Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Pakistan il 07/05/1987
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME la quale ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata venga annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo esame;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28/02/2025, la Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile la richiesta di NOME di rescissione del giudicato di cui alla sentenza del 15/02/2022 del Tribunale di Bologna, confermata con sentenza della Corte d’appello di Bologna divenuta irrevocabile il 29/04/2023, avendo ritenuto la stessa richiesta non tempestiva.
Dopo avere premesso che «nel caso di specie il mandato difensivo è stato conferito da NOME all’odierno difensore di fiducia in data 21 ottobre 2024 e da tale data il ricorrente assume di aver avuto conoscenza della condanna attraverso una visura del certificato penale richiesta dal difensore a carico del proprio assistito subito dopo la nomina», la Corte d’appello di Bologna rilevava che tale «mandato difensivo è stato conferito proprio per questo procedimento».
Ciò premesso e rilevato, la Corte d’appello di Bologna argomentava che, «ove si dovesse far decorrere la data di conoscenza della sentenza di condanna di cui viene chiesta la rescissione, dalla data di conferimento del mandato, è evidente che l’indicazione della tempestività della domanda (in relazione alla data di effettiva conoscenza del procedimento) sarebbe rimessa alla scelta potestativa dell’istante. In pratica sarebbe lasciata alla parte che conferisce il mandato la decisione di indicare correlativamente una data di conoscenza da cui far decorrere il termine di 30 giorni per proporre l’istanza di rescissione, senza che siano indicati o allegati in modo rigoroso e verificabile altri elementi oggettivi idonei comprovare la tempestività della domanda».
Ciò argomentato, la Corte d’appello di Bologna concludeva che «n assenza quindi di allegazione di altri elementi certi di conoscenza da cui far decorrere il termine per la proposizione del ricorso deve ritenersi che esso non sia tempestivo».
Avverso la menzionata ordinanza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 629-bis, comma 2, dello stesso codice.
L’Ullah deduce che la Corte d’appello di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto che egli avesse conferito mandato e procura speciale al difensore prima di richiedere il certificato del casellario giudiziale, laddove, invece, egli richie personalmente tale certificato – dal quale ebbe per la prima volta conoscenza dell’esistenza della sentenza di condanna a proprio carico – e solo conseguentemente e, quindi, successivamente, ancorché lo stesso giorno in cui effettuò la visura del casellario (il 21/10/2024), conferì i suddetti mandato e procura speciale al difensore, il quale, in forza di essi, effettuò subito le relati ricerche presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna, ottenendo anche il numero del procedimento penale (7137/18 R.G.N.R.) che appose poi a mano sull’atto di nomina/procura speciale che fu allegato alla richiesta di rescissione del giudicato.
Pertanto, il momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza di condanna a proprio carico coincideva non con il conferimento del mandato e della procura speciale al difensore, come è stato erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello di Bologna, ma con l’indicata visura del casellario giudiziale del 21/10/2024 (pur effettuata lo stesso giorno del suddetto conferimento), come era stato comprovato mediante la produzione della medesima visura; con le conseguenze che egli si doveva ritenere avere assolto all’onere di allegare gli elementi idonei a comprovare la tempestività della richiesta di rescissione del giudicato e che la stessa richiesta era del tutto tempestiva, in quanto era stata presentata il 24/10/2024, nel pieno
rispetto del termine di trenta giorni che è stabilito dal comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata sarebbe viziata anche in quanto la Corte d’appello di Bologna avrebbe omesso di indicare quale sarebbe stata la data, diversa e antecedente rispetto a quella di effettuazione della menzionata visura del casellario giudiziale, in cui egli avrebbe avuto conoscenza della sentenza passata in giudicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è fondato, nei termini che seguono.
Si deve anzitutto ribadire il principio, che è stato più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto all’effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252-01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468-01).
È opportuno rammentare altresì come la stessa Corte di cassazione abbia recentemente precisato che la sostituzione, nel comma 2 dell’art. 629-bis cod. proc. pen., della locuzione «procedimento» con la locuzione «sentenza» (a seguito della sostituzione dell’intero art. 629-bis a opera dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non comporta che il termine decadenziale di trenta giorni per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato debba decorrere dal momento in cui il condannato ha avuto contezza del contenuto della pronuncia che intenderebbe rescindere, giacché, ai fini della procedura di rescissione, è irrilevante la cognizione dell’intero apparato motivazionale della sentenza irrevocabile, oltre che degli atti processuali su cui esso si fonda (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, COGNOME, Rv. 287945-01).
Pur avendo richiamato il principio di diritto che è stato affermato con le citate sentenze COGNOME e COGNOME, la Corte d’appello di Bologna non ne ha fatto buon governo.
Nel caso di specie, il difensore (munito di procura speciale) del ricorrente risulta infatti avere allegato alla richiesta di rescissione del giudicato l’unico at di cui disponeva dal quale si poteva desumere, in modo oggettivo, il momento dell’avvenuta conoscenza dell’esistenza della sentenza di condanna a carico dell’Ullah, cioè il certificato del casellario giudiziale che recava la data d 21/10/2024.
Diversamente da quanto mostra di ritenere la Corte d’appello di Bologna, dalla richiesta di rescissione del giudicato e dalla documentazione allegata alla stessa
non risulta che la «visura del certificato penale richiesta dal difensore [. subito dopo la nomina».
La stessa richiesta di rescissione del giudicato appare doversi piuttosto più logicamente intendere nel senso che la richiesta del certificato del casellario giudiziale fosse stata fatta dall’COGNOME – e non dal suo difensore e procuratore speciale – e che la nomina di quest’ultimo sia stata una conseguenza dell’acquisizione del certificato da parte dell’Ullah.
Né si può reputare comprovare logicamente il contrario il fatto che, sull’atto di nomina di difensore e procuratore speciale dello stesso 21/10/2024 che fu allegato alla richiesta di rescissione del giudicato, figura l’indicazione, apposta a mano, del numero del procedimento penale (7137/18 R.G.N.R.), atteso che tale indicazione ben può essere stata aggiunta successivamente, appunto, a mano, come non infrequentemente accade.
Si deve pertanto ritenere che il momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza di condanna si dovesse ritenere coincidere non, come è stato reputato dalla Corte d’appello di Bologna, con il conferimento del mandato e della procura speciale al difensore, ma con l’indicata visura del casellario giudiziale del 21/10/2024, con la produzione della quale l’Ullah si doveva ritenere avere assolto all’onere di allegazione di quell’«elemento idoneo a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento» che, come è stato chiarito dalla ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, incombeva su di lui.
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Bologna.
Così deciso il 12/09/2025.