Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15849 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 15849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
In nome del Popolo Italiano
Data Udienza: 26/03/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente –
Sent. n. sez. 441/2025
NOME COGNOME
CC Ð 26/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 961/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da NOME nato in Marocco il 19 ottobre 1988;
avverso lÕordinanza del 20 novembre 2024, della Corte dÕappello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il ricorrente impugna lÕordinanza con la quale la Corte dÕappello di Milano ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dalla stessa Corte dÕappello il 1¡ marzo 2024.
Il ricorso articola un unico motivo dÕimpugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 420e 629cod. proc. pen.) nella parte in cui la Corte dÕappello avrebbe omesso di accertare lÕeffettiva
conoscenza e la reale volontˆ del condannato di sottrarsi al processo, secondo una scelta volontaria e consapevole, essendo a tal fine logicamente insufficiente la nomina di un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari e la connessa elezione di domicilio presso il suo studio.
1. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dellÕart. 629cod. proc. pen., il condannato con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, pu˜ ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dallÕarticolo 420e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
Dal doveroso esame degli atti processuali (ai quali questa Corte pu˜ accedere in ragione della natura del vizio denunciato), è emerso che:
lÕimputato, che nella prima fase del procedimento non risultava reperibile, veniva invece rintracciato (il 1¡ aprile 2020) e, in quellÕoccasione, nominava un primo difensore di fiducia;
fissata udienza preliminare davanti al GUP, interveniva nomina di nuovo difensore, indicato come domiciliatario, al quale, con successivo atto conferiva procura speciale per la successiva definizione del giudizio con rito abbreviato;
lo stesso difensore di fiducia proponeva appello avverso la sentenza, ma, immediatamente dopo, il 18 luglio 2023, pur continuando ad essere domiciliatario, rinunciava al mandato e il 30 gennaio 2024 gli veniva notificato il decreto che dispone il giudizio;
in prossimitˆ della prima udienza veniva nominato un difensore dÕufficio.
Ebbene, sul presupposto incontestabile che la legittima celebrazione in assenza del processo impone un previo accertamento dellÕeffettiva conoscenza della , e che, a tal fine, non pu˜ considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore (d’ufficio), da parte dell’indagato (dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa: Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279420), e anche a voler ritenere che anche la nomina di difensore di fiducia (e la connessa
elezione di domicilio presso il suo studio) non costituisce indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della conoscenza notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato (poichŽ la negligenza informativa dell’imputato – che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile – non costituisce di per sŽ prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420, comma 3, cod. proc. pen.: Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285780; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Rv. 286712), in concreto, per˜, l’imputato non solo ha nominato due difensori di fiducia nel corso del processo, è stato da loro assistito nel primo grado di giudizio ed è stato ritualmente proposto appello ed il relativo giudizio regolarmente instaurato per l’imputato – con la notifica presso il difensore domiciliatario.
A fronte di ci˜, il condannato nulla ha addotto se non lÕasserita negligenza informativa del difensore nominato dÕufficio dopo che il difensore di fiducia ha proposto appello e ricevuto regolarmente la notifica di fissazione della prima udienza. Ritenere che tanto possa fondare una richiesta rescissione significa, allÕevidenza, legittimare un chiaro abuso del processo: occorre lÕallegazione (non generica) di oggettive circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da un colpevole disinteresse per la vicenda processuale (conosciuta), dovendo il condannato spiegare in maniera circostanziata il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilitˆ di seguire la vicenda processuale a suo carico (Sez. 4 n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019).
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME