Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11488 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11488 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: NOME COGNOME nato in ALBANIA, il 11/02/1998; avverso l’ordinanza del 06/11/2024 della Corte d’appello di Firenze; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dalla Sostituta Procuratrice generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso:
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Firenze, con l’ordinanza impugnata -depositata il 6 novembre 2024 e comunicata al difensore del ricorrente, che ha tempestivamente proposto impugnazione- ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formulata nell’interesse del condannato, oggi ricorrente, che aveva dedotto l’incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato libero pede in sua assenza, giacchØ l’atto di vocatio in iudicium per il processo di primo grado (sent. Tribunale di Firenze del 28 febbraio 2023, irrevocabile l’8 aprile successivo) era stato notificato, in assenza di dichiarazione o elezione di domicilio all’atto della prima identificazione da parte della polizia giudiziaria, presso il difensore nominato di ufficio. Le udienze del processo si erano poi celebrate in assenza dell’imputato, con l’assistenza di un difensore di ufficio, senza che l’imputato avesse con questi intrattenuto alcuna forma di contatto professionale, per l’intera durata del processo.
1.1. La Corte d’appello ha, al contrario di quanto da ultimo riportato in istanza, rilevato che l’imputato, che aveva rifiutato di eleggere o dichiarare un domicilio all’atto della prima identificazione, non si Ł in alcun modo informato delle sorti di quel procedimento, mentre le successive notifiche degli atti processuali erano state effettuate presso il difensore di ufficio, nominato dall’autorità giudiziaria. L’imputato, avuta conoscenza del procedimento, aveva dunque l’onere di verificarne gli sviluppi e, comunque, l’onere di attivarsi per mantenere i contatti con il difensore di ufficio nominato, che peraltro aveva, all’esito del giudizio, inviato (con successo) una raccomandata con la quale lo informava della sentenza emessa e avanzava la richiesta di onorari. Così stando i fatti processuali, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato versasse in evidente condizione di colpa, determinata da inerzia volontaria, e che comunque, il fatto che il difensore fosse riuscito a spedirgli con successo una comunicazione, stava a significare che tra imputato e difensore di ufficio erano intercorsi
certamente rapporti informativi sulla vicenda processuale, altrimenti il difensore non avrebbe potuto conoscere l’indirizzo ove spedire la raccomandata, con la quale chiedeva la liquidazione dell’onorario.
1.2. Tanto basta, ad avviso della Corte territoriale, per avere certezza che l’imputato conoscesse del processo pendente ed avesse consapevolmente scelto di restare assente, disinteressandosi volontariamente dell’esito dello stesso e, dunque, della decisione divenuta irrevocabile.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale del condannato, deducendo il motivo in appresso sinteticamente indicato, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza della legge processuale (art. 420bis cod. proc. pen.) e vizio esiziale di motivazione, non potendo ritenersi provata la effettiva conoscenza del processo sulla base della mancata elezione o dichiarazione di domicilio, giacchØ difetta qualsiasi indizio atto a significare che il condannato fosse venuto a conoscenza della pendenza del giudizio a suo carico prima della decisione divenuta irrevocabile; in particolare, nessun atto dimostra che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del processo attraverso la comunicazione dell’atto di vocatio in iudicium ; era peraltro rimasta esclusa pure l’ipotesi che nel corso del processo il ricorrente avesse interloquito con il difensore nominato di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
1.1. Quanto a dedotta ignoranza del processo, il nuovo testo dell’art. 629bis cod. proc. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022, applicabile all’odierna fattispecie posto che l’istanza di rescissione, che ha incardinato il relativo giudizio, Ł stata proposta il 5 agosto 2024, prevede che la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato “nei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420bis , e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza”.
Alla precedente formulazione (la rescissione poteva essere richiesta dal condannato che “provi che l’assenza Ł stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo”) si Ł così sostituito un dettato piø complesso in cui si citano espressamente i presupposti normativi della dichiarazione di assenza (prevista dall’art. 420bis cod. proc. pen.), restando tuttavia fermo l’onere della prova a carico del richiedente, si aggiunge anche la mancata impugnazione della sentenza, ma si esclude ancora il rimedio nel caso in cui si provi che il condannato abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, prima della sentenza da impugnare sul punto (Sez. 5, n. 37154 del 18/09/2024, B., Rv. 287018).
1.2. Come già affermato sotto la vigenza della normativa novellata (Sez. 2, n. 2400, del 23710/2020, COGNOME, dep. 2021, n.m.; Sez. 2, n. 29702 del 16/9/2020, COGNOME, n. m.; Sez. 2, n. 33623 del 10/9/2020, COGNOME, n. m.; Sez. 2 n. 26105 del 16/7/2020, n. m.), la connessione logica e funzionale tra il processo in assenza e il rimedio ripristinatorio previsto dall’art. 629bis , cod. proc. pen. (volto a rimediare all’erronea valutazione, eventualmente avvenuta in sede di dichiarazione di assenza, o a far emergere condizioni obiettive che, pur in presenza dei casi tipizzati dall’art. 420bis cod. proc. pen., hanno di fatto impedito la conoscenza effettiva del processo) «impone di adottare le medesime regole di apprezzamento della conoscenza del processo da parte dell’imputato, su cui grava l’onere di dedurre l’esistenza dei presupposti per attivare il rimedio previsto dall’art. 629bis cod. proc. pen.» (Sez. 2 n. 33623/2020, cit.), così come fissate dalle Sezioni unite (n. 23948 del
28/11/2019 dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), che hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa». Principio in qualche modo conseguente al precedente affermato, con riferimento alla diversa prospettiva processuale della ‘vecchia’ rimessione in termini, da Sez. U. n. 28912, del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716).
1.3. Ebbene, nella fattispecie oggetto di ricorso, Ł certo che tutti gli atti del procedimento e del processo furono comunicati solo al difensore di ufficio, domiciliatario dell’imputato (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.); mentre, l’elemento di ipotizzabile conoscenza del ‘trascorso’ processo, evidenziato dalla Corte territoriale (comunicazione all’imputato della sentenza, oltre i termini perentori per proporre impugnazione, notifica della parcella relativa agli onorari dovuti per l’assistenza in giudizio), oltre ad essere di per sØ equivoco ed intempestivo, non appare comunque idoneo al fine di ritenere che l’imputato avesse stabilito, nel trascorso processo, un effettivo contatto con il difensore di uffici nominato in una fase precedente a quella della vocatio in iudicium , giacchØ la conoscenza dell’indirizzo dell’imputato può derivare anche da autonome ricerche svolte dal difensore e non necessariamente da ipotizzati rapporti tenuti nel corso dello svolgimento del processo di primo grado.
Nessun concreto elemento dirimente collega, comunque, il difensore di ufficio all’imputato, nØ può ritenersi tale la conoscenza dell’indirizzo dell’imputato da parte del difensore (dimostrata, peraltro, solo in data successiva alla conclusione del processo).
In ragione delle considerazioni che precedono, e in difetto di elementi obiettivi in grado di dimostrare l’effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata dev’essere annullata senza rinvio, poichØ emessa in violazione di legge; consegue la rescissione del giudicato di condanna, con le conseguenti determinazioni anche in tema di esecuzione della sanzione applicata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Revoca la sentenza del Tribunale di Firenze in data 28/02/2023 nei confronti di NOME COGNOME Sospende l’esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME