Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42889 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento emesso il 27 maggio 2024, nell’ambito del proc. n. 491/2023 SIGE della Corte di appello di Brescia, è stata respinta la richiesta proposta da NOME COGNOME, ex art. 629 bis cod. proc. pen., di rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Cremona, in data 25 giugno 2021, divenuta irrevocabile in data 1.10.2021, con la quale il NOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa in relazione al reato di furto aggravato.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse del NOME, affidandolo ad unico motivo con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza per violazione di legge e vizi di motivazione. Secondo la difesa è la stessa Corte di appello ad affermare che il NOME non ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, salvo poi rigettare la richiesta. In particolare, il 24.4.2018, in sede verbale di identificazione, il NOME aveva nominato un difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO ed eletto domicilio a casa dello zio NOME. Il difensore nominato rinunciava al mandato e veniva nominato difensore d’ufficio, l’AVV_NOTAIO, il quale assisteva il NOME, pur senza avere mai avuto alcun contatto con lo stesso. Il difensore d’ufficio si faceva carico anche di richiedere informazioni al comune dove l’imputato aveva eletto domicilio, ottenendo risposta negativa circa la residenza dello stesso. La notifica veniva effettuata al domicilio eletto che risultava inidoneo, tant’è che veniva disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 161, co. 4, cod. proc. pen.
Il NOME, secondo la difesa, veniva a conoscenza della sentenza solo in occasione della notifica dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia.
La difesa richiama le Sezioni Unite n. 23948 del 17.8.2020 con la quale si chiarisce che l’indicazione di mancata conoscenza del procedimento va interpretata quale conoscenza del processo e non del procedimento. Da ciò fa discendere che la sola conoscenza del procedimento, in virtù della redazione del verbale di identificazione con elezione di domicilio, senza che si abbia notizia dell’esercizio dell’azione penale, non può essere sufficiente a garantire una effettiva conoscenza del processo.
2.- Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha ricostruito le scansioni procedurali rimaste incontestate nel ricorso che, come condivisibilmente rilevato dal P.G., propone una critica generica, fortemente orientata nel merito,, priva di autosufficienza rispetto alla decisione impugnata e non si confronta con la ratio decidendi che la fonda.
Va innanzitutto rammentato che, il testo dell’art. 629 bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 81 della legge 23 giugno 2017 n. 103 prevedeva -4t ti E .; nella formulazione, GLYPH en e applicabile nei casi di dichiarazione di assenza pronunciata anteriormente alla entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 159, in forza della disposizione transitoria contenuta nell’art. 89, comma 1 – che il condannato, dichiarato assente per tutta la durata del processo, potesse ottenere la rescissione del giudicato. Ciò «qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».
Questa Corte (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 293019) ha avuto modo di precisare che la questione da esaminare attiene non solo all’interpretazione dell’art. 629 bis cod. pen. ma anche dell’art. 420 bis cod. proc. pen. che, al primo comma, nel testo applicabile ratione temporis prevedeva che si procedesse in assenza in caso di espressa rinuncia dell’imputato ed al secondo comma individuava le ipotesi in cui si procede in assenza, pur in mancanza di una manifestazione espressa dall’imputato, ossia quando «nel corso del procedimento abbia dichiarato domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento».
Dalla lettura congiunta delle due disposizioni e dalla funzione tipica dell’istituto della rescissione se ne ricava che l’avere eletto domicilio oltre che avere nominato un difensore di fiducia costituiscono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare per quanto non a mani proprie, alla conoscenza del processo. Non si tratta di una presunzione in senso stretto quanto di indice di conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento, da leggere alla luce delle concrete circostanze di fatto, data la presenza di una notifica “regolare” per quanto non a
mani proprie (così, in parte motiva, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME, Rv. 279420).
Ne consegue che, tanto la pregressa elezione di domicilio quanto l’eventuale nomina di un difensore di fiducia, costituiscono indici della conoscenza o conoscibilità della pendenza del procedimento che, peraltro, vanno letti alla luce delle concrete circostanze di fatto.
4.- E’ stato, altresì, rilevato che non è ravvisabile una situazione di incolpevole ignoranza in capo all’imputato che si sia attivato autonomamente per mantenere col predetto difensore i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo del procedimento (Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146). Dal che discende che sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso per rescissione del giudicato, nei casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio o dalla nomina di un difensore di fiducia (Sez. 2, n. 14787 del 25/01/2017, Xhami, Rv. 269554).
Nel caso in esame la Corte della rescissione, nel respingere la richiesta di rescissione, con un corretto inquadramento della regiudicanda, ha logicamente e coerentemente motivato, confutando gli argomenti spesi dal ricorrente, le ragioni per le quali ha ritenuto che la mancata conoscenza, che pure ha ammesso, sia stata determinata da un colpevole disinteresse per la vicenda processuale
In particolare, la Corte territoriale ha posto l’accento sulle seguenti circostanze:
dopo l’elezione di domicilio presso l’abitazione dello zio, “né NOME né la difesa tecnica hanno offerto alcuna spiegazione o ragione o esposto circostanze che eventualmente gli avessero impedito o reso difficoltoso di prendere contatto con lo zio presso cui aveva eletto domicilio”. Il fatto che lo zio abbia dichiarato in una occasione di non vederlo né sentirlo da mesi e poi successivamente, da anni non intacca in alcun modo il ragionamento seguito dalla Corte ed anzi, a ben vedere, lo rafforza.
Quanto ai periodi di restrizioni subite per altre cause, la Corte confutando gli argomenti spesi dalla difesa a sostegno della difesa ha dimostrato che il Sanhoui ha subito brevissimi periodi di restrizione (“dal 5 al 7 maggio 2918; dall’il febbraio al 14 marzo 2020; il 28 ottobre 2020, dal 4 al 5 febbraio 2021, dal 13 al 14 settembre 2021, dal 13 al 14 settembre 2020, dall’Il ottobre 2020 al 15 gennaio 2021, e poi dal 14 febbraio 2021 continuativamente, quindi in corrispondenza delle ultime due udienze del procedimento conclusosi con la sentenza in relazione a cui
si chiede la rescissione del giudicato”). In altri termini, la Corte territoriale, concluso nel senso che la brevità dei periodi di detenzione e gli intervalli tra l’uno e l’altro arresto non fossero tali da impedire al ricorrente di interessarsi procedimento in questione, di prendere contatto con quello zio presso l’abitazione del quale aveva eletto domicilio e di mutare eventualmente la dichiarazione di domicilio.
L’argomento speso dalla difesa secondo cui il NOME non si sarebbe potuto recare presso l’abitazione dello zio in quanto sarebbe stato raggiunto da un divieto di dimora a Bergamo (provincia nella quale insiste il comune ove risiede il congiunto), oltre che del tutto generico e indimostrato, non spiega le ragioni per le quali sarebbero stati “impediti” eventuali contatti telefonici. Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che occorre “spiegare in maniera circostanziata – anche se non provare – il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il veni meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico” (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022).
Tutto quanto ciò premesso non può ritenersi che, nel caso di specie, possa ravvisarsi la situazione di incolpevole ignoranza della celebrazione del giudizio che giustificherebbe la rescissione del giudicato. Egli, esercitando un minimo di diligenza, avrebbe potuto informarsi sull’andamento del giudizio, in quanto non versava in una condizione che gli impediva, anche piuttosto facilmente, di compiere tale attività.
7.- Da quanto detto consegue la reiezione del ricorso e la condanna della ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Deciso il 2 ottobre 2024
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