Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17572 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCULI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sectite le conclusioni del PG rt – 6tUe)eul, tLq C044 CU )-0 ›t VA.A 7 , 40 4AA GLYPH )
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 1 giugno 2023 la Corte di Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari – ha respinto la domanda di rescissione del giudicato introdotta da NOME (nonché l’istanza subordinata di restituzione nel termine), relativa alla decisione emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in data 6 maggio 2022, divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2022.
1.1 In motivazione si osserva che:
la domanda di rescissione va ritenuta tempestiva;
in riferimento al fatto oggetto del giudizio (violazione degli obblighi correlati al sorveglianza speciale) COGNOME NOME era stato arrestato in flagranza in data 1 novembre 2016, con ovvia conoscenza della accusa;
l’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a mani proprie in data 17 gennaio 2019;
NOME ha nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio in INDIRIZZO;
l’avviso di fissazione della udienza preliminare è stato ritualmente notificato al NOME in data 10 febbraio 2020; non così per il difensore di fiducia nominato, posto che la notifica avveniva nei confronti di altro difensore;
il decreto di rinvio a giudizio veniva notificato al nuovo difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e allo stesso NOME ai sensi dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen.;
la dichiarazione di assenza è stata operata in presenza del difensore di fiducia nella persona dell’AVV_NOTAIO;
il giudizio di primo grado si è concluso in data 6 maggio 2022.
1.2 Tanto premesso, la Corte di Appello afferma che non vi sono le condizioni né per la rescissione del giudicato, né per l’accoglimento della richiesta subordinata di restituzione nel termine ai sensi dell’art.175 cod.proc.pen. .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della legge processuale. Si afferma che erroneamente la Corte di Appello non ha ritenuto valido motivo d rescissione la omessa notifica dell’avviso della udienza preliminare al difenso
fiducia già nominato.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione.
Si evidenzia che la notifica del decreto di rinvio a giudizio, nei confronti de NOME, non poteva dirsi regolarmente realizzata ai sensi dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen. .
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al diniego della rescissione.
NOME dal gennaio 2021 era ristretto in carcere per diverso procedimento e non ha avuto contatti effettivi con il difensore di fiducia. La conoscenza del processo è stata pertanto affermata sulla base di indicatori deboli e non univoci.
2.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al diniego di restituzione nel termine.
La omessa impugnazione della sentenza non è addebitabile al NOME – data la difficoltà di comunicazione con il difensore dovuta al sopravvenuto stato detentivo – ma ad un difetto di iniziativa del difensore di fiducia, il che avrebbe imposto quantomeno l’accoglimento della domanda di restituzione nel termine.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 I primi due motivi contengono deduzioni inammissibili per genericità, in quanto vengono nuovamente prospettati vizi verificatisi – in tesi – nel procedimento approdato a decisione irrevocabile, senza chiarire in che modo i predetti vizi avrebbero influito sulla effettiva conoscenza del procedimento in capo all’attuale ricorrente.
Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione 2021 Lovric le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’ar 629 -bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
Ora, nel caso oggetto della decisione qui impugnata, è pacifico che il NOME era stato posto a conoscenza dei termini precisi dell’addebito (notifica a mani proprie
dell’avviso di conclusione delle indagini) e della data di udienza (notifica dell’avviso di udienza preliminare).
Non rileva, in prospettiva di rescissione, l’omessa notifica dell’avviso di udienza preliminare al difensore di fiducia, trattandosi di vizio del procedimento manifestamente non incidente sul profilo della effettiva conoscenza in capo all’imputato del procedimento o del processo.
Il difensore di fiducia, peraltro, ha ricevuto notifica del decreto di rinvio a giudiz ed era presente in sede di trattazione del giudizio, come puntualmente rilevato nella decisione impugnata.
Anche il preteso vizio della notifica al NOME del decreto di rinvio a giudizio è dedotto in modo del tutto generico, posto che in presenza di una elezione di domicilio rivelatasi inidonea è del tutto legittima la notifica operata presso difensore ai sensi dell’art.161 comma 4 cod.proc.pen. .
3.2 II terzo motivo è infondato.
La Corte di Appello ha dedotto senza alcun vizio logico la esistenza in capo al NOME della effettiva conoscenza dell’addebito (per quanto detto sopra) e della data di celebrazione del giudizio, in ragione della avvenuta notifica del decreto di rinvio a giudizio al difensore di fiducia. Detta notifica è avvenuta, peraltro, ben prima del sopravvenuto arresto del COGNOME per altro procedimento. La assenza, pertanto, è stata correttamente dichiarata nel giudizio di merito, così come si è ritenuto nella decisione impugnata.
3.3 D quarto motivo è infondato.
La previsione di legge invocata – art. 175 comma 2 cod.proc. pen. – è, in rapporto al momento in cui è stata dichiarata l’assenza ed a quello in cui si è formato il giudicato, quella vigente sino al 30 dicembre del 2022 (v. Sez. H n. 20899 del 24.2.2023, rv 284704), relativa alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.
Non può ritenersi, dunque, che il mancato esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore (a ciò espressamente abilitato), senza alcuna allegazione integrante le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore tali da comportare un oggettivo impedimento a detta facoltà, possa rientrare nel cono applicativo della disposizione in parola.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente