Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2968 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 34979/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASOLA DI NAPOLI il 26/06/1969 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con ordinanza del 26 settembre 2024, dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME COGNOME relativa alla condanna da lui subita con sentenza del Tribunale di Salerno per il reato di estorsione aggravata.
1.1. Avverso l’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di COGNOME premettendo che nell’ordinanza la Corte di appello aveva ritenuto che il rimedio esperibile fosse quello della rimessione in termini, senza considerare che la dichiarazione di assenza di COGNOME all’udienza del 18 ottobre 2021 era stata effettuata in carenza dei requisiti di cui all’art. 420bis cod. proc. pen.
1.2. Il difensore lamenta la violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: la Corte di appello aveva ritenuto di non poter convertire la richiesta di rescissione del giudicato nel rimedio della restituzione nel termine con motivazione erronea ed illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
1.1. L’articolo 629bis (già 625ter ) del codice di procedura penale, noma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l’accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l’onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico.
Come efficacemente argomentato in Sez. 2, n. 15152 del 07/02/2024, Bruno, n.m., in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni
transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in “assenza” Ł venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, Ordinanza n. 380 del 15/11/2021, Rv. 282528).
Si deve tuttavia tenere presente la disciplina transitoria in ragione della quale la Corte ha correttamente applicato alla richiesta di rescissione dei giudicato la disciplina precedente alla novella entrata in vigore nel dicembre 2022: il primo comma dell’art. 89 d.lgs. n. 150/2022 testualmente prevede che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, Ł stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si Ł disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.
Corretta risulta, quindi, l’applicazione della normativa vigente sino alla data del 29 dicembre 2022 in quanto in base alla disciplina transitoria sopra richiamata assume rilevanza unicamente la data della pronuncia dell’ordinanza con cui si Ł disposto procedersi in assenza.
1.2. Ciò premesso, va osservato che l’istituto della rescissione del giudicato come modulato prima della recente novella del 2022 si applicava solo nell’ipotesi in cui l’imputato non avesse avuto conoscenza dell’intero giudizio; nel caso di specie Ł dimostrato che l’imputato ha avuto conoscenza del giudizio di primo grado, essendogli stato regolarmente notificato il decreto di citazione a giudizio, per cui l’istanza di rescissione del giudicato Ł inammissibile; il ricorrente lamenta infatti che non avrebbe avuto notizia del differimento di due udienze, ma sul punto si deve ribadire che inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629bis , cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla ” vocatio in iudicium “, deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 29371 del 05/06/2024, COGNOME, Rv. 286709).
1.3. Fermo quanto precede, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto di non poter procedere alla conversione della richiesta di rescissione del giudicato in istanza di restituzione nel termine, posto che l’istanza volta ad ottenere la rescissione del giudicato non può essere riqualificata come volta ad ottenere la remissione in termini per impugnare, giacchŁ ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell’istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione rispetto alla restituzione in termini (in tal senso, Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, sul punto non massimata; vedi anche, per l’ipotesi inversa, Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474: ‘l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen., perchØ il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., Ł applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine’).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME