Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40799 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
Su ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gravina di Puglia il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in data 30/05/2023 udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte depositate dal sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza;
lette le conclusioni scritte depositate in data 11/10/2024 dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’istante, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Corte di appello ha respinto l’istanza ex art. 629 bis cod.proc.pen avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, tramite difensore fiduciario munito di procura speciale, avverso la sentenza emessa il 04/05/2023 dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ed irrevocabile dal 29/07/2023.
A sostegno dell’istanza il ricorrente ha esposto:
che, nell’ambito del procedimento concluso con la sentenza di cui sopra, COGNOME NOME in data 17/09/2016, in sede di notifica di avviso ex art. 415 -bis cod.proc. pen., nominava quale proprio difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO ed eleggeva domicilio presso lo studio professionale di costui;
-che in data 28/10/2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento emetteva decreto di citazione a giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano per l’udienza del 07/02/2017 con relativa notifica di tale atto a COGNOME NOME eseguita il successivo 09/11/2016 presso lo studio del legale fiduciario;
-che in data 11/01/2017 l’AVV_NOTAIO depositava presso la cancelleria del Tribunale di Bolzano rinuncia al mandato conferitogli, dichiarando inoltre di non accettare l’elezione di domicilio presso il proprio studio e di rifiutare ogni ulteriore notifica in qualità di domiciliatario;
-che pertanto in data 27/01/2017 veniva nominato l’AVV_NOTAIO quale difensore d’ufficio;
-che, pur mancando una notifica personale a COGNOME del decreto di citazione a giudizio ed in presenza di una espressa dichiarazione del difensore domiciliatario rinunciante di “non accettare l’elezione di domicilio presso il proprio studio”, il Tribunale di Bolzano all’udienza celebrata in data 11/07/2017 dichiarava l’assenza di COGNOME NOME;
-che nel successivo giudizio di appello, instaurato a seguito di impugnazione proposta dal difensore di ufficio AVV_NOTAIO, il relativo decreto di citazione per l’udienza fissata il 15/12/2022 era nuovamente notificato a COGNOME NOME presso lo studio del difensore domiciliatario rinunciante;
-che in data 10/10/2022 la Corte di appello nominava nuovo difensore di ufficio (AVV_NOTAIO) a seguito del decesso, nelle more, di quello precedente;
-che anche nel giudizio di appello COGNOME NOME era dichiarato assente; -che, a seguito di mancata impugnazione, la sentenza di secondo grado pronunciata in data 04/05/2023 era dichiarata irrevocabile.
Alla luce di tale sequenza procedimentale il ricorrente deduce due motivi d , impugnazione:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’esclusione della mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo.
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’esclusione della mancata incolpevole conoscenza della celebrazione del processo in grado di appello.
3.11 ricorso è inammissibile per carenza del presupposto del giudicato.
La rescissione del giudicato prevista dall’art. 629 bis cod.proc.pen. è un mezzo straordinario di impugnazione che ha per oggetto una sentenza di
condanna passata in giudicato. E’ evidente che tale requisito deve essere presente all’atto della proposizione dell’impugnazione e all’atto della decisione.
Dall’esame del fascicolo emerge che il difensore ha chiesto e ottenuto con ordinanza di questa Corte di legittimità resa 1’11/9/2024 la restituzione in termini ex art. 175 cod.proc.pen per potere impugnare la sentenza pronunziata il 4/5/2023 dalla Corte di appello di Trento di appello, nei cui confronti aveva contestualmente proposto istanza di rescissione del giudicato.
Va pertanto osservato che, nelle more del giudizio, è venuto meno uno dei presupposti dell’azione di rescissione intrapresa, l’irrevocabilità della sentenza di cui si chiede la revoca,che al momento è passibile di impugnazione.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità dell’impugnazione proposta impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in favore della cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa palesato nel coltivare l’impugnazione già proposta, anche con la memoria conclusiva trasmessa 1’11/10/2024, nonostante 1’11/9/2024 fosse venuto meno il suo presupposto fondamentale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso, il 24 ottobre 2024.