Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
MICLESCU OTILIA n. Romania 15/2/1980
avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 24/10/2023
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso p l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’istanza di rescissione del giudicato relativamente alla sentenza di condanna per i delit rapina aggravata e lesioni aggravate pronunziata in data 17/1/2018 dal Tribunale di Parma nei confronti dell’imputata assente COGNOME NOME, passata in giudicato il 19/4/2019.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore della condannata, il quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione dell’art. 629 bis, comma 2, cod.proc.pen, e la manifest illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha dich l’inammissibilità dell’istanza di rescissione del giudicato senza tener conto dell’impossibil provare il giorno della notifica alla prevenuta del mandato d’arresto europeo sicché, in dife di tale dato, il difensore ha assolto l’onere posto a suo carico riportandosi all’unica data ovvero quella in cui la ricorrente fu associata in carcere e le fu notificato l’ordine di esec della pena. Aggiunge che, alla luce delle circostanze rappresentate nell’atto introdutti risulta palese che la ricorrente non aveva conoscenza del processo a suo carico e della relativa sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte distrettuale ha emesso la declaratoria di inammissibilità dell’istanza dopo aver rilevato in limine l’indicazione da parte del difensore quale data di avvenuta conoscenza della sentenza di condanna quella del 21 luglio 2023, data di ingresso della ricorrente nell’isti penitenziario di assegnazione dopo l’arresto avvenuto all’estero in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, invitando il legale ad integrare la documentazione relativa alla tempestivi della richiesta, avuto riguardo al giorno di notifica del M.A.E. La difesa non ha ottemper all’invito, adducendo che la condannata non aveva copia del provvedimento né aveva fornito elementi utili alla collocazione temporale della notifica.
3.1 La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui in tema rescissione del giudicato il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa ric decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per eserci pienamente il diritto all’impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, R 281925 – 01; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Rv. 279994 – 01 cui adde Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765 – 01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato de dalla mera “conoscenza del procedimento” e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere).
Questa Corte ha ulteriormente precisato che l’onere della prova grava su colui il quale chiede la rescissione del giudicato (sia nel testo di cui all’art. 625-ter, sia in quello oggi ex art. 629-bis), il quale è tenuto ad allegare in modo rigoroso gli elementi idon
comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell’effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Rv. 272468 – 01).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti principi a fronte della man ostensione da parte dell’interessata dei dati necessari a collocare temporalmente la notific del M.A.E, sicura fonte di conoscenza del procedimento a suo carico.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024
Sentenza a motivazione semplificata