Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23903 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23903 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, letto il ricorso e la nota dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 21/12/2021.
Deduce la difesa violazione di legge processuale per mancato rispetto dell’art. 629-bis in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rescissione del giudicato de plano, pur necessitando la verifica conseguente all’istanza di un’indagine nel merito del decreto di citazione a giudizio e degli atti allegati. Peraltro, il fatto che nel caso in esame, la causa di inammissibilità non fosse di evidente percezione si ricavava dal fatto che la stessa Corte d’appello, nel giungere alla declaratoria di inammissibilità, aveva comunque dovuto esaminare la documentazione allegata all’istanza, disattendendone il rilievo in ragione di un problema di lettura legato alla trasmissione del documento che non ne consentiva la completa intellegibilità. Ciò avrebbe imposto alla Corte di merito di acquisire, nel contraddittorio delle parti, la relativa documentazione.
Quanto, poi, agli argomenti utilizzati dall’ordinanza impugnata per asseverare la manifesta infondatezza dell’istanza, il difensore lamenta l’errore di diritto in cui era caduta la Corte d’appello, avendo ricondotto alla categoria della nullità a regime intermedio, sanabile in forza della mancata eccezione del difensore, un’ipotesi di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Né poteva assumere valenza decisiva il fatto che, in occasione di due udienze dibattimentali (rispettivamente del 2/04/2019 e 20/4/2021), l’imputato fosse stato rappresentato da un difensore delegato da quello di fiducia, in quanto al fascicolo non vi era traccia dell’atto con cui si fosse conferita la relativa delega.
In ogni caso, si sottolinea come all’udienza in cui venne deliberata la sentenza, l’imputato fu assistito da un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, con requisitoria del 20/02/2024, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota del 22/04/2024, la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. In tema di rescissione del giudicato, la Corte di legittimità ha, infatti, affermato che la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284460 – 01; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283019 01). L’ignoranza incolpevole, peraltro, va esclusa in tutti i casi in cui l’imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale, quali l’elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l’arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia, a nulla rilevando che agli atti del processo non si rinvenga la delega scritta, considerato che la possibilità del difensore di avvalersi del AVV_NOTAIO mediante delega orale è stata sancita da orientamento di legittimità antecedente alle udienze in oggetto che non ha rinvenuto successivi precedenti contrari massimati (Sez. 1, n. 48862 del 02/10/2018, G., Rv. 274086 – 01).
Nel caso in esame, risulta che l’imputato nominò un difensore di fiducia, che da tale difensore era assistito al momento della notificazione del decreto di citazione a giudizio e che il difensore di fiducia rappresentò l’imputato, nel corso del processo, a mezzo di sostituti, a due udienze dibattimentali (rispettivamente del 2/04/2019 e del 20/04/2021), a nulla rilevando, al riguardo, che agli atti del processo non si rinvenga la delega scritta, considerato che la possibilità del difensore di avvalersi del AVV_NOTAIO mediante delega orale è stata sancita da orientamento di legittimità antecedente alle udienze in oggetto che non ha rinvenuto successivi precedenti contrari massimati (Sez. 1, n. 48862 del 02/10/2018, G., Rv. 274086 – 01) e risultando assertiva la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di una mera sostituzione “a carattere solidale di avvocati presenti in udienza per puro caso” e, dunque, di una delega “impropria”, stante l’assenza di specifica allegazione.
Né sono stati, poi, allegati specifici elementi dimostrativi, per un verso, dell’abbandono della difesa e, per altro, che l’imputato non ebbe, in ragione di situazioni differenti, effettiva conoscenza del processo.
3. Peraltro, non affatto privo di rilievo ai fini della correttezz dell’inammissibilità dell’istanza di rescissione è l’ulteriore profilo, evidenziato dall Corte territoriale e sottolineato anche dal Pubblico ministero nella requisitoria, attinente all’assenza di qualsiasi allegazione che dimostri la tempestività della richiesta ex art. 629-bis cod. proc. pen., non avendo il ricorrente fornito copia della sentenza impugnata ai fini di verificare che, senza sua colpa, non abbia potuto proporre nei termini impugnazione e, dunque, abbia avuto o meno conoscenza del provvedimento di condanna già prima della notifica dell’ordine di esecuzione. Si tratta di un profilo che investe uno dei presupposti che condizionano la proponibilità dell’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. e in relazione al quale il ricorso risulta del tutto generico, in quanto non solo non si è corredata la richiesta della relativa documentazione, ma a fronte del rilievo del giudice del merito, neppure si è escluso che l’imputato – al di là della censura relativa alla validità della dichiarazione di assenza – abbia avuto successiva conoscenza della sentenza, così da restare privato della possibilità di proporre – anche a mezzo del difensore di fiducia – l’impugnazione.
La pronuncia di inammissibilità, sotto tale profilo, risulta correttamente enunciata, in quanto si è fatta corretta applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui «in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento» (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468 – 01; in termini Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 43258 del 19/09/2023, RAGIONE_SOCIALE, non mass.; Sez. 4, n. 29847 del 22/09/2020, COGNOME, non mass.).
È, infatti, onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo neppure valere la mera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo.
Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all’istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per
l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.
Con la conseguenza che perde di decisività l’ulteriore profilo denunciato col ricorso – non scrutinato nel merito dalla Corte territoriale sul rilievo del difetto d idonea allegazione – dell’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assume derivata dalla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, profilo di nullità, peraltro, mai eccepito nel corso del giudizio di merito allorché si procedette in assenza dell’imputato e superato dall’esistenza della nomina fiduciaria in assenza di specifici elementi comprovanti che, pur in costanza del mandato difensivo, l’imputato non ebbe effettiva conoscenza del giudizio.
La Corte di merito, pertanto, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi addotti dal ricorrente a sostegno dell’istanza di rescissione del giudicato ne ha correttamente dichiarato l’inammissibilità de plano.
Al riguardo deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è legittima la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza pronunciata “de plano”, in quanto l’art. 629-bis cod. proc. pen. rinvia all’art. 127 cod. proc. pen., il cui comma 9 consente di provvedere “senza formalità di procedura” alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell’atto introduttivo, sicché l’instaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Rv. 279096 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23/04/2024