Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14038 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME DATA_NASCITA a Lezhe avverso l’ordinanza del 27/06/2023 della Corte di appello di Trieste
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’istanza di rescissione dei giudicato presentata neli’ interesse di NOME NOME i relazione alla sentenza emessa dal Tribun&e di Udine il 7 ottobre 2015, definitiva il 22 gennaio 2016, che io condannava alla pena di mesi nove di reclusione, pena sospesa, per reati di resistenza e ie.:Si013i,
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione NOME, a mezzo del difensore procuratore speciale, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 420-bis, 629-bis e 170 cod. proc. pen., rilevando che, nel caso di specie:
non poteva operare alcuna presunzione di conoscenza atteso che il verbale di elezione di domicilio redatto di iniziativa della polizia giudiziaria è un at prodromico all’instaurazione del procedimento e del processo, inidoneo a portare a conoscenza di una persona le azioni penali nei suoi confronti;
-nessun effettivo rapporto professionale si era instaurato tra il legale di fiducia e l’indagato, prima (nell’atto di rinuncia il difensore di fiducia da atto che NOME è irreperibile e il medesimo atto non viene comunicato allo stesso), e tra il legale d’ufficio e l’imputato, poi;
-si è in presenza di una illegittima dichiarazione di assenza, effettuata solo sulla base del dato formale di una mera elezione di domicilio e della notifica del decreto di citazione a mezzo posta ex art. 170 cod. proc. pen. con restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza. Dichiarazione di assenza, quindi, effettuata unicamente sulla base del dato formale, senza la dovuta indagine e valutazione se effettivamente l’imputato era a conoscenza dei processo. Peraltro, al fascicolo del dibattimento è stato acquisito certificato anagrafico, dal quale risulta che NOME era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di Udine il 30 maggio 2013, ossia in data anteriore all’invio della raccomandata, con la quale, il 9 dicembre 2013, era notificato al ricorrente il decreto di citazione a giudizio,
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Chiamate a pronunciarsi sulla nozione di «effettiva conoscenza del procedimento», alla quale l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal dl. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la più ampia novella n. 67 del 2014), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l’impugnazione, l Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28912 del 28/02/2019, NOME, Rv. 275716, hanno colto l’occasione per tracciare, più in generale, i confini di ammissibilità dei processo in absentia, in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali, ivi specificamente richiamate.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato, anzitutto, la necessità che l’accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell’esistenza di
un’indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l’indicazione dell’accusa formulatagli nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Inoltre, hanno statuito che tale conoscenza debba essere effettiva e non soltanto presunta né, men che mai, meramente legale.
Al di fuori di tali ipotesi – ha perciò stabilito la sentenza NOME – il proces può ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell’imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato in quei dettagliati termini, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso.
E, a tal ultimo proposito, le Sezioni Unite hanno specificato che, in caso di «inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall’art. 420-bis, cod. proc. pen.», deve ritenersi operante una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo: in tal senso, invero, non lascia dubbi il disposto, sostanzialmente simmetrico, degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., che onerano l’interessato (nell’un caso, imputato, nell’altro, condanNOME) della dimostrazione di una sua «incolpevole mancata conoscenza del processo».
E indubbio, dunque, che, in una situazione come quella in esame, secondo il dictum di SU NOME, se da un lato non basta la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla conoscenza del procedimento, graverebbe comunque sull’imputato l’onere di provare la sua incolpevole mancata conoscenza dei successivi sviluppi dello stesso.
