Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1196 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/07/1978
avverso l’ordinanza del 09/07/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, co statuizioni consequenziali;
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza resa in data 8 giugno 2024 la Corte d’Appello di PlapOill dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato proposta e:: 629 bis cod. proc. pen. nell’interesse di NOME NOMECOGNOME osservando c -e la stessa non poteva considerarsi tempestiva, non risultando provato il deposit del ricorso entro trenta giorni dalla conoscenza del processo e della sentenza condanna, stante l’assenza del dato relativo alla notifica all’imputato dell’c di carcerazione che lo riguardava.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’COGNOME per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unic motivo di doglianza con il quale deduceva violazione o erronea applica,ione della legge processuale penale in relazione agli artt. 127 e 629 cod. proc. p(!
Rassegnava, in particolare, che il provvedimento impugnato era ;tato emesso inaudita altera parte, senza che venisse fissata l’udienza camera e art. 127 cod. proc. pen., prevista dall’art. 629 bis cod. proc. pen.
Deduceva che l’COGNOME aveva proposto istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 12 dicembre 21:2.3 divenuta irrevocabile in data 11 gennaio 2024, che dopo un tentativo di no:ific presso il domicilio eletto dall’COGNOME il decreto di citazione a giudizio era notificato, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difer dell’imputato che quest’ultimo in data 10 ottobre 2022, era stato dIchiir assente, che in data 21 ottobre 2021 l’COGNOME era stato sottoposto alla rn cautelare della custodia in carcere in seno ad altro procedimento, che scio seguito della notifica dell’ordine di esecuzione relativo alla suddetta sent irrevocabile, avvenuta in data 16 maggio 2024, l’COGNOME era venu:o a conoscenza del processo e della condanna a suo carico.
Assumeva che la notificazione del decreto di citazione a giudizio avvei iuta ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nelle mani del difensore d’unci ancorché formalmente regolare, non poteva ritenersi idonea far ritenere cert conoscenza del processo da parte dell’imputato.
Deduceva, per altro verso, che la mancata allegazione dell’ordini? d esecuzione n. 248/2024 SIEP, notificato al condannato in data 16 maggio .2324, non poteva determinare l’inammissibilità dell’istanza, la quale contenev puntualmente i riferimenti e le date che richiamava, considerato che la (dife ben avrebbe potuto produrre il detto ordine di esecuzione – del quale, alla d del deposito dell’istanza di rescissione, non aveva ancora la disponibilità per propria colpa – successivamente ed entro i cinque giorni antecedent l’udienza camerale che si sarebbe dovuta fissare ex art. 127 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorren
l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare l tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenzzi del procedimento (v. in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 23/01/2024 Cc., Raileanu, Rv. 286252 – 01; v. anche Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, TE :uri, Rv. 272468).
Con tali pronunce la Corte ha precisato che sul condannato grava, se nen un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di spei ifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertami< nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo Eint un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'ass discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cogni; ione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità.
Applicando il sopra richiamato principio al caso di specie, osserva la Cort che l'esame dell'istanza di rescissione consente di apprezzare che con la si Es sono stati rappresentati tutti gli elementi idonei a comprovare la tempesl iv della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento, e in particolare le date di emissione e di irrevocabilità della sentenza oge dell'istanza di rescissione, la data in cui era stato notificato, ai sensi d 161, comma 4, cod. proc. pen., all'imputato il decreto di citazione a giudizio, data dell'emissione dell'ordinanza declaratoria dell'assenza del medesir D infine, la data (16 maggio 2024) della notifica all'Esposito – all'epoca ristre carcere – dell'ordine di esecuzione relativo alla suddetta sentenza irrevocé b data in cui l'imputato era venuto a conoscenza del processo e della condar ria suo carico e rispetto alla quale l'istanza di rescissione risulta essere proposta entro trenta giorni, termine indicato dall'art. 629 bis, comma 2, c proc. pen. a pena di inammissibilità.
In ragione del tenore dell'istanza di rescissione ritiene la Corte che l'one -e di allegazione richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità a f della valutazione della tempestività della suddetta istanza sia stato, -iena specie, osservato.
Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli att al Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 10/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il P esidente