Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17692 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17692 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 21 settembre 2023, ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla sentenza di condanna del Tribunale di Livorno del 14 settembre 2022 irrevocabile il 4 febbraio 2023.
Il ricorrente aveva chiesto la rescissione della condanna, deducendo che egli non aveva avuto conoscenza del processo, svolto in assenza, senza che si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento.
La Corte di Appello ha rigettato la richiesta rilevando che non ricorreva nel caso di specie la mancata conoscenza incolpevole del procedimento atteso che:
In data 19 dicembre 2017 COGNOME aveva nominato l’AVV_NOTAIO difensore di fiducia ed aveva eletto domicilio presso il suo studio. In data 20 settembre 2018 COGNOME, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, GLYPH aveva depositato nella segreteria del Pubblico Ministero dichiarazione di nomina del codifensore di fiducia AVV_NOTAIO COGNOME;
-in data 31 ottobre 2018 era stata comunicato ad entrambi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, il primo anche nella qualità di domiciliatario di COGNOME, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. L’udienza si era svolta nelle date del 10 gennaio 2019, quando era stata dichiarata l’assenza dell’imputato, 18 marzo 2019 e GLYPH 13 giugno 2019, quando l’AVV_NOTAIO aveva comunicato l’impedimento del collega, e, all’esito della discussione, il giudice aveva emesso il decreto che dispone il giudizio per l’udienza del 14 febbraio 2020;
il decreto era stato notificato al difensore AVV_NOTAIO, GLYPH domiciliatario di COGNOME. Questi aveva partecipato, anche in sostituzione del codifensore, all’udienza dibattimentale del 14 febbraio 2020, nel corso della quale, verificata la regolare costituzione delle parti, era stata dichiarata l’assenza dell’imputato; all’udienza del 7 luglio 2020, in cui si era dato atto dell’intervenuto decesso dell’AVV_NOTAIO COGNOME, alle udienze del 9 settembre 2020, 27 ottobre 2020, 19 dicembre 2020, 10 marzo 2021, 14 settembre 2022: in tale ultima data era stata data lettura del dispositivo della sentenza, avverso la quale non era stata proposta impugnazione. L’AVV_NOTAIO non aveva presenziato solo alle udienze del 25 giugno 2021 e 28 gennaio 2022 ed era stato sostituito a norma dell’articolo 97, comma 4, cod. proc. pen.
1.1. GLYPH Avverso l’ordinanza, ha presentato ricorso il condannato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione
di legge e il vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei presupposti per dichiarare l’assenza dell’imputato nel processo di cognizibne, alla affermata conoscenza del processo da parte del medesimo imputato e all’esclusione della condizione di incolpevole conoscenza del processo. La Corte, con il valorizzare la ricezione dell’avviso di chiusura delle indagini e la nomina di due difensori di fiducia, ha preteso di superare le dichiarazioni dell’AVV_NOTAIO, il quale aveva affermato di non essere riuscito a contattare il proprio assistito nel corso del processo, e non ha tenuto conto che dalla ricezione dell’avviso chiusura indagini non è possibile dedurre la conoscenza del processo intesa come conoscenza dell’accusa contenuta nella vocatio in ius, come precisato dalla sentenza delle Sezioni Unite Innaro. Il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite COGNOME, per cui la elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non può essere ritenuto indice di conoscenza, deve valere anche nel caso di elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, dovendo anche in questo caso il giudice verificare l’effettiva avvenuta instaurazione di un continuativo rapporto professionale. La mera designazione del difensore di fiducia non equivale a conoscenza del processo, posto che le Sezioni Unite, proprio per uniformarsi ai principi sovranazionali, hanno ribadito che, affinché l’imputato sia sottoposto ad un giusto processo, il giudice è in ogni caso tenuto a verificare l’effettiva conoscenza del processo, non potendosi interpretare gli indici di conoscenza del processo di cui all’art. 420 bis cod. proc. pen. come presunzioni assolute di conoscenza dello stesso. La Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che in tema di rescissione del giudicato, l’effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina nelle fasi inziali del procedimento (nella specie nella immediatezza dell’arresto) di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, in assenza di elementi che consentano di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale (Sez 1 n. 27629 del 24/06/2021). Secondo il difensore non può essere addossato all’imputato l’onere di dimostrare che l’assenza sia dovuta inconsapevole mancata conoscenza della, celebrazione del processo, poiché l’imposizione di detto onere si porrebbe in collisione con la giurisprudenza della CEDU, costante nel ritenere compito dello Stato attivarsi per la ricerca dell’imputato e assicurargli la conoscenza dell’accusa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.Con memoria depositata il 26 febbraio 2024 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.
Va premesso che la disciplina della rescissione dettata dall’art. 629 bis cod. proc. pen. è stata modificata dall’art. 37, comma 1, del d.lg:s 10 ottobre 2022 n. 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022. Come chiarito sentenza n. 32848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990-01, confermata anche da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-01, l’art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen., anch’esso modificato dal d.lgs 150/2022, sicché il nuovo testo dell’art. 629 bis cod. proc. pen. deve ritenersi applicabile in relazioni alle richieste di rescissione di giudicato relative a sentenze emesse in processi in cui l’assenza sia stata dichiarata sulla base dell’art. 420 bis cod. proc. pen. come novellato dal d.lgs n. 150/2022.
Nel caso di specie, dunque, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. vigente fino al 29.12.2022, secondo cui il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
A seguito delle modifiche operate dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 la disciplina del processo in assenza ex art. 420- bis cod. proc. pen. (nel testo in vigore fino alla riforma del d.lgs n. 150/2022) subordina la possibilità di procedere “in assenza” dell’imputato alla «effettiva conoscenza del procedimento», ossia all’effettiva informazione sul contenuto dell’accusa, sulla pendenza del procedimento e sui tempi e luoghi della sua celebrazione. Per tale motivo, la norma richiede che l’imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza» ovvero risulti «con certezza» che egli sappia del procedimento; a tale prova positiva della conoscenza si aggiungono le ipoi:esi di conoscenza tipizzata contemplate dal secondo comma 2 dell’art. 420-bis, vale a dire la dichiarazione od elezione di domicilio; applicazione di misure precautelari che abbiano portato all’udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare; la nomina di un difensore di fiducia. A tali ipotesi, infine, il legislatore ha equiparato quella in cui l’imputato si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
A sua volta, l’art. 629-bis cod. proc. pen. prevede fra i presupposti per l’accoglimento della richiesta di rescissione del giudicato che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza «provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo».
Con la sentenza Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420-01, si è posto l’accento sul rilievo che l’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nella prospettiva di rendere più agevole il compito del giudice, ha tipizzato casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato: in questo senso, l’aver eletto domicilio, l’essere stato sottoposto ad arresto, fermo o a misura cautelare, l’aver nominato un difensore di fiduc:ia, sono altrettante situazioni che consentono di desumere dalla notifica, regolare ma non a mani proprie, l’effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, pertanto, della creazione di (nuove) presunzioni di conoscenza del processo, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificato secondo le date modalità. La sentenza ha ribadito che l’unica ipotesi in cui il legislatore ha previsto che possa procedersi alla celebrazione del processo pur se la parte ignori la vocatio in ius è quella di volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti dello stesso, precisando che di un tale comportamento vi deve essere traccia “positiva” all’esito di un necessario accertamento in fatto. A questo proposito, sempre secondo la sentenza COGNOME, ipotesi quali la «manifesta mancanza di diligenza informativa» ovvero la «indicazione di un domicilio falso» pur se apparentemente valido, se non possono far affermare automaticamente ed a priori, su un piano solo astratto, la ricorrenza della “volontaria sottrazione”, nondimeno sono circostanze che possono e devono essere valutate nei singoli casi concreti.
4. La rescissione del giudicato è destinata ad offrire una forma di tutela all’imputato non presente fisicamente in udienza, attraverso la proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione diretto al superamento del giudicato ed alla nuova instaurazione ab initio del processo in situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, a causa dell’ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. In tal senso, si è sottolineato che la condizione di ignoranza del condannato in assenza «non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere» (così Sez. U, n. 15498/2021, COGNOME, al par. 8.1). Come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137-01 espressamente richiamata dalla stessa sentenza COGNOME – il requisito della
«incolpevole mancata conoscenza delle celebrazione del processo» ha il significato di «escludere all’assente pur sempre volontario l’accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare». A tal fine, la già richiamata Sez. U, n. 15498/2021, COGNOME ha posto l’accento sugli ampi poteri cognitivi del giudice della rescissione, cui sono demandati controlli non solo formali, ma anche sostanziali, sui dati fattuali dai quali desumere la conoscenza della celebrazione del processo.
4.1 In applicazione di tali principi, con riferimento alla nomina di un difensore di fiducia, Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019 ha affermato che” l’indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all’imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori -che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Tenuto conto del dettato dell’art. 629 -bis occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l’espulsione dal territorio dello Stato)”. E, ancora, “Pa/legazione non dev’essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso Io stesso, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l’elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l’art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. L’allegazione non può essere assertiva e aspecifica, come nel caso analizzato dalla già ricordata Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021,dep. 2022, Negro, n. m.”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nello stesso senso si è affermato che “in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia, avvenuta dopo che, nella fase delle indagini preliminari, l’indagato abbia eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la nomina di un difensore fiduciario, non vi sia stata conoscenza della celebrazione de/processo e che ciò non sia dipeso da colpevole disinteresse per la vicenda processuale” (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, dep. 2023, G. Rv. 284460 – 01).
Ne discende che vige in capo all’indagato, consapevole dell’esistenza di un procedimento a suo carico, il dovere di mantenere i contatti con il proprio difensore, la cui violazione integra il presupposto della assenza di colpa nella mancata conoscenza del procedimento.
5.Nel caso in esame la Corte di Appello, come già ricordato, ha ritenuto che la conoscenza del procedimento dovesse trarsi da plurime e univoche circostanze (quali la nomina di due difensori di fiducia; la ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio presso il difensore di fiducia domiciliatario, e la partecipazione di questi alle udienze dibattimentali). Ha, indi, osservato che le dichiarazioni dello stesso difensore, sec:ondo cui egli aveva omesso di informare il cliente, erano in palese contrasto con tali emergenze e che anche le ulteriori circostanze addotte a riprova della iricolpevole mancata conoscenza del procedimento (ovvero i continui spostamenti dovuti a ragioni lavorative, le vicende giudiziarie in altri procedimenti, il sequestro del telefono nel 2021, la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari in altro procedimento nel gennaio 2022 con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi) non potevano assumere il rilievo che il ricorrente pretendeva di attribuire.
La Corte di Appello, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi che disciplinano l’istituto della rescissione, così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Sulla scorta delle evenienze processuali, correttamente la Corte territoriale ha escluso che la mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente sia stata determinata da ‘ignoranza incolpevole’, in ragione della nomina di ben due difensori di fiducia e dell’elezione di domicilio presso uno di essi nonché della mancata allegazione di alcun elemento idoneo -in concreto- a dimostrare un effettivo impedimento a mantenere contatti con il difensore di fiducia nominato.
6.AI rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta e il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.