Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3934 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3934 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nata in Nigeria il DATA_NASCITA (CODICE_FISCALE)
avverso l’ordinanza del 15/09/2025 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME chiede l’annullamento dell’ordinanza con la quale la Corte di appello di Genova ha respinto la sua istanza di rescissione del giudicato costituito dalla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Genova il 5 novembre 2019, confermata dalla Corte d’appello il 23 gennaio 2025 e divenuta irrevocabile il 9 aprile 2025, sentenza con la quale è stata condannata per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen..
La ricorrente assume di essere venuta a conoscenza della condanna solo nel momento in cui le veniva notificato il provvedimento di cumulo delle pene a suo carico, emesso il 3 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
Con i motivi di ricorso il difensore della John denuncia violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale (in relazione agli artt. 629-bis e 420bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.
La ricorrente sostiene che, al fine di ritenere colpevole la mancata conoscenza del processo, la Corte d’appello ha valorizzato unicamente la circostanza che l’imputata avesse nominato il difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto domicilio nella fase delle indagini preliminari e presso il quale erano state eseguite le notifiche durante tutto il procedimento, modalità di notifica che ne avevano comportato la dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado.
Erroneamente, e in contrasto con le premesse in diritto desumibili dalla sentenza delle Sezioni Unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01), le concrete modalità della notifica e la loro regolarità erano state ritenute idonee a giustificare la sua conoscenza del processo e, quindi, la mancata comparizione e, infine, la conclusione che tale mancata comparizione fosse sintomatica del disinteresse dell’imputata al processo a suo carico.
Soprattutto il difensore della ricorrente censura che la Corte di appello abbia valorizzato la circostanza che il difensore di fiducia avesse presenziato alle udienze del dibattimento di primo grado attraverso un sostituto processuale, presenza necessitata poiché, in caso contrario, la mancata partecipazione avrebbe potuto costituire motivo di rilievi disciplinari a carico del difensore.
La regolarità formale delle notifiche e la partecipazione del difensore di fiducia al dibattimento nonché la proposizione di appello sono state valorizzate per inferirne la insussistenza dei presupposti ai fini della rescissione del giudicato e, in buona sostanza, valorizzate quali presunzioni assolute di conoscenza del processo, conoscenza, viceversa, negata dall’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME è inammissibile perché sono manifestamente infondate le ragioni poste a base dell’impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di rescissione del giudicato che, correttamente, la ricorrente aveva proposto dovendo aversi riguardo, ai fini dell’esercizio del potere di impugnazione straordinaria, al momento in cui il condannato in “assenza” ha avuto conoscenza della stessa (cfr. Sez. 4, n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701 01).
Va premesso che impropriamente nel ricorso viene richiamato il precedente delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01), in cui la dichiarazione di assenza dell’imputato, in assenza di altri elementi che denotassero la sussistenza di una effettiva instaurazione del rapporto processuale tra il legale domiciliatario e l’imputato, era relativa alla nomina, al momento dell’arresto, di un difensore di ufficio.
Diversamente, nel caso in esame, si era in presenza di nomina di difensore di fiducia da parte dell’indagata che aveva eletto domicilio presso lo studio di detto difensore che era stato presente alle udienze di trattazione, attraverso un sostituto processuale nominato ad hoc, proponendo infine appello e senza mai eccepire, come pure possibile, la cessazione dei rapporti professionali con l’assistita, cessazione che, peraltro, non viene allegata neppure con l’odierno ricorso.
Ne consegue, come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, che in presenza della instaurazione di un rapporto professionale con difensore di fiducia presso il quale erano state eseguite tutte le notifiche, che corretta è stata la dichiarazione di assenza e che non sono stati ritenuti acquisiti elementi suscettibili di interpretare l’assenza dell’imputata come ascrivibile, piuttosto che al mero disinteresse per l’iter del processo, alla incolpevole conoscenza del processo che costituisce la condizione ineludibile dell’azione di rescissione del giudicato cui fa da contraltare, ai fini della dichiarazione di assenza, la conoscenza effettiva, non meramente legale o presunta della celebrazione del processo.
Il processo è, dunque, legittimamente celebrato in assenza dell’imputato soltanto quando l’imputato sia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell’accusa penale a lui rivolta, e abbia rinunciato a comparire ovvero si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.
In tale contesto si pongono le situazioni tipizzate nell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della entrata in vigore del d. Igs n. 150 del 2022 – la sentenza di primo grado a carico della ricorrente era stata emessa il 5 novembre 2019 – e, in particolare, la valenza, ai fini della dichiarazione di assenza, degli indici sintomatici della conoscenza del processo costituiti dalla dichiarazione od elezione di domicilio, dall’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare, dalla nomina di un difensore di fiducia.
La sussistenza di tali indicatori non si risolve nella codificazione di una presunzione assoluta di conoscenza, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen. e della interpretazione compiuta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite a partire dalla sentenza Innaro (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01).
