Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8010 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 8010  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con ordinanza del 10 luglio 2023, respingeva l’istanza proposta nell’interesse di NOME ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen.
1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di NOME, premettendo che lo stesso aveva rilasciato procura speciale al difensore in data 10 ottobre 2022 in relazione a sentenza passata in giudicato il 1°aprile 2022, ed era stato arrestato a marzo 2023; l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’istanza presentata il 28 ottobre 2022 era inammissibile per avere omesso di allegare elementi atti ad individuare la data della conoscenza da parte di NOME della sentenza, al fine di verificare la tempestività della richiesta si traduceva in una probatio diabolica, non avendo l’interessato alcun modo di documentare il momento esatto della conoscenza della condanna a suo carico allorquando, come nel caso di specie, la stessa non era contestuale all’arresto.
Il difensore lamenta inoltre che la motivazione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto che COGNOME dovesse essere a conoscenza del processo per avere nominato un difensore di fiducia era in contrasto con i consolidati principi in tema di rescissione del giudicato rispetto all’estensione della diligenza esigibile dall’imputato ed all’onere della prova gravante sul medesimo: la nomina dell’AVV_NOTAIO e l’elezione di domicilio presso la stessa, così come la nomina dell’AVV_NOTAIO con contestuale revoca dell’AVV_NOTAIO erano state effettuate all’inizio del procedimento, per cui non era possibile trarre la prova dalle stesse che l’istante aveva avuto conoscenza dell’instaurarsi del processo a suo carico avvenuto alcuni anni dopo. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, il ricorrente non ha ritenuto di confutare la declaratoria di tardività dell’impugnazione individuando un dies a quo dal quale far decorrere, nel caso di specie, i trenta giorni di cui all’art. 629bis cod. proc. pen., precisando cioè, in quale data egli sia venuto a conoscenza del procediment9. La difesa si è infatti limitata ad evidenziare la procura speciale rilasciata al difensore in data 10 ottobre 2022, senza precisare in che modo fosse venuto a conoscenza del procedimento, onde consentire di valutare la tempestività dell’istanza; considerato che l’arresto del ricorrente è avvenuto nel
marzo 2023 e che la procura al difensore per depositare }istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen. è del 10 ottobre 2022, sicuramente il ricorrente è venuto a conoscenza del procedimento a suo carico in una data compresa tra il 1° aprile 2022 (data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna) ed il 10 ottobre 2022, ed aveva quindi l’onere di specificare quando ed in che modo ne fosse venuto a conoscenza.
A tale pur assorbente rilievo di genericità del ricorso, occorre poi aggiungere che, Come precisato da Cass. Sez.5, Sentenza n. 12445 del 13/11/2015 Cc. (dep. 23/03/2016 ) Rv. 266368, 29918 del 2016 grava sull’imputato l’onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento; in particolare, “In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall’art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.” (Sez.3, Sentenza n. 38513 del 22/06/2016 Cc. (dep. 16/09/2016) Rv. 267947).
Nel caso di specie, l’imputato, che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia nominato e poi nominato successivamente un altro difensore di fiducia con revoca del precedente, aveva posto in essere tre azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza ed escludono quindi la ignoranza incolpevole necessaria per disporre la invocata rescissione.
Si deve quindi ritenere non censurabile il convincimento espresso dalla Corte d’appello di Trieste secondo cui, sulla base degli elementi a disposizione, anche complessivamente considerati, si doveva ritenere che l’imputato si fosse volontariamente sottratto al processo.
Per le su esposte considerazioni, dunque, non sussistendo il requisito della ignoranza “incolpevole” del procedimento ma risultando, al contrario che è stato il ricorrente a non adempiere agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2024