Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25064 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze, il 13.11.2023, ha rigettato, ritenendo non configurabile un’ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., volta alla rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1278 del 243.2022, divenuta irrevocabile il 6.9.2022, emessa, all’esito di giudizio celebrato in assenza dell’imputato, dalla Corte di Appello di Firenze.
2.Ricorre per cassazione D’COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, lamentando, con l’unico motivo articolato, violazione di legge in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen., nonché la mancata assunzione di prova decisiva.
Espone che dagli atti del processo risulta che il difensore di fiducia dei merito, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dopo aver interposto impugnazione avverso la sentenza
di condanna ha rinunciato al mandato difensivo con dichiarazione del 12 febbraio 2021 e che in conseguenza di ciò è stato nominato difensore di ufficio l’AVV_NOTAIO del foro di Firenze. L’ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto le doglianze della difesa, in particolare il fatto che il difensore fiducia dell’epoca non ha mai comunicato la sua rinuncia al mandato all’imputato e che il difensore d’ufficio successivamente nominato non ha mai osservato, una volta accertato il cambio di domicilio dell’imputato, le modalità di notificazione previste dal codice di rito.
Inoltre, nella camera di consiglio del 31/10/2023, presso la prima sezione della Corte di appello, il difensore aveva chiesto di produrre e depositare la certificazione medica attestante le gravissime condizioni di salute in cui versava il condannato all’epoca dei fatti, e a tutt’oggi, al fine di dimostr documentalmente che lo stesso non fosse nelle capacità fìsiche e mentali di seguire gli sviluppi del processo. La mancata acquisizione della suddetta documentazione ha impedito – ed è questo il punto per la difesa – alla Corte territoriale di comprendere che in situazioni del genere si sarebbe dovuta applicare la disciplina prevista dall’articolo 161, comma 4 del codice di rito.
Indi insta per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con conseguente declaratoria di nullità dell’ordine dì carcerazione.
3.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Innanzitutto, occorre premettere che la nuova disposizione dell’art. 629-bis, come sostituita dall’art. 37, comma 1 del d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150, trova applicazione a decorrere dal 30.12.2022, ex art. 99-bis del medesimo d.lgs. così come modificato dall’art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, convertito, con modificazioni, nella I. 30 dicembre 2022 n. 199.
L’elemento decisivo, ai finì dell’applicazione della disciplina previgente o successiva in tema di processo in assenza, è stato individuato dal legislatore della riforma nella dichiarazione di assenza – nel caso di specie intervenuta in epoca antecedente alla riforma. L’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 fissa, infatti, come regola generale che se nel processo pendente è già stata pronunziata, in qualsiasi stato e grado del procedimento e prima dell’entrata in vigore dei d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza
continueranno ad applicarsi le norme introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 anche con riferimento alla disciplina dei mezzi di impugnazione, comprese le norme relative alle nullità in appello, alla rescissione del giudicato ed all sospensione della prescrizione, a seguito della sospensione del processo, ai sensi della formulazione ante riforma dell’ad 159 c.p. comma 1, n. 3 bis.
Ciò posto si osserva che in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi la incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui l’imputato, dopo aver posto in essere nel giudizio di primo grado svariati atti – nel caso di specie consistiti in dichiarazione di domicilio, nomine e revoche di difensori di fiducia che depongono per la conoscenza del processo (e la capacità di cognizione dello stesso non superata, nel caso in esame, dall’allegata documentazione medica), ed essere stato destinatario della citazione a giudizio relativa al secondo grado, assuma genericamente di non aver avuto conoscenza della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia (che prima di tale rinuncia aveva comunque proposto appello), e lamenti, in maniera altrettanto generica, che l’inerzia del difensore di ufficio, col quale non si sarebbe instaurato alcun rapporto, lo avrebbe pregiudicato impedendogli l’esercizio del diritto di difesa e di proporre ricorso per cassazione.
Ed invero, in tema di processo in assenza, l’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraver singoli atti della progressione processuale quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell’esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato dì fiducia (per tutte, Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305 – 01); laddove nel caso di specie il ricorrente nulla di concreto adduce in ordine all’assolvimento di tale onere.
A fronte di ciò le doglianze tese ad ottenere la rescissione dei giudicato non possono esaurirsi in lamentele generiche. Sicché, alla stregua della prospettazione difensiva svolta sulla base degli atti acquisiti in copia su iniziativ e selezione della stessa difesa, non è possibile superare i punti fermi della vicenda processuale in esame, che, come esposto, depongono per la conoscenza del processo da parte del ricorrente. L’impostazione difensiva è, peraltro, non solo generica ma anche non chiara: la difesa, da un lato (nell’istanza originaria), adduce la nomina del difensore di ufficio in conseguenza di un non meglio precisato decreto di irreperibilità dell’imputato che non sarebbe stato preceduto dagli adempimenti di rito, e, dall’altro (in ricorso), fa riferimento alla rinunci mandato da parte del difensore di fiducia a cui avrebbe fatto seguito la designazione di quello di ufficio.
Per altro verso – si osserva – nel caso di specie non si contesta la conoscenza della celebrazione del processo di primo grado né la regolarità della notificazione della citazione a giudizio, effettuata in riferimento al domicilio dichiarato dal stesso imputato; notìficazione che, come evidenzia il provvedimento impugnato, non è stata oggetto di contestazione né in appello né nell’istanza di rescissione.
Sicché, la Corte di appello ha, citando la giurisprudenza di questa Corte sopra riportata, con ragionamento qui condiviso, concluso che nel caso di specie dovesse escludersi l’ipotesi dell’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 CEDU, perché a fronte della prova della intervenuta conoscenza del processo a carico dell’imputato deve ritenersi sorto in capo allo stesso l’onere di diligenza di tenersi in contatto col difensore e di mantenersi aggiornato sull’evoluzione del processo.
La Corte territoriale ha, in buona sostanza, affermato che il ricorrente, rimanendo inerte pur potendo adottare un comportamento alternativo, si è reso ‘colpevole’ della mancata conoscenza della celebrazione del processo sottraendosi ad esso volontariamente.
Se è vero, infatti, che la conoscenza della citazione ai fini della dichiarazione di assenza, e più in generale la conoscenza del processo, non può essere presunta – seguendo il percorso argomentativo giuridico-ricostruttivo sviluppato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Rv. 279420, i cui principi sono stati riaffermati in Sez. U, n. 5498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, NOME, Rv. 280931) – in base ad indici predeterminati, è altrettanto vero, da un lato, che affinché tale meccanismo di garanzia operi, come precisato dalle Sezioni Unite nella medesima sentenza cìtata, non debba risultare che vi sia stata una sottrazione volontaria alla conoscenza del processo (cfr. altresì Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019 – dep. 21/10/2019, COGNOME NOME, Rv. 27721001), e, dall’altro, che ai fini della rescissione del giudicato occorre indicare con precisione tutti gli elementi necessari per la compiuta verifica della ricorrenza della fattispecie legittimante l’operatività dello strumento riparatorio esperito, quanto meno operando una chiara ed esaustiva prospettazione della vicenda processuale e delle ragioni, non imputabili all’istante, che hanno impedito dì prendere cognizione del processo.
2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/4/2024.