Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22569 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22569 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 7 – 14 novembre 2023 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Grosseto in data 13 giugno 2022.
La Corte, in particolare, ha rilevato: a) che dagli atti emergeva che l’imputato comprendeva la lingua italiana, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME; b) che l’imputato, in Italia sin dal 2016 e titolare del permesso di soggiorno, era, pertanto, perfettamente in grado di comprendere il significato della nomina del difensore d’ufficio e dell’elezione di domicilio presso quest’ultimo (l’AVV_NOTAIO); c) che l’imputato, appena messo al corrente dal difensore d’ufficio della sentenza di condanna e della richiesta di onorario, si era rivolto all’AVV_NOTAIO, nominandolo difensore di fiducia, secondo quando risulta dalla corrispondenza intercorsa tra i due professionisti; d) che la difesa del condannato non aveva depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare il rispetto del termine previsto dall’art. 629 bis cod. proc. pen. e neppure aveva indicato quando l’assistito aveva avuto conoscenza della sentenza di condanna per effetto della comunicazione del proprio difensore d’ufficio.
Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, sottolineando l’ingiustizia di un processo celebrato in assenza, senza la preliminare, necessaria verifica della effettiva conoscenza, da parte dell’imputato, del significato degli atti processuali. Si rileva come tale presupposto richieda non la mera, rudimentale conoscenza della lingua italiana orale, ma la possibilità di intendere il significato della lingua scritta.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla mancata distinzione dei due piani di conoscenza e all’avere la Corte territoriale fondato la conoscenza della lingua sulla mera presenza nel territorio dello Stato e sulla titolarità del permesso di soggiorno.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta tardività della richiesta di rescissione, che si assume essere in contrasto con le “risultanze della documentazione allegata al punto 4 degli allegati dell’istanza”: il giorno della conoscenza dell’esistenza della sentenza era ricavabile dal testo dell’allegato contenente la nomina del difensore di fiducia (30 dicembre 2022), mentre la sentenza – che non era mai stata prodotta o inviata
i
dal difensore d’ufficio – era stata spedita e inviata su richiesta del difensore di fiducia il 3 gennaio 2023.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il terzo motivo, avente natura pregiudiziale sul piano logico-giuridico, dal momento che investe il profilo della tempestività della richiesta di rescissione del giudicato, è manifestamente infondato.
Secondo quanto emerge nella premessa del ricorso, il difensore d’ufficio ebbe a comunicare per iscritto al ricorrente l’avvenuta conclusione del processo, senza allegare la sentenza, ma allegando un conteggio con gli onorari. Il ricorrente, a questo punto, avuta contezza dell’esistenza della sentenza, ma non del suo contenuto, come pure del fatto che avrebbe dovuto pagare il difensore, si era rivolto all’AVV_NOTAIO, il quale, ricevuto un formale mandato, aveva interloquito con il difensore d’ufficio, conseguendo, con email del 30 dicembre 2022, copia della sentenza.
Ora, siffatta ricostruzione, continua a non essere accompagnata dalla necessaria produzione della lettera con la quale il ricorrente è stato informato dell’esito del processo: ciò che rileva per verificare quanto dedotto, in ordine alla mancata allegazione della sentenza, e per accertare il momento della interlocuzione – che si riconosce essere avvenuta – con il difensore d’ufficio.
La tesi per la quale il ricorrente avrebbe compreso solo di essere tenuto a pagare qualcosa, poiché “i numeri arabi sono universalmente comprensibili”, ma non sarebbe stato in grado di intendere altro, è del tutto priva di qualunque fondamento razionale, posto che la percezione di mere cifre non consente di ricollegare queste ultime ad una richiesta di compensi, se non per effetto della capacità di leggere il testo che accompagna quelle cifre.
Ne discende che emergono dalle stesse deduzioni del ricorso elementi dimostrativi idonei a confermare una conoscenza della decisione conclusiva del procedimento anteriore al contatto con il difensore di fiducia, con la conseguenza che il mancato accertamento di tale momento va attribuito ad una scelta processuale imputabile al solo ricorrente.
Essendo mancata la dimostrazione del momento nel quale è intervenuta la conoscenza della sentenza, che segna il momento dal quale prende a decorrere il
termine di trenta giorni previsto dall’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 13/03/2024