Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6000 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6000 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata ex art. 629-bis cod. proc. pen. da NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di un anno e mesi sei di reclusione per il reati di cui all’art. 385 cod. pen., emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 7 marzo 2024, divenuta irrevocabile il 9 aprile 2024.
Con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, nominato difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen. in relazione all’art. 420-bis e 420-ter cod.proc.pen.
In particolare, il ricorrente deduce che nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale ha fondato la prova della conoscenza del processo sulla base di elementi di fatto non significativi costituiti dall’elezione di domicilio e dalla nomin dell’AVV_NOTAIO difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari, dalla notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, subentrato a quello di fiducia dopo la rinuncia del predetto al mandato difensivo.
A tale proposito non è stato considerato che l’imputato è stato dichiarato assente all’udienza predibattimentale del 16/11/2023 e alle successive udienze dibattimentali del 10/01/2024 e del 7/03/2024, sebbene fosse detenuto per altra causa dall’agosto 2023 fino al marzo 2025, e che le notifiche per la citazione a giudizio per la prima udienza sono state eseguite presso il domicilio eletto ma si sono perfezionate solo con la successiva notificazione ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. al difensore di ufficio in data 12 luglio 2023, stante il mancato rinvenimento dell’imputato presso detto domicilio.
Si obietta ex adverso che essendo l’imputato detenuto e non libero lo stesso versava in una situazione di legittimo impedimento a comparire che a norma dell’art. 420 -ter cod. proc. pen. avrebbe imposto il rinvio dell’udienza, atteso che sarebbe stato sufficiente svolgere un accertamento presso il D.A.P. al fine di verificare il suo stato detentivo.
2.2. Con il secondo motivo, sotto altro profilo, si censura la presunzione di colpevole e volontaria sottrazione alla conoscenza del processo desunta dalla inidoneità del domicilio eletto e dalla mancata diligenza nel tenere i contatti con il difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia, senza considerare che l’imputato si trovava in stato di detenzione e che il nuovo difensore di ufficio non ha svolto alcuna attività difensiva.
Inoltre, non è stato accertato che COGNOME abbia avuto effettiva conoscenza del processo atteso che la citazione a giudizio è stata eseguita presso il difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e neppure risulta che la nomina del difensore di ufficio sia stata comunicata all’imputato o che questi lo abbia tenuto informato dell’andamento del processo e della fissazione dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello di Roma ha dato seguito ad una interpretazione della normativa previgente sulla assenza già superata dopo l’intervento delle Sezioni Unite con le note sentenze n. 28912 del 28/2/2019, COGNOME, Rv. 275716 e n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420, ma soprattutto ha fatto erroneo riferimento alla vecchia disciplina dell’assenza sebbene la relativa dichiarazione sia stata pronunciata nel caso in esame all’udienza predibattimentale del 16 novembre 2023, quindi, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma “Cartabia”).
La norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decretoXstata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullita’ in appello e alla rescissione del giudicato.
Pertanto, trattandosi di procedimento nel quale la dichiarazione di assenza è intervenuta dopo l’entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022), è sicuramente errato il riferimento alla disciplina previgente.
Inoltre, va considerato che la nuova disciplina dell’assenza è stata rimodulata sulla falsariga delle soprarichiamate pronunce delle Sezioni Unite attraverso la modifica degli artt. da 419 a 420-sexies del codice di rito.
Si deve ricordare che durante la vigenza della normativa previgente era già stata ritenuta insufficiente la conoscenza da parte dell’imputato dell’esistenza di un’indagine penale a suo carico, essendo richiesta la conoscenza di un provvedimento formale di vocatio in iudicium contenente l’indicazione dell’accusa formulata, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio (Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, COGNOME, Rv. 275716).
Inoltre, con la successiva sentenza Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420, le Sezioni Unite avevano anche escluso che gli indici di conoscenza indicati dall’art. 420-bis cod. proc. pen. potessero considerarsi come presunzioni assolute di conoscenza del processo, dal momento che una tale interpretazione avrebbe violato le disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU. n
Ora nel nuovo sistema delineato dal d.lgs. n. 150 del 2022, la possibilità di procedere in assenza presuppone la prova certa tanto della conoscenza del processo da parte dell’imputato quanto della circostanza che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di una scelta volontaria.
