Rescissione del Giudicato: L’Onere della Prova sulla Tempestività è Decisivo
Nel complesso panorama della procedura penale, l’istituto della rescissione del giudicato rappresenta un’importante tutela per l’imputato assente che non abbia avuto conoscenza del processo a suo carico. Tuttavia, l’accesso a questo rimedio straordinario è subordinato a requisiti rigorosi, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 43258 del 2023. La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’onere di dimostrare la tempestività dell’istanza grava interamente sul richiedente, e la mancata prova su questo punto preliminare rende il ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di ottenere la rescissione di una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona e divenuta irrevocabile. L’uomo sosteneva di non aver avuto conoscenza del processo poiché, all’epoca dei fatti, si era trasferito in Francia ed era convinto che il procedimento si fosse concluso. A seguito del suo arresto, presentava istanza per riaprire il processo.
La Corte di Appello di Ancona, tuttavia, respingeva la richiesta, dichiarandola inammissibile per due ragioni distinte. In primo luogo, a livello procedurale, non era stata fornita alcuna prova che l’istanza fosse stata presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento definitivo, come richiesto dall’art. 629 bis c.p.p. In secondo luogo, e solo in via subordinata, la Corte riteneva l’istanza infondata nel merito, poiché l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, dove tutte le notifiche erano state regolarmente effettuate, mettendolo quindi nelle condizioni di conoscere il processo.
La Decisione della Corte sulla Rescissione del Giudicato
Contro la decisione della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, incentrando le sue difese sulla presunta mancata conoscenza del processo a suo carico a causa del trasferimento all’estero. La Suprema Corte, però, ha dichiarato il ricorso inammissibile, non entrando nemmeno nel merito delle argomentazioni difensive.
Il punto focale della decisione della Cassazione è la genericità del ricorso. Gli Ermellini hanno evidenziato come l’appellante avesse completamente ignorato la prima e principale motivazione della Corte territoriale: la carenza di prova sulla tempestività dell’istanza di rescissione. Il ricorso si è concentrato esclusivamente sulle questioni di merito, tralasciando di contestare il rilievo procedurale che, da solo, era sufficiente a determinare l’inammissibilità della richiesta originaria.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione è netta e si fonda su un consolidato principio giurisprudenziale: in tema di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso tutti gli elementi necessari a comprovare la tempestività della sua domanda. Il termine di 30 giorni decorre dal momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento, e spetta a chi agisce dimostrare di aver rispettato tale scadenza.
Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ proprio perché non si è confrontato con questo punto, che la Corte definisce ‘dirimente e preliminare’ rispetto a qualsiasi valutazione di merito. Contestare la fondatezza della richiesta (cioè se l’imputato avesse o meno diritto alla rescissione) era inutile, se prima non si superava lo scoglio dell’ammissibilità procedurale. Omettendo di fornire argomenti e prove sulla tempestività, il ricorrente ha di fatto accettato la validità di quella prima ragione di rigetto, rendendo il suo gravame privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: quando si impugna un provvedimento giudiziario, è essenziale affrontare tutte le ‘rationes decidendi’, ovvero tutte le ragioni che lo sorreggono, specialmente quelle di natura procedurale. Ignorare un motivo di inammissibilità per concentrarsi solo sul merito è una strategia destinata al fallimento. La pronuncia riafferma con forza che l’onere della prova per la tempestività nell’istanza di rescissione è un presupposto non negoziabile, la cui mancanza comporta l’inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Chi ha l’onere di provare la tempestività dell’istanza di rescissione del giudicato?
L’onere di provare che l’istanza è stata presentata nel rispetto dei termini di legge ricade interamente sul ricorrente, ovvero sulla persona condannata che chiede la rescissione.
Qual è il termine per presentare l’istanza di rescissione del giudicato?
L’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento definitivo.
Cosa rende un ricorso inammissibile per genericità in questo contesto?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non contesta specificamente il punto preliminare e decisivo della sentenza impugnata, come la mancata prova della tempestività dell’istanza, concentrandosi invece unicamente su questioni di merito subordinate.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43258 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43258 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA
la sentenza resa La Corte di appello di Ancona il 17 Febbraio 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nell’istanza di rescission
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha respinto l’istanza tesa ad ottenere la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa il 10 ottobre 2019 dal Tribunale di Ancona e divenuta irrevocabile il 12 Febbraio 2019, per fatti accaduti in Falconara marittima fino al 25 maggio 2015.
La Corte ha ritenuto inammissibile nel rito l’istanza poiché non vi era prova che il ricorso fosse stato presentato nel termine di 30 giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che aveva dato luogo all’arresto del ricorrente, termine previsto a pena di inammissibilità dall’art. 629 bis cod. proc.pen.; inoltre, valutando nel merito, h dichiarato infondata l’istanza in guanto il prevenuto era nelle condizioni di conoscere e di partecipare al processo, avendo nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, dove erano state effettuate tutte le notifiche.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il procuratore speciale del condannato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché NOME ha dimostrato di avere trasferito la propria residenza in Francia già da novembre del 2015 ed era convinto che il procedimento per cui era stato arrestato si fosse praticamente concluso, essendo stato scarcerato per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che la corte non ha tenuto conto di queste circostanze per valutare l’effettiva conoscenza del ricorrente del giudizio pendente a suo carico.
3.11 ricorso è inammissibile poiché i motivi difettano della necessaria specificità.
E’ stato precisato che in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018 Cc. (dep. 15/02/2018 ) Rv. 272468 – 01)
Nel caso in esame la Corte ha rilevato un profilo di inammissibilità della domanda per carenza di prova in merito alla tempestività dell’istanza di rescissione, che deve essere presentata entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento definitivo di cui si chiede la revoca.
Il ricorrente nulla deduce in merito a questo primo motivo di inammissibilità formulato dalla Corte e nulla allega a sostegno della tempestività della domanda, mentre contesta le argomentazioni formulate, in via subordinata, dalla Corte territoriale in ordine alla fondatezza della domanda di rescissione.
Così facendo il ricorso incorre nel vizio di genericità poiché non si confronta con questo primo punto della motivazione che risulta dirimente e preliminare rispetto al merito della domanda.
4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione della colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 19 settembre 2023
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