2.1.Le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420) sono di lì a poco tornate sul tema, anche se più ampio rispetto a quello immediatamente oggetto del quesito loro sottoposto, della valenza delle condizioni, indicate nell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l’imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell’udienza. In particolare, le SU Ismaii si soffermano sull’assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica. Nel rispetto dei principi generali già introdotti nel 2005, l’imputato deve essere portato direttamente e personalmente a conoscenza della vocatio in ius, restando in sua facoltà il non partecipare al processo. Solo in tale caso, il processo si svolge in sua assenza, venendo rappresentato dal suo difensore. Nel caso in cui, invece, non sia acquisita fa certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, il processo verrà sospeso. Nell’apparente linearità di tale sistema si inseriscono – il che rileva ai fi del caso in esame quei particolari “indici di conoscenza” del processo che sono:
1)1a dichiarazione od elezione di domicilio; 2) l’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; 3) la nomina di un difensore di fiducia. Pur nella diversa prospettiva rispetto a NOME, che parlava ancora di presunzioni, si tratta comunque di situazioni che, anche per NOME, necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate.
2.2. Di poco successiva alla pronuncia delle SU NOME è la sentenza Sez. Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, NOME, Rv. 280931, che ribadisce come l’art. 629-bis cod. proc. pen. sia una “norma di chiusura del sistema” con la quale si persegue “l’obiettivo del travolgimento del giudicato e dell’instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell’imputato” Si tratta, cioè, di una norma posta a tutela di questi ultimi, cui il condanNOME può ricorrere ogniqualvolta la sua mancata partecipazione al giudizio non sia dipesa da una libera determinazione e i meccanismi preventivi, attivabili nel giudizio di cognizione prima dell’irrevocabilità del provvedimento di condanna, non abbiano operato. Richiamando i principi contenuti nella sentenza COGNOME, la sentenza COGNOME ha affermato che l’accertata ricorrenza delle situazioni previste dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall’imputato rimasto assente nel corso dell’intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. Ne consegue che, quando l’imputato allega un’ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò perché come, evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137 – espressamente richiamata e condivisa dalla stessa sentenza COGNOME -, il requisito della “incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo” ha il significato di “escludere l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare”.
3.Ebbene, alla luce dei principi sopra richiamati, nel caso in e same non pare 3 esservi alcun elemento per poter affermare che COGNOME non fosS’e conoscenza del processo a suo carico.
La Corte territoriale ha puntualmente ha evidenziato che il difensore di fiducia ha dichiarato di avere provato, invano, a contattare l’imputato con lettera inviata
alla residenza anagrafica del ricorrente, anche al fine di comunicare la sua rinuncia al mandato; e ha fatto ciò a processo inoltrato, partecipando a tutte le udienze e sostenendo la difesa. L’imputato avrebbe, quindi, ben potuto assumere informazioni in merito allo stato del procedimento mettendosi in contatto col difensore e, quindi, l’ignoranza del processo non è dipesa dal disinteresse di quest’ultimo, bensì, esclusivamente, dall’atteggiamento dello stesso imputato che si rendeva irreperibile anche per il suo difensore.
Il ricorrente, in ogni caso, sapeva, dal 24 giugno 2012 (data del commesso reato e della redazione del verbale di elezione di domicilio), che era iniziato un procedimento penale a suo carico, per il quale aveva nomiNOME un difensore di fiducia, e nemmeno ha allegato di avere provato ad informarsi, ponendo in essere un minimo della diligenza richiesta dalla norma (che legittima il giudizio in assenza anche nei confronti di chi si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento).
NOME, infine, dopo avere eletto domicilio, si è reso irreperibile, senza neanche comunicare la modifica dello stesso.
In un simile contesto, appare corretta la conclusione del provvedimento della Corte di appello nella parte in cui non ha ravvisato in capo a COGNOME un’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. Nel caso di specie, si è verificata una situazione concreta che pare assolutamente indicativa della volontà dell’imputato di sottrarsi alla conoscenza del procedimento.
L’odierno ricorrente aveva nomiNOME un difensore di fiducia e aveva eletto domicilio presso la propria abitazione, per cui, esercitando un minimo di diligenza, egli avrebbe potuto informarsi sull’andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere tale attività con relativa facilità. Invece, si è reso di fatto irreperibile, anche con il suo difensore, tanto che al predetto non è stato possibile comunicargli la rinuncia al mandato.
Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/01/2024.