Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15189 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
nel procedimento n. R.G.G.I.P. 8408/2024; che tutti gli altri provvedimenti di esecuzione precedentemente emessi erano rimasti sospesi, come i numerosi processi, in ragione della conclamata irreperibilità; che, a seguito della notifica in data 02/07/2024 del titolo esecutivo n. 1584/2024 S.I.E.P., il COGNOME innanzi al Magistrato di sorveglianza si Ł avvalso del principio di specialità; che, proprio in applicazione di detto principio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel provvedimento n. 1636/2024 S.I.E.P. ha preso atto che l’odierno ricorrente non era a conoscenza di quasi tutte le sentenze definitive e, comunque, dei procedimenti penali riportati del provvedimento n. 1584/2024 S.I.E.P.
Il ricorso Ł inammissibile per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui Ł affidato.
3.1. Va innanzitutto premesso che, nel caso oggetto di scrutinio, occorre far riferimento per le prime cinque sentenze alla disciplina in tema di rescissione del giudicato e di assenza precedente alla cd. Riforma Cartabia , atteso che nei primi cinque procedimenti la contumacia o l’assenza Ł stata dichiarata in data anteriore al 30/12/2022, momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il motivo sia generico ed aspecifico, atteso che solo in apparenza si confronta con l’articolata trama motivazionale del provvedimento impugnato. Deve, invero, rilevarsi che la Corte di merito in modo puntuale ha evidenziato, che i ) per il processo n. 4565/13 R.G. Trib. Bologna il decreto di citazione a giudizio fu notificato a mani proprie, mentre l’estratto contumaciale a mani di familiare convivente; che ii ) per tutti gli altri processi indicati nell’istanza con cui si chiede la rescissione del giudicato il COGNOME Ł sempre stato assistito da un difensore nominato di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio, ove sono stati notificati i rispettivi decreti di citazione a giudizio, tranne quello relativo al procedimento n. 2009/23 R.G. Trib. Bologna, che a seguito di mutamento dell’elezione di domicilio fu notificato nelle mani di familiare convivente; iii ) che il difensore ha partecipato alle udienze, senza mai eccepire l’assenza di contatti con l’imputato; che iiii ) anche nei procedimenti in cui Ł poi intervenuta rinuncia al mandato, ciò Ł comunque avvenuto dopo espletamento di attività difensiva; che iiiii ) non Ł contestato che le rinunce siano state comunicate al COGNOME
A fronte di tali specifiche affermazioni, il difensore cita giurisprudenza di legittimità relativa ad ipotesi in cui l’imputato era difeso di ufficio, dunque, del tutto inconferente rispetto al caso di specie, nel quale – come si Ł già precisato – il COGNOME era difeso di fiducia.
Nel caso di specie, invero, depongono nel senso della colpevole ignoranza della pendenza dei processi i plurimi mandati fiduciari rilasciati sempre allo stesso difensore in relazione ai singoli procedimenti (a testimonianza dei contatti reali e costanti intercorsi) e l’espletamento dell’attività difensiva, che evidenziano il totale disinteresse dell’odierno ricorrente rispetto all’evoluzione delle vicende processuali che lo riguardavano.
3.2. Quanto all’istanza di rimessione nel termine per impugnare, avanzata in via subordinata, si osserva che la giurisprudenza di legittimità Ł ormai consolidata nell’affermare che, nei procedimenti
nei quali Ł stata dichiarata l’assenza dell’imputato a norma dell’art. 420bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve trovare applicazione l’istituto della rescissione del giudicato, introdotto dall’art. 11 comma 5 della stessa legge, mentre la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge che ha introdotto il processo in assenza (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259992 – 01, cui hanno fatto seguito Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, COGNOME, Rv. 277240 – 01; Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282566 01; Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474 – 01). Ciò in considerazione del fatto che la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all’art. 625ter cod. proc. pen., ora sostituito dall’art. 629bis cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione.
Nel caso di specie, dunque, poichØ solo la prima sentenza – per la quale l’imputato ha ricevuto a mani proprie la vocatio in ius – Ł stata emessa in contumacia, l’istituto della restituzione nel termine per impugnare non può trovare applicazione per tutte le altre sentenze, pronunciate a seguito di regolare dichiarazione di assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420bis cod. proc. pen., rispetto alle quali l’unico rimedio disponibile al fine di far valere la mancata conoscenza del processo fosse Ł quello della rescissione del giudicato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME