Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4217 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4217 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 29/09/2025 della Corte di Appello di Milano;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 29 settembre 2925, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta da NOME COGNOME, di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 18 luglio 2018 e divenuta irrevocabile in data 24 novembre 2018, evidenziando come il condannato non abbia adempiuto all’onere di allegazione delle precise circostanze temporali in cui sarebbe avvenuta la conoscenza della sentenza di condanna emessa a suo carico.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte meneghina.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. nonchØ carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta tardività della richiesta di rescissione del giudicato.
¨ stato, in primo luogo, ribadito che il ricorrente avrebbe avuto contezza della pronuncia della sentenza di condanna solo dopo aver chiesto copia del suo certificato del casellario giudiziale, non avendo mai ricevuto notifica di alcun ordine di esecuzione
La Corte territoriale, con argomentazioni illogiche e presuntive, ha affermato che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza dell’emissione nei suoi confronti della sentenza di cui si chiede la rescissione in data anteriore a quella in cui il COGNOME nominò l’AVV_NOTAIO (27 marzo 2025), con conseguente tardività dell’istanza ex art. 625-bis cod. proc. pen. depositata in data 16 aprile 2025.
La motivazione sarebbe illogica laddove Ł stato affermato che la mancata produzione del certificato del casellario giudiziale da parte dell’istante lascerebbe ‘ alla discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato ‘, ciò in considerazione della natura stessa di tale certificato che può essere ‘ richiesto dal privato cittadino ad oltranza e senza alcun limite di tempo ‘ (vedi pag. 6 del
ricorso).
La difesa ha ritenuto sussistente un ulteriore profilo di manifesta illogicità deducendo l’incomprensibilità dei motivi che potrebbero indurre un condannato ad attendere per la presentazione dell’istanza di rescissione del giudicato, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il periodo temporale trascorso fino alla pronuncia rescissoria non può essere conteggiato ai fini prescrizionali.
Da ciò conseguirebbe che, per il principio del favor rei , il termine per il deposito dell’istanza di rescissione del giudicato dovrebbe decorrere, nel caso di specie, dalla data di deposito della nomina del difensore di fiducia con la contestuale richiesta di copia della sentenza di condanna.
La difesa ha affermato che -in caso contrario, esasperando il concetto di ordinaria diligenzal’onere di allegazione della conoscenza del provvedimento impugnato diventerebbe una probatiodiabolica con conseguente illegittimo ritorno a vecchi e superati criteri presuntivi. 4. L’unico motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
5. La Corte territoriale, invero, ha dato puntuale e corretta applicazione del principio di diritto secondo cui « in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento » (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468-01; negli stessi termini Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 – 01; da ultimo Sez. 4, n. 37993 del 24/09/2025, Multeanu, non massimata).
Ne consegue che grava su chi propone la relativa istanza – la quale ha natura di impugnazione straordinaria – l’obbligo di indicare in maniera specifica e circostanziata gli elementi fattuali e documentali idonei a dimostrare la tempestività della domanda in rapporto al momento dell’effettiva conoscenza dell’atto o del procedimento, non potendo reputarsi sufficiente la mera indicazione di una data priva di qualsivoglia riscontro, non verificabile aliunde e non corroborata da dati obiettivi.
Sul condannato incombe, pertanto, se non un vero e proprio onere probatorio in senso stretto, quantomeno un rigoroso onere di allegazione qualificata e specifica, a fronte del quale – ed entro tali coordinate – Ł rimesso al giudice il potere-dovere di accertamento, ove residuino incertezze o permangano dubbi in ordine al dies a quo della conoscenza effettiva. Diversamente opinando, e cioŁ escludendo in capo all’istante un siffatto dovere di puntuale deduzione, si finirebbe per rimettere alla mera disponibilità del condannato la scelta del momento in cui assumere cognizione del provvedimento oggetto di impugnazione, secondo criteri di personale convenienza, con conseguente elusione della disciplina dettata dall’art. 629-bis cod. proc. pen. che prevede, a pena di inammissibilità, termini ristretti per l’impugnazione di un provvedimento ormai divenuto irrevocabile e, dunque, per incidere sul giudicato.
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, l’istante non ha allegato alcun elemento di carattere oggettivo che consenta di verificare la tempestività dell’istanza, limitandosi a un generico riferimento a una presunta acquisizione, in data non precisata, di un certificato del casellario giudiziale che, peraltro, non Ł stato prodotto; certificato che, se esibito, avrebbe potuto consentire di accertare in modo puntuale la data effettiva in cui il NOME ha avuto conoscenza della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti.
NØ il momento della effettiva conoscenza della esistenza della sentenza di condanna può ragionevolmente ricavarsi dalla richiesta di trasmissione di copia di tale pronuncia avanzata dal difensore di fiducia in data 27 marzo 2025; al contrario, tale circostanza dimostra che il
ricorrente aveva già appreso della esistenza del provvedimento di condanna in epoca piø antecedentema pur sempre non databile, al fine di verificare il rispetto del termine decadenziale di 30 giorni.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME