Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42301 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42301 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DURAC AURICA natqil DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Considerato che il ricorso è manifestamente infondato;
Rilevato che la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato ex art.629-bis cod. proc. pen., proposta da NOME riferimento alla sentenza del Tribunale di Pisa del 4 giugno 2018, non essendo stata allegata alla istanza alcuna notifica dalla quale desumere la tempestività della medesima richiesta;
Considerato infatti che, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorren ha l’onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 18/01/2018; Rv. 272468 – 01; Sezioni Unite n. 36848 del 2014 Rv. 259990 – 01);
Rilevato che il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato limitandosi a dedurre che la carcerazione della ricorrente aveva avuto inizio il giorno 26 maggio 2022 di talché l’istanza (presentata il 24 giugno 2022) sarebbe tempestiva senza, però, contestare la mancata allegazione della notifica alla propria richiesta di rescissione del giudicato;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.