Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41857 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PORTO TORRES il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurato generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Settima Sezione Penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, emessa nei suoi confronti il 09/02/2023, che lo aveva condanNOME per il reato di evasione.
Avverso tale statuizione l’imputato, personalmente, ha avanzato una richiesta “di riesame della inammissibilità della Cassazione” che, avuto riguardo al suo contenuto, deve essere qualificata richiesta di rescissione del giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta è inammissibile perché proposta con motivo generico e, comunque, manifestamente infondato.
Con essa, l’istante lamenta di non avere avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, il 9 febbraio 2 se non attraverso l’ordine di esecuzione, negando di aver commesso il fatto per il quale era stato condanNOME e nominando altro difensore di fiducia.
Il ricorrente aveva nomiNOME un difensore di fiducia nell’ambito del procedimento penale di che trattasi (AVV_NOTAIO) presso il quale aveva eletto domicilio.
Inoltre, l’imputato aveva conferito al difensore procura speciale al fine di chiedere definizione del procedimento con il rito abbreviato ed il Tribunale aveva disposto i conformità.
Risulta, altresì, che, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, i ricorrente aveva nomiNOME altro difensore di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che aveva proposto rituale atto di appello ed aveva adottato le proprie conclusioni nel relativo giudizio, come risulta dalla sentenza di secondo grado (fg.3).
Tali circostanze, che la richiesta non indica, escludono in radice la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Nel che, l’inammissibilità della richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta.
Così deciso, il 26/11/2025.