Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40708 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 40708 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Perugia con sentenza del 26 maggio 2023, depositata il 10 agosto 2023, ha integralmente confermato la sentenza con cui, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Terni con decisione del 26 maggio 2020, depositata il 21 luglio 2020, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile, in concorso con altri, della violazione degli artt. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), e 629 cod. pen. (capo B), per avere, rispettivamente, ceduto in più occasioni cocaina a NOME COGNOME, fino a dicembre 2016, e per avere costretto, con minacce anche di morte, COGNOME e sua madre, NOME COGNOME, a consegnare somme di denaro quale corrispettivo delle cessioni di droga di cui al capo che precede, tra giugno e dicembre 2016, in conseguenza condannando l’imputata, senza circostanze attenuanti, operato l’aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, alla parte civile di cui al capo B), con assegnazione di una somma a titolo di provvisionale.
Con atto datato 19 luglio 2024, depositato nella Cancelleria della Corte di appello e trasmesso alla S.C. con nota del Presidente della Sezione penale della Corte di appello del 29 luglio 2024, il Difensore di NOME COGNOME avanza richiesta alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte territoriale.
Assume la Difesa quanto segue:
NOME COGNOME è stata fiduciariamente assistita per tutto il primo grado di merito dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Terni, il quale ha interposto tempestivo appello avverso la condanna emessa dal Tribunale;
la donna era anche elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
dopo il deposito dell’atto di appello, ma prima della celebrazione del processo di secondo grado, l’AVV_NOTAIO è morto;
l’AVV_NOTAIO non aveva informato l’assistita della data del processo di secondo grado;
la Corte di appello ha nomiNOME Difensore di ufficio per l’imputata l’AVV_NOTAIO, del Foro RAGIONE_SOCIALE Perugia, e ha disposto effettuarsi le notifiche presso lo studio di quest’ultima ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., per “domicilio inidoneo”, come si legge nel frontespizio della sentenza di appello;
NOME COGNOME non è venuta a conoscenza né della fissazione dell’udienza né della celebrazione della stessa né della nomina ed indicazione di domicilio presso l’AVV_NOTAIO di ufficio “per domicilio inidoneo”;
la COGNOME, dunque, è stata dichiarata “assente” ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., ma, alla luce di quanto sinora esposto, ad avvio della Difesa, erroneamente ed illegittimamente;
la sentenza di appello integralmente confermativa di quella del Tribunale è stata impugnata in cassazione da alcuni coimputati, con procedimento ancora pendente, mentre la COGNOME «rimaneva all’oscuro sino a pochi giorni fa» (così alla p. 3 dell’istanza), quando veniva avvisata da alcuni parenti della conferma della condanna in appello;
si sottolinea non essere applicabile nel caso di specie l’art. 598-ter cod. proc. pen., sia perché l’atto di appello è stato depositato prima dell’entrata in vigore della novella di cui al d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 sia perché l’applicazione di tale norma presuppone la regolarità della notifica, regolarità che, per tutte le ragioni che si espongono, deve escludersi nel caso di specie;
la mancata notificazione all’imputata, nel contesto descritto, della citazione per il giudizio di appello ha determiNOME la nullità ai sensi dell’art. 179 cod. proc pen. in quanto la irrituale nomina ed elezione di domicilio presso l’Avvocato di ufficio e la mancanza di accertamenti da parte della Corte territoriale circa la effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputata hanno impedito alla stessa di conoscere della fissazione del processo e di partecipare ad esso e, quindi, hanno concretamente leso il diritto di difesa, comprensivo anche di quello di presentare ricorso per cassazione;
si richiamano i seguenti principi di diritto e se ne chiede l’applicazione al caso concreto, sottolineando che la notifica alla donna si sarebbe dovuta effettuare ai sensi degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. e non già, come avvenuto, dell’art. 161 cod. proc. pen.: «In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impediti va non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né sia altrimenti desumibile, che l’imputato fosse conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc: pen. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto quarto comma dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto» (Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, COGNOME e altro, Rv. 266739; in termini, più recentemente, Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278836);
in conseguenza di quanto esposto, ad avviso di NOME COGNOME, la elezione di domicilio presso il Difensore di ufficio deve ritenersi inefficace ai sens dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.;
inoltre, quand’anche – rileva la richiedente – si dovesse ritenere validamente effettuata la elezione di domicilio presso il Difensore di ufficio, comunque, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep, 2020, PG in proc. NOME AVV_NOTAIO, Rv. 279420, e dalle conformi successive Sezioni semplici della S.C., «Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiv instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103)»;
a ciò si aggiunga – prosegue l’istanza – che la COGNOME risiedeva e risiede tuttora ad un determiNOME indirizzo in Terni e che a tale indirizzo non è stata notificata né la citazione in appello né la sentenza di secondo grado;
il Difensore di ufficio nomiNOME dalla Corte di appello non ha avvisato la donna;
infine, non potrebbe ipotizzarsi che l’imputata abbia avuto notizia del processo dal coimputato NOME COGNOME, con il quale era – sì – in precedenza sposata ma dal quale si è divorziata il 9 luglio 2019, cioè prima della sentenza di primo grado, come facilmente desumibile dagli atti dell’anagrafe del Comune di Terni, e con il quale, comunque, non ha mantenuto contatti; e si sottolinea che dopo il 9 luglio 2019 l’ex coniuge è andato a vivere in Acquasparta (TR) rendendosi successivamente non reperibile.
