.
Le motivazioni: perché la rescissione del giudicato è un rimedio eccezionale
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa della rescissione del giudicato: si tratta di un rimedio straordinario, una extrema ratio. Il suo scopo è tutelare chi è rimasto completamente all’oscuro di un’accusa a suo carico, non chi, pur essendone a conoscenza, è rimasto inerte. La conoscenza del processo, anche se sopravvenuta, impone all’imputato l’onere di attivarsi per difendersi nelle sedi opportune. L’istituto della rescissione non può trasformarsi in uno strumento per rimediare a proprie omissioni o scelte processuali. La prova della conoscenza effettiva, come una mail ricevuta e letta, preclude categoricamente l’accesso a questo rimedio, poiché dimostra che l’imputato aveva la possibilità di difendersi ma non l’ha utilizzata.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
Questa pronuncia della Cassazione offre un importante insegnamento: la rescissione del giudicato non è una scorciatoia per sanare irregolarità procedurali o negligenze difensive. L’elemento chiave è l’assoluta e incolpevole ignoranza del procedimento. Qualsiasi prova che dimostri che l’imputato, prima della formazione del giudicato, era stato messo al corrente del processo a suo carico, rende la richiesta di rescissione inammissibile. L’ordinamento prevede strumenti specifici per tutelarsi durante il processo; la rescissione interviene solo dopo, come ultima ancora di salvezza per chi non ha avuto alcuna possibilità di far sentire la propria voce.
Un vizio nella notifica del decreto di citazione a giudizio è sufficiente per ottenere la rescissione del giudicato?
No, non è sufficiente. Ai fini della rescissione ciò che conta è la mancata conoscenza effettiva del processo, non la mera nullità o irregolarità di un atto di notificazione.
Come si prova che la persona che ha ricevuto l’atto non era un convivente?
La prova deve essere rigorosa. Non basta presentare un certificato anagrafico che non include quella persona, perché la convivenza può essere anche di fatto. Prevale la dichiarazione resa al messo notificatore dalla persona che riceve l’atto, la quale si assume la responsabilità di quanto affermato.
Se un imputato viene a conoscenza del processo prima che la sentenza diventi definitiva, può chiedere la rescissione del giudicato?
No. Se l’imputato ha conoscenza del processo prima della sua conclusione (ad esempio, tramite una mail del proprio avvocato), deve utilizzare i rimedi interni al processo (endo-processuali) per far valere le proprie ragioni. La rescissione del giudicato è un rimedio extrema ratio, riservato solo a chi scopre del processo dopo che la sentenza è diventata irrevocabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43042 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43042 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da, COGNOME NOME nato a BUSSOLENGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dei 21/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza 21.12.2022 con cui la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’istanza di cui a 629 bis cod. proc. pen. con la quale si chiedeva alla corte di revocare la sen di condanna emessa nei confronti dell’imputato dal Tribunale di Rovigo in da 17.06.2021;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge relazione agli artt.629-bis, 175 cod. proc. pen. e 7, comma 3, I. n. 890 del ed il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione con riferimen ai motivi della domanda di rescissione e alla memoria difensiva del 24.06.202 sono indeducibili in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla c merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avver la sentenza oggetto di ricorso; essi sono in ogni caso manifestamente infond adducendo violazione di norme processuali palesemente smentite dagli att processuali;
Ed invero, innanzitutto, ai fini della rescissione del giudicato si consid mancata conoscenza del processo, non la mera nullità della notificazione di atto; laddove peraltro nel caso di specie la notificazione del decreto di citaz giudizio è comunque intervenuta, a mezzo del servizio postale, prima d trasferimento dell’imputato in altro Comune, nel luogo di residenza dell’imput a mani di persona dichiaratasi convivente dell’imputato, sicché l’event mancata ricezione della ulteriore raccomandata spedita rileva come mer irregolarità della notificazione e non si risolve di per sé in una causa di assoluta; né potrebbe assumere rilievo di per sé la circostanza allegat ricorrente attraverso la produzione di stato di famiglia che, attestando l’ines di altre persone nel nucleo familiare dello stesso, sarebbe nell’ottica di idoneo a dimostrare la mancata cognizione dell’atto per essere stato in bu sostanza notificato a persona che si è in tal modo inteso disconoscere come prop convivente, laddove il rapporto di convivenza ben potrebbe instaurarsi anche fatto e ciò che rileva è innanzitutto la dichiarazione resa dalla perso firmando l’atto si è assunta la responsabilità di quanto dichiarato al notificatore e l’onere della comunicazione al destinatario; d’altra pa giurisprudenza di questa Corte è rigorosa sul punto avendo in più occasio affermato che in tema dì notificazioni all’imputato, l’attestazione, com dall’ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convi con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, certificazioni anagrafiche, e l’eccezione di nullità fondata sull’inesiste rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall’imputato che l invoca, non essendo sufficiente a tal fine – ad esempio – l’allegazione certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegna dell’atto in questione (Sez. 3, Sentenza n. 229 del 28/06/2017 Cc. (d 09/01/2018), Rv. 272092 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 38578 del 04/06/2014, Rv. 262222 – 01).
A ciò si aggiunga che la corte di appello ha, inoltre, evidenziato, a sostegno decisione reiettiva assunta, che durante la celebrazione del processo ad un c punto il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato e reso edotto l’imput con mail che puntualmente riportava i dati del processo, della circostanza, rispetto a tale ulteriore aspetto nulla contro-deduce il ricorso in scrutinio deve tranquillamente concludersi non solo che non si possa affatto affermare c il ricorrente non abbia avuto conoscenza dei processo ma che anzi ne abbi certamente avuto contezza nel momento in cui ha ricevuto la mail del difensor rinunciatario (avendo anche risposto alla mail del difensore); di conseguenz ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi restitutori endo-processuali c codice processuale penale appresta proprio in casi di tal genere, e non ricorre rimedio rescissorio che presuppone che la conoscenza del processo si sopravvenuta rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che si int rescindere; in altri termini a fronte della conoscenza del processo quanto m sopravvenuta rispetto alla dichiarazione di assenza eventuali doglianze in ord alla conoscenza dell’atto introduttivo e alla dichiarazione di assenza avreb dovuto essere fatte valere in sede processuale (ex art. 420 bis, comma 4, c.p o quanto meno con l’impugnazione, apprestando il sistema, rispetto a una siffa evenienza, rimedi innanzitutto di tipo endo-processuale, costituendo in defini la rescissione del giudicato, nell’impostazione ed ottica del sistema, extrema ratio riparatoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la memoria tardivamente versata in atti – inviata in data 2.10.23 in ogni caso rappresenta aspetti che nulla di decisivo aggiungono al ricorso e non sono idonei ad incidere sui profili di inammissibilità del ricorso evidenziati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 04.10.2023.