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Il novellato comma 2 dell'art. 420-bis prevede, infatti, che si possa procedere in assenza -fuori dai casi regolati dal comma 1, che si riferiscono alle situazion assoluta certezza della conoscenza per effetto della citazione a comparire notificata a mani proprie o di persona delegata espressamente a ritirare l'atto, e al caso di rinuncia espressa a comparire – quando il giudice ritiene «altrimenti provato» che l'imputato ha conoscenza effettiva della pendenza del processo e che pertanto la sua assenza in udienza è dovuta ad una scelta consapevole.
Al comma 3 dell'art. 420 -bis si stabilisce che, anche in mancanza delle condizioni indicate nei commi precedenti, si proceda in assenza nei confronti dell'imputato latitante o che si sia volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
Nella motivazione dell'impugnata ordinanza la Corte, ha dato conto di avere applicato la vecchia disciplina processuale sull'assenza ed ha poi valorizzato elementi ambigui e insufficienti come indici certi di conoscenza o di consapevole sottrazione alla conoscenza.
In particolare, l'elezione di domicilio e la nomina fiduciaria sono intervenute prima della notifica degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen, oltre che della citazione a giudizio.
Neppure è stato accertato se il difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari abbia effettivamente tenuto i contatti con l'assistito.
Pertanto, anche se vi erano obiettive ed incontestate ragioni per ritenere che l'imputato avesse avuto conoscenza della pendenza del procedimento, non è certo che avesse avuto conoscenza della celebrazione del processo, non potendosi attribuire rilevanza quale prova certa della conoscenza della vocatio in iudicium alla notificazione eseguita a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di ufficio per la mancata presenza dell'imputato presso il domicilio eletto.
Quanto al profilo dell'accertamento della mancata diligenza nel tenere i contatti con il difensore di ufficio nominato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia, si deve osservare che l'imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa e non vi è neppure alcuna prova dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fare ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.
L'inerzia dell'imputato è stata ritenuta indice di colpevole ignoranza sull'assunto che avendo conoscenza della pendenza del procedimento avrebbe dovuto farsi parte diligente per prendere contatti con il legale che lo assisteva.
In tal modo si è dato seguito ad un orientamento oramai superato che fa discendere dalla semplice elezione di domicilio la presunzione della volontaria
sottrazione alla conoscenza del processo, essendosi sostanzialmente desunto in maniera automatica "l'ignoranza colpevole" ostativa alla rescissione dal fatto che, nel corso delle indagini preliminari, NOME aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio.
Al contrario va ribadito che l'imputato non può ritenersi versare in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d'ufficio (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280137).
Come affermato dalle Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420 si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico delle condotte.
Nel caso di specie, inoltre, proprio l'accertato stato di detenzione per altra causa di cui non era stato messo a conoscenza il giudice procedente, sebbene non rilevi come causa di nullità del giudizio (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806) assume una indubbia rilevanza come elemento utile ad escludere la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi provato che non ricorrevano le condizioni per dichiarare l'assenza dell'imputato richieste dall'art. 420-bis cod. proc. pen., in difetto di element univoci in grado di dimostrare che l'imputato avesse avuto conoscenza della pendenza del processo o che la sua assenza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole di non partecipare al processo.
In conclusione, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendosi procedere in questa sede alla revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 7 marzo 2024, non essendo necessari ulteriori accertamenti per verificare la sussistenza delle condizioni per procedere alla rescissione del giudicato a norma dell'art. 629-bis cod. proc. pen.
Per l'effetto della revoca della sentenza di condanna devono essere disposte la liberazione del ricorrente ove non detenuto per altra causa e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca la sentenza n. 3006/2024 del Tribunale di Roma in data 07/03/2024, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio.
Dispone la liberazione del ricorrente in relazione al sopra indicato titolo, ov detenuto per altra causa, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di all'art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 22 gennaio 2026
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