Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6297 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 18/03/1987
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Firenze, con ordinanza del 31 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen. o di remissione in termini presentata nell’interesse di NOME in relazione alla sentenza penale di condanna del Tribunale di Firenze del 15 febbraio 2022, irrevocabile il 17 marzo 2023.
La Corte di Appello ha rilevato che il soggetto istante non aveva allegato alcun riferimento sulla base del quale potere verificare la tempestività dell’istanza. In ogni caso ha osservato che COGNOME era stato tratto in arresto e, in tale sede, aveva nominato un difensore di fiducia, presso il cui studio aveva eletto il domicilio e che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato nel corso del giudizio di primo grado, quando ormai le notifiche erano state ritualmente eseguite.
2.Avverso l’ordinanza, ha presentato ricorso il condannato, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che COGNOME aveva presentato istanza non appena in carcere gli era stato notificato, il 7 settembre 2024, l’ordine di esecuzione riferito alla sentenza in questione. Il ricorrente era stato detenuto senza soluzione di continuità dal 15 ottobre 2020 presso la casa circondariale di Sollicciano in esecuzione di una condanna a 22 anni di reclusione, sicchè doveva ritenersi pacifico che il processo fosse stato celebrato, quanto meno in parte, quando egli, in stato di detenzione, si era trovato nella impossibilità di presenziare e di occuparsi della sua difesa. All’udienza del 4 luglio 2017 l’imputato era stato dichiarato assente e il difensore di fiducia non comparso era stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un difensore di ufficio prontamente reperibile; all’udienza del 30 maggio 2018 l’imputato assente era stato assistito da un difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia; all’udienza del 15 maggio 2019, assente l’imputato, il difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia intervenuta il 28 giugno 2018 era stato sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. da un altro difensore di ufficio; all’udienza del 17 dicembre 2019 l’imputato assente era assistito dal difensore di ufficio nominato; all’udienza del 15 dicembre 2020 l’imputato assente (all’epoca già detenuto presso la casa circondariale) era stato assistito dal difensore di ufficio nominato; all’udienza del 15 febbraio 2022 l’imputato assente era stato assistito dal difensore di ufficio nominato.
Il difensore ricorda la giurisprudenza della Corte Edu COGNOME in ordine alla effettività dell’adempimento informativo, essenziale alla garanzia del diritto di partecipazione in ragione della rinunciabilità di quest’ultimo da parte dell’imputato e in particolare la giurisprudenza secondo cui, pur non essendo vietato dalla convenzione che l’avviso dell’udienza venga notificato al difensore e non anche all’imputato personalmente, è in tal caso necessaria una particolare diligenza nella valutazione della volontarietà della rinuncia.
La Corte avrebbe dovuto verificare o comunque sollecitare il ricorrente a chiarire la data precisa di conoscenza del provvedimento impugnato, prima di esprimersi nel senso della inammissibilità dell’istanza relativa a una sentenza emessa allorquando l’imputato era detenuto e passata in giudicato ad un mese dalla sua emissione, in costanza di detenzione del ricorrente rappresentato da un difensore di ufficio.
3.11 Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.11 ricorso è manifestamente infondato.
5.Ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen., nella formulazione in vigore al momento della pronuncia dell’ordinanza impugnata (prima della modifica introdotta dall’art. 37 comma 1 del d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150), applicabile ex art. 89 disp trans del d.lgs 150/2022, il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato, qualora provi che l’assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La richiesta deve essere presentata alla Corte d’appello nel cui distretto ha sede del giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583 comma 3 cod. proc. pen. e entro 30 giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento.
6.La dichiarazione di inammissibilità dell’istanza da parte della Corte di appello sotto il profilo del rispetto del termine non è censurabile La Corte di appello, invero, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, COGNOME Rv. 286252 – 01; Sez. 2, n. 7485 del
18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). È onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo valere la mera allegazione. Sul condannato grava, infatti, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all’istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art. 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato. Ebbene, nel caso in esame, l’istante non ha allegato alcun elemento di carattere oggettivo, sulla base del quale potere verificare la tempestività dell’istanza.
La fondatezza di tale preliminare profilo di inammissibilità della domanda, in ragione della mancata allegazione di elementi che consentano la verifica della sua tempestività, preclude qualsiasi vaglio sul merito della stessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Ro a il 14 gennaio 2025.
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