Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME e finalizzata, ai sensi dell’art.629bis cod.proc.pen., a ottenere la rescissione del giudic in relazione alla sentenza emessa il 22/11/2019 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, confermata con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 29/01/2021, irrevocabile il 01/12/2021, con la quale il ricorrente era stat condannato alla pena di anni otto di reclusione ed C 60.000,00 di multa per il reato previsto dall’art.73, comma 1, T.U. stup..
La Corte territoriale ha esposto che la difesa del ricorrente aveva rappresentato che – all’atto della scarcerazione avvenuta il 10/05/2016 – lo stesso aveva effettuato un’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia la quale, provenendo da soggetto privo di fissa dimora e non comprendente la lingua italiana né assistito da un interprete, sarebbe stata da riten viziata con conseguente invalidità delle successive notificazioni.
Premessa l’elencazione degli atti per i quali l’attuale formulazione dell’art.143, comma 1, cod.proc.pen. impone la traduzione nei confronti dell’indagato/imputato alloglotta, la Corte ha osservato che la mancanza della traduzione medesima non aveva riguardato un atto compreso in tale elenco; ha altresì osservato che la mancanza di assistenza linguistica a momento dell’elezione di domicilio, in quanto inerente al diritto di partecipazione al processo, poteva concretizzare una nullità a regime intermedio e che – nel caso di specie – la stessa non era stata dedotta ent la pronuncia che aveva chiuso il primo grado di giudizio e nemmeno posta alla base di motivo di impugnazione, nonostante l’imputato fosse assistito da un difensore di fiducia; rilevando altresì come la sentenza fosse stat tradotta in lingua comprensibile all’istante e come la stessa fosse sta impugnata per cassazione, non essendo quindi ravvisabili pregiudizi al diritto di difesa; ha altresì esposto che la dedotta nullità, per mancanza d traduzione, dell’ordine di carcerazione emesso ai sensi dell’art.65 cod.proc.pen. non determinava comunque alcuna illegittimità del periodo di detenzione sofferto, il cui titolo era individuabile nella sentenza passata giudicato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione della legge processuale e l’illogicità è -della motivazione – ai sensi dell’art.606,
comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – in riferimento all’art. 629b cod.proc.pen..
Ha dedotto che la situazione rappresentata – in considerazione del basso livello di comprensione della lingua italiana in capo al ricorrente concretizzava una situazione di incolpevole ignoranza del processo; esponendo come non fosse coerente con la situazione rappresentata il riferimento operato dalla Corte al regime di nullità proprio dell’elezione d domicilio.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella qual ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il testo dell’art.629bis cod.proc.pen., inserito dall’arti, comma 71 della I. 23 giugno 2017, n.103, prevedeva – nella originaria formulazione e nel testo vigente ratione temporis (applicabile in caso di dichiarazione di u i L t ( assenza pronunciata anteriormente al15)1115~ 2022, data di entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10/10/2022, n.150, ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell’art.89, comma 1) – che il condannato con sentenza definitiva e dichiarato assente per tutta la durata del process potesse ottenere la rescissione del giudicato «qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo»; disposizione rispetto alla quale il vigente testo dell’art.629b cod.proc.pen. fa riferimento alla condizione rappresentata dall’intervenuta dichiarazione di assenza in mancanza dei presupposti previsti dall’art.420bis cod.proc.pen. e all’imputato che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza senza sua colpa «salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». “L
In relazione alle ragioni poste alla base del provvedimento gravato e alle deduzioni contenute nell’unitario motivo di ricorso, il punto di diritto c fare riferimento ai fini della valutazione della fondatezza dell’impugnazione è quello relativo alla valenza della intervenuta nomina di un difensore di fiducia, con contestuale elezione di domicilio operata dall’imputato presso il medesimo (avvenuta all’atto della scarcerazione dopo l’applicazione di
misura cautelare personale) e che – sulla base della prospettazione difensiva – sarebbe stata effettuata in carenza del necessario presupposto della traduzione in lingua comprensibile all’indagato, determinandosi quindi una situazione di incolpevole ignoranza dei successivi snodi processuali.
Sul punto, richiamando la parte motiva di Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 deve premettersi che la questione da esaminare riguarda l’interpretazione da dare non solo all’art. 629bis cod. pen., ma anche ad un’altra norma, ovvero all’art. 420bis cod. proc. pen. che al primo comma e nel testo applicabile ratione temporis prevedeva che si procedesse in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell’imputato e, al secondo comma, individuava specificamente i casi in cui si procede in assenza pur se non vi fosse stata alcuna manifestazione espressa da parte dell’imputato, ovvero enunciando che « il giudice procede altresì in assenza dell’imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
Occorree0 quindi ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all’istituto della rescissione le coordinate p ricostruire il significato della suddetta formula; in relazione alla quale contesto della disposizione, quindi, gli indici rappresentati dall’avere ele domicilio, dall’essere stato sottoposto a misura cautelare, dall’aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo; trattandosi, non di presunzioni in senso stretto, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputat abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie (così, in parte motiva, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420).
Conseguendone che tanto la pregressa elezione di domicilio quanto la intervenuta nomina di un difensore di fiducia costituiscono indici della conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento, dovendo peraltro tali elementi essere letti alla luce delle concrete circostanze di fa
In particolare, quanto alla rilevanza della nomina del difensore di fiducia, nella casistica esaminata da questa Corte, si è ritenuto – tra gli a
casi – che l’effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento (nella specie, nell’immediatezza dell’arresto), di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fat seguito l’immediata espulsione del condannato dal territorio dello Stato, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 d 24/06/2021, COGNOME, Rv. 281637); ovvero che la prova della conoscenza del procedimento non può essere desunta dalla nomina, in fase di indagini preliminari, di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il su studio, ove questi si sia successivamente cancellato dall’albo e non vi si prova che tale circostanza sia stata comunicata all’interessato o che questi ne sia venuto comunque a conoscenza (Sez. 5, n. 19949 del 06/04/2021, COGNOME, Rv. 281256).
Di contro, vanno peraltro richiamati gli arresti che hanno invece ritenuto la nomina del difensore di fiducia come indice di conoscenza del procedimento, salva l’allegazione di specifiche circostanze di fatto e di segno contrario da parte del condannato.
In particolare, è stato rilevato che la partecipazione del difensore d fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all’udienz preliminare senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario consent di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicché deve ritenersi effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Aguasvivas, Rv. 282813); essendo altresì stato rilevato che non è ravvisabile una situazione di incolpevole ignoranza in capo all’imputato che 3», si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dell sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146).
Dòeiz~r quindi ritenere che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso per rescissione del giudicato, in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligen generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare , ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554).
Rilevasi che, in ordine alla specifica questione della mancata traduzione del verbale di elezione di domicilio redatto nei confronti di 1 {
soggetto alloglotta – è configurabile un’ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell’imputato alloglotta ove si sia proceduto in sua assenza sul presupposto di un verbale di identificazione e dichiarazione di elezione di domicilio eseguito però presso il difensore d’ufficio (Sez. 2, n. 36166 del 03/05/2017, COGNOME, Rv. 270688).
Dr~ si rilevare altresì, in ordine all’argomentazione spesa dalla Corte territoriale, che non ha rilevanza nella presente fase la circostanza che relativa nullità, qualificabile come a regime intermedio (Sez.5, n.47561 del 11/10/2016, COGNOME, RV. 2687029) non sia stata rilevata in corso del giudizio; tanto sulla base del principio in forza del quale è comunque ammesso per l’imputato porre la ragioni alla base della nullità a fondamento di una successiva richiesta di rescissione del giudicato, se sussistano g specifici presupposti ora dettati dall’art.629bis cod.proc.pen. (Sez. U, 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).
Ciò premesso non può ritenersi che nel caso di specie sia ravvisabile la situazione di incolpevole ignoranza della celebrazione del giudizio.
In particolare, come evidenziato dalla Corte territoriale e in riferimento al testo dell’art.420bis cod.proc.pen. i va evidenziato come l’imputato avesse – congiuntamente – eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia, peraltro in sede di scarcerazione conseguente all’applicazione di una misura cautelare.
Elementi in presenza dei quali deve ritenersi che l’imputato medesimo, esercitando un minimo di diligenza, avrebbe potuto informarsi sull’andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità; elemento, quello dell’assenza di contatti tra imputato e difensore di fiducia che – in presen del previo consolidamento del rapporto professionale – non è di per sé valutabile quale indice di incolpevole ignoranza del procedimento bensì di una situazione equivalente alla rinuncia a comparire e a proporre impugnazione.
Considerazioni dalle quali deve dedursi che non sussistano quindi i presupposti richiesti dall’art.629bis cod.proc.pen., nel testo applicabi ratione temporis, per dare luogo alla rescissione del giudicato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente i