Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3189 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 27/06/2022 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente in relazione alla sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Genova in data 27 settembre 2018, irrevocabile il 14 dicembre 2018 che lo aveva condannato in ordine al reato di truffa.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico, stante il fatto che, a seguito della notifica a mani proprie dell’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, egli aveva nominato un difensore di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO, presso il quale aveva eletto domicilio, luogo dove era stato notificato il decreto di citazione a giudizio.
In mancanza di allegazioni specifiche di segno contrario, la Corte non ha ritenuto decisiva, ai fini della prova della mancata consapevole conoscenza del processo, la circostanza che solo successivamente a tale notifica, l’AVV_NOTAIO aveva rinunciato al mandato, il Tribunale nominando al ricorrente un difensore d’ufficio che lo aveva regolarmente assistito nel processo di primo grado, dimostrando, peraltro, di avere avuto contatti, mai esclusi, con l’imputato a proposito della richiesta di rinvio per procedere alla eventuale richiesta di riti alternativi ed termine dell’istruttoria dibattimentale.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte basato la conoscenza in capo al ricorrente della pendenza del processo solo su deduzioni, quale quella che il difensore di fiducia rinunciatario avesse comunicato all’imputato – nel frattempo trovatosi senza residenza e fissa dimora – la data dell’udienza di trattazione del processo, non valutando adeguatamente la circostanza che il difensore di fiducia non aveva accettato il mandato conferitogli rifiutando anche l’elezione di domicilio.
Inoltre, le scelte effettuate dal difensore di ufficio dimostrerebbero che questi, nominato appena tre giorni prima dell’udienza, non aveva avuto alcun contatto con il suo assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.11 Collegio intende dare continuità al principio di diritto – richiamato nel provvedimento impugnato – secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l’incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell’imputato, resosi di fatto irreperibile anche
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con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l’interruzione del rapporto professionale) (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).
Come si legge nella motivazione di tale condivisibile decisione, “l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione”.
2.Nel caso in esame, il ricorrente non ha allegato alcunché di specifico in ordine alle ragioni del suo manifestato disinteresse per il processo, che sapeva essere in itinere tanto da nominare un difensore di fiducia ed eleggere domicilio presso di lui dopo aver ricevuto a mani proprie l’avviso di conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, non preoccupandosi neanche di avvisare il proprio difensore di fiducia di non avere più una residenza, così volontariamente ponendosi nella condizione di non apprendere che il nominato difensore non aveva accettato il mandato e rifiutato l’elezione di domicilio, fermo restando, ad abundantiam, che il difensore di ufficio, successivamente nominato dal Tribunale in vista dell’udienza, non aveva allegato di non aver avuto contatti con il ricorrente neanche in fase di giudizio, sicché l’interpretazione fornita dalla Corte RAGIONE_SOCIALE sue mosse processuali è coerente con l’atteggiamento assunto dall’imputato anche prima della nomina del difensore di ufficio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.12.2023.