Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale NOME aveva chiesto la rescissione del giudicato, in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Ancona il 17 maggio 2016, irrevocabile il 5 novembre 2016, con la quale era stata condannata alla pena di tre anni di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato.
La difesa aveva sostenuto che: la condannata aveva saputo della sentenza emessa nei suoi confronti solo il 6 giugno 2023, a seguito di un’interlocuzione intervenuta nell’ambito di un altro procedimento penale a suo carico – tra il pubblico ministero e il suo difensore, nel corso della quale quest’ultimo apprendeva di una precedente condanna preclusiva del beneficio della sospensione condizionale della pena; prima di tale interlocuzione, l’istante era all’oscuro della precedente condanna.
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di rescissione, poiché la parte non aveva fornito alcun elemento dal quale poter desumere la tempestività dell’istanza di rescissione, presentata il 29 giugno 2023.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Ancona, la condannata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
Contesta la decisione della Corte di appello, basata sul presupposto che sarebbe stato onere dell’istante provare la data di avvenuta conoscenza della sentenza di condanna. Secondo la ricorrente, infatti, si dovrebbe affermare il seguente principio: «in mancanza di qualsivoglia indizio sulla conoscenza in data in anteriore, in capo al condannato, della sentenza di condanna a suo carico, il dies a quo per l’instaurazione del processo di revisione deve essere considerato quello dichiarato dall’interessato o, in alternativa, la prima data certa dimostrata di conoscenza della sentenza».
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. L’unico motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, invero, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale, «in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l’one di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento» (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468).
È onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a
comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell’atto, non potendo valere la mera allegazione di una data non verificabile in alcun modo e non suffragata da alcun dato di tipo oggettivo.
Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo.
Escludendo in capo all’istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all’assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall’art 629-bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l’impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato.
Ebbene, nel caso in esame, l’istante non ha allegato alcun elemento di carattere oggettivo, sulla base del quale potere verificare la tempestività dell’istanza, se non il generico riferimento a una presunta interlocuzione intervenuta tra il pubblico ministero e il suo avvocato, nell’ambito di un altr procedimento non meglio identificato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024.