Secondo le Sezioni Unite all’«inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate 420-bis, cod. proc. pen.», consegue una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo, come desumibile agevolmente dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l’interessato (rispettivamente, imputato o condannato) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo».
Si tratta di principi ripresi e sviluppati ulteriormente da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, in motivazione, secondo cui l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che costituisce la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.
Ignoranza, hanno spiegato le Sezioni unite nella sentenza ora richiamata, che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere.
Secondo le Sezioni unite citate, inoltre, «l’art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pèn., autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza».
In altri termini, se è vero che il rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. è esperibile a prescindere dalla correttezza degli accertamenti condotti in fase di cognizione per procedere in assenza, al di fuori di ogni presunzione, è vero, altresì, che l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420bis cod. proc. pen. è tenuto ad allegare le circostanze che denotano che l’ignoranza del processo non è a lui imputabile.
Le Sezioni unite chiariscono, inoltre, che il giudice della rescissione ha ampi e sostanziali poteri accertativi sui dati fattuali da cui desumere la conoscenza del processo ovvero la ignoranza colpevole, poteri di accertamento che, anche la sentenza Ismail innanzi richiamata affermava prescrivendo al giudice di verificare la serietà e effettività della elezione domicilio, apprezzabile sulla base del rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti e della effettività della nomina del difensore di fiducia e ribadendo che della
volontaria sottrazione alla conoscenza del processo vi deve essere una traccia “positiva” all’esito di un necessario accertamento in fatto.
Indubbiamente risulta più complessa, e meno agevole, la ricostruzione dei casi in cui all’imputato può, al più, muoversi una negligenza costituita dal mancato contatto con il difensore al fine di assumere informazioni sullo sviluppo del procedimento ovvero sul processo, quindi al rapporto tra onere di informazione e di attivazione dell’imputato che abbia nominato un difensore di fiducia, presso il quale ha dichiarato o eletto domicilio, e diritto alla effettiva conoscenza del processo.
In tale contesto, tuttavia, assume ancora rilievo quanto chiarito dalla giurisprudenza nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 3 e 6 Cedu, nella parte in cui non consente di ottenere la rescissione del giudicato al condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora non provi che questa non sia dipesa da “incolpevole mancata conoscenza del processo.
L’art. 629-bis (già 625-ter) cod. proc. pen. – si è condivisibilmente spiegatoha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, dimostrando di non volervi partecipare, senza alcun automatismo in riferimento all’accertata ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., e l’onere probatorio imposto al richiedente, che implica l’allegazione di una documentazione a sostegno, non preclude al giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessarie ad accertarne l’oggettiva fondatezza.
Il termine “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”, si è aggiunto, non assume altro significato se non quello di escludere all’assente, pur sempre volontario, l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare.
L’art. 629-bis cod, proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità in tal senso dei comportamenti tenuti all’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, soprattutto nel caso in cui questi abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento, senza instaurare però alcun automatismo in riferimento alle condizioni che, ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. autorizzano il giudice della cognizione a procedere in sua assenza (così testualmente, Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137).
Dunque, sussistono ampi e doverosi poteri accertativi del giudice della rescissione al fine di verificare se e in che termini si sia o meno in presenza di una finta inconsapevolezza del processo, ma nessun automatismo, nessuna
presunzione, nessuna esasperazione dell’onere di informazione, nessuna eccessiva estensione degli oneri di diligenza e di attivazione dell’imputato o del condannato – al fine di essere messo a conoscenza dell’accusa nei suoi confronti – in ragione della nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo studio di questi, soprattutto quando sia conferita in una fase non già di vocatio in iudicium, quanto, piuttosto, nello svolgimento delle indagini preliminari.
In tal caso, tuttavia, il condannato ha l’onere di allegare, e il giudice di accertare, situazioni concrete o eventi peculiari che denotano la perdita di effettività del rapporto difensore-imputato, situazioni concrete che sono state individuate, ad. es., nella successiva rinuncia al mandato, non comunicata all’imputato (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 – 01), nell’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato (Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285780-01), nella mancata partecipazione del difensore alle udienze (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660 01).
Situazioni che non ricorrono nel caso in esame in cui il difensore di fiducia della ricorrente, presso cui la stessa aveva eletto domicilio, è sempre stato presente alle udienze ed ha proposto appello, assolvendo, così, effettivamente e stabilmente al mandato difensivo, e che nel ricorso contesta, del tutto genericamente e in contrasto con la ricostruzione giurisprudenziale innanzi richiamata, la natura di presunzione assoluta della conoscenza del processo che si verrebbe a configurare a danno dell’assente per effetto del diligente svolgimento del mandato difensivo al quale sono connessi oneri informativi il cui adempimento il difensore, nel corso del processo, non ha mai messo in discussione, come pure avrebbe potuto fare, allegando la impossibilità di contatti con l’assistita.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
o COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle ese processuali e della somma di euro tremila in fayore della cassa delle mmende. Così deciso il 9 gennaio 2026 La Consigliera relatrice COGNOME Ilreiden