Si chiede, dunque, alla RAGIONE_SOCIALEC. la restituzione nel temine, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza di appello.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE, nella requisitoria scritta dell’Il settembre 2024 ha chiesto rigettarsi il ricorso.
4.0sserva il Collegio quanto segue.
4.1.Non convince l’assunto del P.G., secondo cui era onere dell’imputata mantenere i contatti con il Difensore di fiducia poiché, anche ove così fosse, a far data dalla morte dell’Avvocato in poi si sarebbe, comunque, creato un vulnus al diritto di difesa.
Appare, per contro, pertinente il richiamo da parte dell’imputata al principio di diritto puntualizzato da Sez. 6, n. 13417 del 08/03/2016, COGNOME e altro, Rv. 266739, e, successivamente, da Sez. 2, n. 14947 del 11/02/2020, COGNOME, Rv.
278836, secondo cui «In tema di notificazioni, il decesso del difensore di fiducia domiciliatario determina un’ipotesi di impossibilità di notificazione sopravvenuta derivante da una situazione impediti va non ricollegabile al comportamento del destinatario della notificazione, sicché, qualora non risulti dagli atti, né si altrimenti desumibile, che l’imputato fosse a conoscenza del decesso, non sono applicabili le disposizioni di cui alla prima parte dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., bensì quelle di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (richiamate nell’ultimo periodo del predetto quarto comma dell’art. 161), non potendosi ritenere che l’imputato sia stato nella effettiva condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto».
4.2.Ciò posto, malgrado l’atto difensivo sia espressamente diretto alla Corte di legittimità ed intitolato “richiesta ex art. 175 c.p.p.” ossia richiest restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte territoriale (v. anche penultima pagina), l’istanza, per la cui valutazione sono con ogni evidenza necessari accertamenti in punto di fatto (modalità della citazione dell’imputata per il giudizio di appello, verifica circa la costituzione delle parti etc.) preclus linea di principio alla Corte di legittimità, appare piuttosto protesa ad ottenere, in tesi, la rescissione del giudicato.
L’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo vigente recita:
«1.Fuori dei casi disciplinati dall’articolo 628-bis, il condanNOME o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza.
La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.
Si applicano gli articoli 635 e 640» cod. proc. pen.
Ebbene, secondo risalente affermazione, in seguito non smentita ed alla quale occorre dare continuità, siccome guidata dal tradizionale canone del favor impugnationis di cui è espressione positiva l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., «Il principio in base al quale la impugnazione è ammissibile indipendentemente
dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta, costituendo espressione di quello più ampio in base al quale spetta al giudice dare l’esatta qualificazione dell’atto sottoposto al suo esame, ha carattere generale e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione a quegli atti di parte che, pur non essendo qualificabili impugnazioni in senso stretto, siano comunque diretti ad ottenere rimedio a determinate situazioni. (Fattispecie in cui l’imputato, presentando atto formalmente qualificabile come istanza di restituzione in termini per impugnare, aveva, in realtà, rappresentato di essere rimasto contumace in giudizio, pur in assenza di formale dichiarazione, lamentando inoltre la omessa notifica della sentenza. La Corte, ritenendo che, in tal maniera, il predetto avesse in realtà inteso denunciare la non irrevocabilità del titolo e la propria volontà di far valere la situazione descritta, ha ritenuto corretto l’operato del giudice di merito, che aveva qualificato l’istanza quale incidente di esecuzione)» (Sez. 5, n. 4111 del 26/10/2000, dep, 2001, Biancardo, Rv. 217935).
In conseguenza di quanto sinora esposto, l’istanza, malgrado la formulazione testuale, deve intendersi protesa alla rescissione del giudicato.
Dunque, qualificata l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME come richiesta di rescissione del giudicato ed avuto riguardo, quanto alla disciplina applicabile, al momento in cui la persona condannata ha avuto conoscenza della sentenza (cfr. Sez. 4, ord. n. 2580 del 19/10/2023, dep. 2024, Dedu, Rv. 285701; Sez. 5, ord. n. 380 del 15/11/2021, dep. 2022, Saban, Rv. 282528; Sez. 5, ord. n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891), gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso quale richiesta di rescissione del giudicato, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso il 01/10/2024.