Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6316  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 18.5.2023 dalla Corte di appello di Trieste, con la quale è stata respinta l’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. diretta ad ottenere la rescissione del giudicato di cui alla sentenza di condanna emessa nei confronti della ricorrente il 28.5.2019 dal Tribunale di Udine (irrevocabile il 12.10.2019).
La ricorrente espone di essere stata giudicata in assenza senza mai aver avuto conoscenza dello sviluppo del processo; la medesima aveva nominato in fase d’indagine ben due difensori, nessuno dei quali aveva presenziato alle tre udienze del processo, eleggendo domicilio presso uno di essi. Il Tribunale non aveva dichiarato l’abbandono della difesa, procedendo ogni volta a nominare un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte territoriale si è limitata a motivare che l’assenza dei difensori di fiducia “deve ritenersi.., fosse frutto di una precisa strategia processuale”, argomentazione del tutto ingiustificata e non rispondente alle doglianze difensive.
 Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che, nel caso di specie, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente fino al 29.12.2022, secondo cui la rescissione del giudicato può essere ottenuta dal condannato che dimostri che l’assenza dal giudizio è derivata da una “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”.
Sotto questo profilo, si deve osservare che, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite (cfr., in particolare, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, COGNOME, Rv. 280931 – 02) e delle Sezioni semplici di questa Corte, la suddetta disposizione è stata interpretata nel senso che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a
processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l’interessato dell’obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda; pertanto, con riferimento alle “vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo”, l’interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l’attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (cfr. Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, Rv. 284460 – 01).
 Nel caso di specie, è appena il caso di rilevare che il provvedimento impugnato ha riscontrato che, contrariamente a quanto era stato allegato dall’istante nell’atto introduttivo, la ricorrente, nel giudizio presupposto, non aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, bensì presso uno dei difensori di fiducia nominati.
Conseguentemente, sarebbe stato onere della ricorrente allegare circostanze concrete atte a dimostrare che la stessa non aveva avuto la possibilità di contattare i difensori fiduciari nominati al fine di attivarsi per conoscere le sorti del processo, della cui esistenza era perfettamente consapevole.
Nulla di tutto ciò risulta rappresentato nel ricorso in esame, mentre è pacifico che, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, pur se alla stessa abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019 – 01).
 I giudici territoriali, nella sostanza, hanno ritenuto plausibilmente dimostrata l’instaurazione del rapporto professionale con gli avvocati nominati di fiducia, non essendo stato allegato alcun elemento da cui desumere l’impossibilità o difficoltà dell’interessata di mettersi in contatto con professionisti da lei nominati. Di conseguenza, hanno logicamente riscontrato il colpevole disinteresse della COGNOME per la vicenda processuale che la vedeva imputata.
Del resto, la circostanza che i due difensori di fiducia, nel corso del giudizio presupposto, non si siano presentati alle udienze dinanzi al Tribunale, non può assumere rilievo decisivo e univoco ai fini della prova dell’esistenza di un effettivo abbandono di difesa; in ogni caso, come già detto, anche un tale
abbandono non avrebbe giustificato il (colpevole) disinteresse della COGNOME al processo a suo carico.
In definitiva, è stata legittimamente esclusa la configurabilità di una situazione di “incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”, unica condizione che avrebbe reso accoglibile l’istanza di rescissione in esame.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 gennaio 2024
Il Consi
Il Presidente e estensore